sabato 11 agosto 2012

Rimborso spese di iscrizione all'Elenco speciale avvocati:  La Corte dei Conti a Sezioni Riunite ricompone … le fonti del diritto

                                   


All'inizio dello scorso anno già avevo avuto modo di riflettere sull'argomento, a seguito di alcuni pareri della Corte dei Conti (Corte Conti, sez. reg. contr., Piemonte, n. 2 del 29/3/07; Corte Conti, sez. reg. contr., Emilia-Romagna, n. 10 del 28/4/2009), che negavano il diritto al rimborso della spesa di iscrizione annuale all'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti (cfr. A. Trentini, Le Avvocature pubbliche fra questioni nuove e nodi irrisolti. -Sottotitolo: il valore delle fonti, la Cassazione e la Corte dei Conti, in Riv. Trim. Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 1, 2010, pag. 179 ss.).

La vexata quaestio nasceva dal fatto che, pur esistendo un consolidato orientamento giurisprudenziale che vedeva nella Corte Suprema di Cassazione il baluardo nomofilattico, le amministrazioni pubbliche avevano colto immediatamente l'occasione offerta dai pareri anzidetti, per  interrompere i rimborsi ai propri dipendenti avvocati, dando così vita a numerosi (e costosi) contenziosi da parte dei lavoratori, al solo fine di vedere affermato un elementare diritto: quello di ricevere dal datore di lavoro le risorse necessarie per l'espletamento del sinallagma lavorativo dallo stesso richiesto.

Ad un anno esatto di distanza dalla predetta pubblicazione, dapprima il Tribunale del Lavoro di Treviso (sentenza n. 563 del 26/11/2010), poi le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. 1/CONTR/11 del 13/1/2011) ed infine il Tribunale del Lavoro di Potenza (sentenza 152 del 25/1/2011), hanno affermato con chiarezza e, si spera, definitività, che tale rimborso è dovuto al lavoratore che ha anticipato la somma.

La motivazione delle sentenze con cui i giudici del lavoro hanno accolto le ragioni dei dipendenti avvocati, condannando le amministrazioni a restituire le anticipazioni, maggiorate di interessi e spese di soccombenza, risiede nel fatto che il rimborso non rappresenta una somma di denaro avente natura retributiva, poiché non è diretto a remunerare la prestazione resa dal dipendente-avvocato, ma è fisiologicamente finalizzato al reintegro del patrimonio del lavoratore inciso dall'anticipazione di una spesa strumentale all'esecuzione del lavoro affidatogli dal proprio datore di lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione ha espresso un chiarissimo principio, da cui i Tribunali citati non si sono discostati: tutto ciò che è necessario al dipendente per espletare la propria attività nell'esclusivo interesse del datore di lavoro è a carico di quest'ultimo. 

Ed invero, basta qui considerare che la professione forense dipendente da pubbliche amministrazioni è la sola fra tutte le professioni ad avere un vincolo assoluto di esclusività, non rinvenibile in nessun'altra categoria professionale, per comprendere che il suddetto principio non possa essere messo in discussione. L'iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati è un requisito essenziale per poter esercitare lo jus postulandi che il datore di lavoro esige dal proprio dipendente, cui siano conferite le mansioni esigibili di tutela giudiziale dell'ente.

In tale contesto merita un plauso particolare la Corte dei Conti, nella propria composizione a Sezioni Riunite, poiché con la deliberazione del 13 gennaio 2011 ha posto un fermo ai pareri "suicida" emessi dalle proprie sezioni regionali, che tanto ruolo hanno avuto nel far condannare le amministrazioni pubbliche a spese inutili di soccombenza. 

Con la deliberazione in esame, le Sezioni Riunite hanno concluso nell'unico maniera possibile utilizzando il buon senso, prima ancora del diritto: la questione concernente l'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese per l'iscrizione annuale all'elenco speciale, è inammissibile per carenza delle caratteristiche necessarie affinché possa esprimersi la competenza della Corte dei Conti.

Finalmente l'organo supremo della Corte dei Conti ha rammentato alle sue articolazioni che la materia non rientra nel concetto di contabilità pubblica esprimersi in merito a questioni involgenti profili di stretta interpretazione normativa.

Può darsi che, con altrettanto buon senso, la Corte si accorga che fra queste rientra invece ogni spesa sostenuta per negare l'evidenza.



Addì, 26 aprile 2011  
Il Vice Presidente 

           




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