Sentenza n. 1086/2013 del 4 marzo 2013, gentilmente segnalata da Elisabetta Ciulla ed Eugenia Novembre, colleghe iscritte U.N.A.E.P.
_________________________ Tribunale di Lecce
Con una eccellente pronuncia, il TRIBUNALE DI LECCE Sez. LAVORO, in un giudizio di opposizone a decreto ingiuntivo, ha accolto le ragioni delle nostre colleghe, condannando il Comune datore di lavoro al pagamento di una ingente somma per onorari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Giudice ha inoltre condannato il Comune alla refusione delle spese di lite quantificate in 4.000 Euro....
IL CASO.
Con decreto ingiuntivo le Colleghe della Civica Avvocatura chiedevano al datore di lavoro il pagamento di somme di cui erano creditrici in virtù di rapporto di lavoro, relative ad un ampio arco temporale (dal 2004 al 2009), a titolo di compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente.
In sostanza, avendo ottenuto risultati favorevoli alle ragioni del Comune, esse avevano diritto al compenso previsto contrattualmente.
Il Comune, anziché corrispondere il dovuto, ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo vari motivi, sostanzialmente tesi a non pagare il dovuto.
Il Giudice del Lavoro interpellato - con una egregia disamina della disciplina normativa-legale-contrattuale-regolamentare - ha riconosciuto la fondatezza sia dell'an della pretesa azionata, che del quantum, con la sola precisazione che, attese la disposiozioni di cui all'art. 1, comma 208, L. 266/2005, le somme dovevano considerarsi al lordo degli oneri riflessi oltre che diretti, e non al netto di essi.
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Si segnala tuttavia per la dettagliata ricostruzione svolta dal Giudice e, in ogni caso, per lo splendido risultato che, si spera, possa essere d'aiuto per far ragionare gli Enti sul fatto che costituisce aggravante temeraria continuare a non corrispondere la parte di retribuzione agli avvocati dipendenti costituita dai compensi professionali.
In ogni caso, anche la condanna alle spese in cause dall'esito così scontato e palese, costituisce responsabilità erariale diretta e personale di chi abbia impedito il pagamento delle retribuzioni dette.
Non si pensi che le spese legali in casi del genere debbano essere sostenute dalla collettività.....!
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