MOZIONE/RACCOMANDAZIONE PER IL CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE
AVVOCATI DIPENDENTI - ART. 22 legge professionale
(avv.ti R.Murra, G.Catalano, A.Trentini)
Gli avvocati iscritti all'elenco speciale dell'albo professionale, pur nella consapevolezza del difficile momento vissuto dall'avvocatura nel suo complesso, chiedono che il Congresso compia un gesto di attenzione verso la categoria dell'avvocato dipendente pubblico, che proprio in quanto composta da avvocati non è riconducibile a quella propria degli altri dipendenti pubblici.
Chiede al Congresso di appoggiare la richiesta di emendamento all'attuale formulazione dell'art. 22 della legge professionale, già presentata alla Camera dei Deputati, con la quale si chiede al Legislatore di considerare l'impostazione costante della Cassazione SS.UU. che ha espressamente ritenuto necessaria l'autonomia organizzativa e funzionale dell'avvocato dipendente da ente pubblico.
Si chiede dunque al Legislatore di prevedere espressamente che il nuovo ordinamento professionale sancisca e garantisca non solo l'autonomia professionale, ma anche e soprattutto l'autonomia organizzativa delle strutture professionali istituite dagli enti pubblici, al fine di assicurare che l'esercizio della professione forense all'interno di un Ente pubblico sia conforme ai principi propri dell'attività libero professionale svolta dagli avvocati del libero Foro, e lo svolgimento delle funzioni, siano esercitate in posizione di terzietà ed indipendenza da tutti i settori dell'apparato amministrativo previsti in organico ed al di fuori della gestione negli affari amministrativi dell'ente di appartenenza.
Conseguentemente, la norma dell'art. 22 dovrebbe poi essere completata dalla previsione di una contrattazione collettiva nazionale, cui sia demandata la disciplina del rapporto di lavoro degli avvocati pubblici dipendenti, adeguata a tali presupposti che collochi gli avvocati in apposite separate "sezioni di contrattazione" nell'ambito delle Aree dirigenziali di riferimento, proprio al fine di garantire l'autonomia organizzativa e funzionale e la peculiarità della professionalità dell'avvocato dipendente-pubblico.
Si chiede dunque l'approvazione della seguente mozione:
IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
- invita il Parlamento italiano ad approvare il testo dell'art. 22 del d.d.l. così come licenziato dal Senato della Repubblica, corretto con l'emendamento sotto riportato.
- Il Ministro per Pubblica Amministrazione e l'Innovazione a dare direttive all'ARAN in sede di "accordo" per la composizione dei comparti e delle aree di contrattazione, previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 159/2009, affinchè gli "avvocati" dipendenti degli enti pubblici, assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 165/2001 siano collocati, ai fini contrattuali, in apposite "sezioni separate" di contrattazione nell'ambito delle corrispondenti Aree dirigenziali
Attuale formulazione art. 22
Proposte di modifica (in grassetto)
Art. 22
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta (da eliminare se riportato al punto 2), sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia anche dell'organizzazione dei relativi tempi e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata, da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata della dirigenza del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato con autonomia organizzativa in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
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