venerdì 28 marzo 2014

UNAEP agli Stati Generali dell'Avvocatura


Si sono tenuti ieri, 27 marzo 2014,  gli Stati Generali dell'Avvocatura, convocati al Tavolo dal Ministro Andrea Orlando, presso il Ministero della Giustizia a Roma.
Fra le tante "sigle" in cui è scomposta e frazionata l'Avvocatura c.d. "libera", risaltava la Pubblica Avvocatura - unica componente erariale della professione forense - affiancata (anche fisicamente), distinta solo fra "parastato" e "enti pubblici".
Già questa prima osservazione rende evidente la serietà della nostra componente, quella, appunto, erariale. Basta pensare che solo la materia del "diritto di famiglia" contava ben 4 associazioni!
Quattro, capite??
Ma se si deve parlare di provvedimenti attinenti il rito civile concernente il diritto di famiglia, non sarebbe sufficiente una associazione? O addirittura, non sarebbe sufficiente che ciò rimanesse nell'ambito delle "camere civili"?
Di questi esempi di parcellizzazione ossessiva se ne potrebbero fare altri, ma qui ci fermiamo.




L'unica cosa certa è che la componente erariale dell'Avvocatura - date le peculiarità che la caratterizzano - non può essere rappresentata da altri che non dagli avvocati pubblici. E UNAEP ne è una realtà numerosa ed altamente rappresentativa.
Insieme a FLEPAR ha dato prova di essere, inoltre, realtà seria ed affidabile, dato che gli avvocati pubblici altra distinzione non conoscono che l'ambito istituzionale di operatività: parastato e tutti gli altri enti!


La riunione di ieri, prodromica all'avvio di un percorso partecipato, serviva (ha detto il Ministro Orlando) a mettere sul tavolo "titoli" e "modalità di lavoro".

Fissati questi elementi, la prosecuzione dovrà avvenire formando i gruppi di lavoro, snelli, ai cui tavoli far sedere i soggetti via via coinvolti più direttamente.


Ora elaboreremo proposte, UNAEP insieme e coordinata con FLEPAR, e le invieremo al Ministro. Naturalmente occorrerà rimanere nel tracciato indicato dalla legge forense relativamente alle parti che necessitano completamento.

Fatto ciò non possiamo fare altro che ... rimanere in attesa delle convocazioni ai tavoli.


E' UN OTTIMO PASSO QUELLO DI ESSERE STATI CONVOCATI IERI.

AVANTI COSI'....! 


martedì 25 marzo 2014

Il Tribunale del lavoro di Lecce conferma la natura retributiva dei compensi ai legali interni

Sentenza n. 1086/2013 del 4 marzo 2013, gentilmente segnalata da Elisabetta Ciulla ed Eugenia Novembre, colleghe iscritte U.N.A.E.P.
_________________________                Tribunale di Lecce


Con una eccellente pronuncia, il TRIBUNALE DI LECCE Sez. LAVORO, in un giudizio di opposizone a decreto ingiuntivo, ha accolto le ragioni delle nostre colleghe, condannando il Comune datore di lavoro al pagamento di una ingente somma per onorari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Giudice ha inoltre condannato il Comune alla refusione delle spese di lite quantificate in 4.000 Euro....


IL CASO.
Con decreto ingiuntivo le Colleghe della Civica Avvocatura chiedevano al datore di lavoro il pagamento di somme di cui erano creditrici in virtù di rapporto di lavoro, relative ad un ampio arco temporale (dal 2004 al 2009), a titolo di compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente.
In sostanza, avendo ottenuto risultati favorevoli alle ragioni del Comune, esse avevano diritto al compenso previsto contrattualmente.
Il Comune, anziché corrispondere il dovuto, ha interposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo vari motivi, sostanzialmente tesi a non pagare il dovuto.
Il Giudice del Lavoro interpellato - con una egregia disamina della disciplina normativa-legale-contrattuale-regolamentare - ha riconosciuto la fondatezza sia dell'an della pretesa azionata, che del quantum, con la sola precisazione che, attese la disposiozioni di cui all'art. 1, comma 208, L. 266/2005, le somme dovevano considerarsi al lordo degli oneri riflessi oltre che diretti, e non al netto di essi.
_______________________________________________________________________________

Si segnala tuttavia per la dettagliata ricostruzione svolta dal Giudice e, in ogni caso, per lo splendido risultato che, si spera, possa essere d'aiuto per far ragionare gli Enti sul fatto che costituisce aggravante temeraria continuare a non corrispondere la parte di retribuzione agli avvocati dipendenti costituita dai compensi professionali.

In ogni caso, anche la condanna alle spese in cause dall'esito così scontato e palese, costituisce responsabilità erariale diretta e personale di chi abbia impedito il pagamento delle retribuzioni dette.

Non si pensi che le spese legali in casi del genere debbano essere sostenute dalla collettività.....!


UNAEP agli Stati Generali dell'Avvocatura

U.N.A.E.P. convocata unitamente alle altre
Associazioni Forensi maggiormente rappresentative,
compresa la "sorella" FLEPAR,
al Tavolo convocato per il 27 marzo p.v.,
dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.


Ci si augura che DAVVERO questo sia l'avvio di una nuova stagione e che le parole di Nicola Marino, Presidente OUA, non siano di mera circostanza, quando dichiara che "All'avvocatura spetta anche il dovere, dopo anni, di essere propositiva e unitaria, sono in gioco i diritti dei cittadini, il ruolo della difesa, lo stesso destino professionale di migliaia di avvocati".

L'auspicio è che questi siano DAVVERO gli "Stati Generali dell'Avvocatura" dalla cui unione possa scaturire forza. 
La stessa Giorgi, presidente dell'AIGA, ha sottolineato come "è d'obbligo l'unità dell'avvocatura. In questo momento è di fondamentale importanza che non vi siano spaccature all'interno dell'avvocatura nell'interesse superiore della Giustizia".

Dunque è con estremo favore che UNAEP prende atto di ciò che da sempre costituisce il proprio faro, e da ultimo dichiarato da esponenti di spicco di importanti componenti dell'Avvocatura: UNITA' DELL'AVVOCATURA SIGNIFICA AVANZARE INSIEME, TUTTI, UNITI E COMPATTI....ANCHE CON GLI 8.000 (CIRCA) AVVOCATI PUBBLICI


lunedì 24 marzo 2014

...e il MEF (anche la RGS) li mandiamo a studiare un po'...INDOCTI DISCANT!


LA CORTE DEI CONTI VENETA, CON PARERE N. 200/2014, DEL 12 MARZO 2014, HA RIBATTUTO PUNTO PER PUNTO LA NOTA DEL SETTEMBRE 2013 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (M.E.F.),  IN MERITO ALL'ASSOGGETTABITA' DEI COMPENSI PROFGESSIONALI AL C.D. "TETTO" PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE, FACENDO FINALMENTE CHIAREZZA LADDOVE LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (M.E.F.) AVEVA CREATO CONFUSIONE.


Il quesito, formulato con grande responsabilità istitutionale dal Comune di Rovigo, tendeva a chiarire una volta per tutte sull'assoggettamento dei fondi per salario accessorio dei dipendenti, comprensivi di compensi professionali di avvocatura non derivanti da condanna alle spese di controparte, ai limiti previsti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, precisando che detti compensi sono disciplinati dall'art. 27 CCNL 14/9/2000.

Premetteva il Comune di Rovigo che, in base all'insegnamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (del. n. 51 del 4.10.2011) - nonché della Sezione Regionale di Controllo del Veneto (del. n. 280 del 26.4.2012) - il fattore distintivo su cui si appunta la decisione delle Sezioni Riunite, è la caratteristica della destinazione delle risorse: se si tratta di risorse destinate a prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati ed individuabili (come, appunto, i compensi dell'avvocatura e di progettazione), dette risorse non sono soggette al limite; se si tratta di risorse destinate a finanziare incentivi spettanti alla generalità del personale (non remunerative quindi di prestazioni professionali tipiche) allora tali risorse sono assoggettate all'art. 9 comma 2 bis. In quest'ottica appare quindi irrilevante la circostanza che queste risorse siano autoalimentate o etero finanziate (con specifico riferimento ai compensi di avvocatura, a seguito di condanna di controparte alla rifusione delle spese).
La Sezione Regionale di Controllo del Veneto aveva in precedenza osservato che, in relazione alle ipotesi di deroga al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis individuate dalle Sezioni Riunite, si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche: sono, quindi, da escludere dai limiti i compensi di avvocatura riferiti a soggetti individuati ed individuabili; il fatto che siano o meno eterofinanziati non è il discrimine per l'assoggettamento al limite.

Rileva però il Comune di Rovigo che un recente parere del MEF del 4 settembre 2013, invece, conformandosi al diverso assunto di cui alla deliberazione n. 3 del 2013 della Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria, avrebbe affermato, quale discrimine per l'assoggettamento al limite, il fatto che i compensi siano o meno finanziati dalla parte soccombente (o dal bilancio in caso di sentenza favorevole ma con compensazione delle spese).

Affermava -nel richiedere il parere- il Comune di Rovigo che, "nel caso in cui si dovesse accogliere tale interpretazione (e, cioè, compensi avvocatura a seguito di sentenza favorevole a spese compensate soggetti al limite e compensi avvocatura a seguito di sentenza favorevole con condanna alle spese della parte soccombente non soggetti al limite), si determinerebbe una sostanziale impossibilità di gestione dell'istituto in quanto bisognerebbe includere nel fondo annuale gli importi previsti per quell'anno a titolo di compensi di toga, assoggettarli tutti ai limiti dell'art. 9 comma 2 bis (non sapendo quali saranno gli esiti dei processi (favorevoli o meno e con spese compensate o meno), esiti che potrebbero arrivare anche anni dopo; nel frattempo però si sarebbero operate delle riduzioni sul fondo (applicandole magari ad altre voci di spesa) che non sarebbero state corrette (ma questo sarebbe verificabile solo dopo); se invece questi compensi fossero inseriti nei fondi solo al momento delle sentenze e della conoscenza che si tratta o meno di spese rimborsate, quindi al momento di erogare i compensi e quindi nel fondo dell'anno di erogazione, si potrebbe determinare una continua revisione del fondo di quell'anno (con il ricalcolo dei relativi limiti ex art. 9 comma 2 bis) in funzione delle sentenze via via emanate, dei recuperi -che spesso sono rateizzati- avvenuti con una conseguente incertezza rispetto ad una quantificazione del fondo che deve essere preventiva e tempestiva cioè all'inizio dell'anno sia per quanto attiene alla costituzione sia per quanto riguarda la prevedebile gestione”.

Ciò detto, il Comune di Rovigo ha richiesto il parere alla Corte dei Conti in merito alla problematica così delineata.

LA CORTE DEI CONTI HA COSI' ARGOMENTATO, DECIDENDO NELL'UNICO SENSO POSSIBILE, QUELLO CHE GLI AVVOCATI PUBBLICI SEMPRE HANNO ESPRESSO AI LORO ENTI....

Si riportano le motivazioni "IN DIRITTO":

<<Esaminando il merito del quesito sottoposto a questa Sezione di Controllo si osserva quanto segue.
Va preliminarmente precisato che spetta all'Ente richiedente la valutazione relativa alla attuale, concreta applicabilità dell'art. 27 CCNL 14/9/2000, che impone agli enti locali provvisti di avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali secondo i principi di cui al RDL 27.11.1933 n. 1578 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”), alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'intero corpo normativo ad opera della Legge 31.12.2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 1.2.2013 e della precedentemente intervenuta abrogazione del sistema tariffario di determinazione dei compensi dell'avvocatura ad opera del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 , convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 (c.d. decreto liberalizzazioni), in assenza di un sistema legale di determinazione dei compensi al di fuori dei parametri specificamente approvati con D.M. 140/2012 per la liquidazione giudiziale dei compensi medesimi -nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 13 della legge 247/12- e/o in presenza o meno di specifica disciplina contrattuale o normativa regolamentare anche in relazione alla affermata natura omnicomprensiva dei compensi, non più articolati in diritti ed onorari.
La su richiamata valutazione va necessariamente effettuata dall’ente in quanto l’ambito della funzione consultiva delle Sezioni di controllo non può sostituirsi al concreto accertamento istruttorio, oltretutto non consentito dalla sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte (deliberazione 24 aprile 2004 della Sezione delle autonomie), al fine di non incorrere nel coinvolgimento diretto di questa Sezione nell’amministrazione attiva di competenza dell’Ente interessato, non rientrante nei canoni dalla funzione consultiva demandata alla Corte dei conti la quale presuppone la non riconducibilità dei pareri richiesti ad ipotesi concrete (vedasi, in proposito, le deliberazioni 27 aprile 2004 già citata e n. 5/AUT/2006 del 10 aprile 2006 della Sezione delle Autonomie).

Ciò preliminarmente precisato, appare opportuno rappresentare che questa Corte –e questa stessa Sezione- hanno già avuto modo di pronunciarsi in merito all’assoggettabilità o meno dei compensi per l’avvocatura interna al tetto di spesa posto dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122.
In particolare, le Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 -ferma restando la natura di norma di stretta interpretazione che non ammette, in linea di principio, deroghe ed esclusioni (sul punto cfr. anche delibera n. 285/2011/PAR di questa Sezione)- hanno statuito che “ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il citato vincolo, necessario a calcolare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell’importo 2010, le risorse destinate a remunerare le prestazioni di progettazione interna e le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, stante la loro natura “professionale” che le rende non destinabili alla generalità dei dipendenti dell’Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”, in tal modo abbandonando il criterio precedentemente adottato, fondato sulla circostanza che si tratti “di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa” (Sez. Autonomie 16/2009) ed optando, invece, per il diverso criterio fondato sull’esclusione delle sole risorse di alimentazione dei fondi “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011)”, criterio rispetto al quale, quindi, la forma di finanziamento delle risorse appare neutrale.

Questa Sezione ha, poi, precisato che “il nuovo indirizzo assunto dalla SSRR, decisamente più restrittivo del precedente, valorizza implicitamente infatti la antica ma sempre valida distinzione tra funzioni (essenzialmente dirette all'esplicazione di pubbliche potestà e che, per quel che riguarda gli Enti locali, vanno riservate almeno tendenzialmente ai loro organi e uffici istituzionali »: Tar Lazio 1512 - 30 settembre 1997) e servizi (consistenti precipuamente in attività di ordine tecnico o materiale), il cui connotato fondamentale è quello inerente a prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche mediante il ricorso al mercato(Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011)(cfr. delibera n. 285/2011 PAR di questa Sezione)”.

La ratio delle ipotesi –tassative- di esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 9 comma 2 bis del citato D.l. 31 maggio 2010 n. 78 individuate dalle SSRR (confermata nella successiva deliberazione n. 56/CONTR/11 delle Sezioni Riunite in sede di controllo) risiede, quindi, nell’alternativa make or buy: dai connotati della professionalità e tipicità della prestazione nonché della individuabilità del soggetto prestatore consegue che le risorse destinate alla remunerazione dell’attività “alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica” (Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011).

Il principio così enunciato consente di “evitare effetti distorsivi nell’applicazione della norma, come ad esempio nel caso in cui un ente, nel 2010, abbia destinato consistenti risorse a dette finalità, con ciò elevando in modo improprio il tetto delle risorse complessive destinabili alla contrattazione integrativa” (Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011).
Il percorso esegetico seguito dalle SSRR di questa Corte –integralmente condiviso dalla Sezione- ed in particolare dell’osservazione da ultimo svolta non sembra poter essere superato dalle sintetiche argomentazioni rinvenibili nella nota del MEF del 4.9.2013 che sembrerebbe differenziare l’ipotesi dei compensi riconoscibili agli avvocati non derivanti da condanna alle spese di controparte da quelli, appunto, da quest’ultima derivanti.
I primi inciderebbero sugli equilibri di bilancio e come tali sarebbero quindi assoggettati alla norma limitativa, i secondi no.
Non può peraltro non rilevarsi che tale differenziazione condurrebbe a quegli effetti distorsivi dell’applicazione della norma paventati dalle SSRR.

Da un lato, infatti, la peculiare caratteristica dell’attività di difesa legale (non essendo prevedibile né il tempo della decisione né la statuizione sulle spese, elementi entrambi conoscibili solo al momento del deposito della sentenza) costringerebbe l’Amministrazione ad una previsione soggetta a continua revisione anche in corso d’anno, con pregiudizio principalmente della funzione di programmazione e di previsione della spesa e, non secondariamente, della corretta determinazione del tetto delle risorse destinabili alla contrattazione integrativa".


PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE DEI CONTI HA STABILITO UNA VOLTA PER TUTTE IL 12/03/2014 CHE HA ERRATO IL M.E.F. RENDENDO UN PARERE SBAGLIATO, IN MATERIA CHE NON GLI COMPETE E NON CONOSCE.

Si spera solo che i dirigenti che hanno ricevuto corretti pareri dalle proprie avvocature, non abbiano scelto di sbagliare - con risvolti di responsabilità contabile personale - disattendendo l'orientamento reso al fine di consentire loro di evitare responsabilità. 

giovedì 20 marzo 2014

U.N.A.E.P. A PALAZZO DEI NORMANNI


LUNEDI' 24 MARZO PROSSIMO, U.N.A.E.P. INCONTRERA' L'AVVOCATO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA, ROMEO PALMA, PER AFFRONTARE IL TEMA DEI COLLEGHI AVVOCATI DIPENDENTI DELLE DISCIOLTE PROVINCE SICILIANE.

CON LETTERA DELLA PRESIDENZA U.N.A.E.P. DEL 13 GENNAIO 2014, ERA STATO RICHIESTO UN INCONTRO,

poiché era divenuto urgente e necessario prendere in esame il futuro di una categoria di dipendenti, gli avvocati delle province, che, differentemente dagli altri (amministrativi e tecnici), esplicano funzioni infungibili di difesa, patrocinio legale e consulenza giuridica per l’Ente, caratteristiche, queste che li rendono assegnabili solo ad Uffici Legali e/o Avvocature pubbliche costituite ai sensi di legge.
Per questi professionisti (iscritti nell’Albo speciale degli Avvocati), proprio a motivo della loro non fungibilità di funzioni, si rende necessario considerare la loro specificità nella disponenda assegnazione delle risorse umane finora in capo alle Province.
Si tratta di 21 avvocati in tutta la Regione Sicilia, rappresentati da U.N.A.E.P., che gestiscono con elevatissima professionalità un ampio e variegato contenzioso.
L'Unione Nazionale Avvocati degli Enti Pubblici, in nome e per conto dei propri iscritti avvocati dipendenti delle Avvocature provinciali di Palermo, Trapani, Enna e Catania, ha pertanto chiesto ed ottenuto l'incontro di cui sopra, a cui arriverà preparato per illustrare proposte concrete, e non solo parole, proposta studiata per permettere alla Regione Sicilia, da un lato, di razionalizzare, valorizzare e salvaguardare questo patrimonio di risorse umane d’eccellenza, e dall’altro rispettare gli equilibri finanziari della Regione in materia di personale.
Qualunque sarà il futuro delle Province siciliane, il buon andamento e l’economicità dell’azione amministrativa rende necessario l’utilizzo di questi Colleghi altamente qualificati e formati specificamente nei soppressi Enti (che in loro hanno investito in tanti anni di esercizio della professione forense dipendente), affinché possano continuare a lavorare al servizio della comunità siciliana e del territorio.

QUESTA INIZIATIVA SI AGGIUNGE ALLE TANTE CHE L'UNIONE STA PORTANDO AVANTI, CON L'IMPEGNO DI COLLEGHI CHE DONANO IL LORO TEMPO LIBERO, LE LORO RISORSE FISICHE, RELAZIONALI E UMANE, A TUTTI GLI ALTRI COLLEGHI.

OCCORRE DI CIO' ESSERE CONSAPEVOLI, POICHE' NON E' TUTTO DOVUTO!

martedì 18 marzo 2014

L'aumento velocissimo di U.N.A.E.P.: la Ferrari delle associazioni!




UNAEP è una realtà che va sempre più affermandosi.

Basta consultare la giurisprudenza di questi ultimi anni per vedere come l'Unione è sempre più ..."unita" ai propri iscritti, dispiegando interventi adesivi in cause che vede vittoriosi i ricorrenti e, quindi, la nostra associazione rappresentativa.

Per non tacere, poi, degli interventi diretti che dispieghiamo per i vari iscritti che lo richiedono, come dimostrano gli ultimi, recentissimi, casi in cui:

1) abbiamo richiesto l'impugnazione governativa della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, illegittima sotto l'aspetto della violazione della normativa statale e, in specie, contrattuale, laddove prevede che gli onorari dei soli avvocati regionali sia corrisposto nella misura del 30% del richiesto.
Non desideriamo addentrarci in meandri politici o polemici, ma l'orientamento del governo odierno - evidentemente impegnatissimo nella ...svolta buona (vale a dire sono più buoni e non reagiscono?), ha ritenuto di non impugnare la legge de qua.
Sarà allora per noi la ... (s)volta buona per impugnare innanzi ai Giudici e far da loro sollevare la questione di illegittimità che non è stata presa in considerazione, nell'alveo dei rapporti collaborativi. Ma soprattutto sarà la (s)volta buona per mettere sul tavolo tutte le "illegittimità" che stanno gravando su una sola, piccolissima e (numericamente) insignificante categoria di lavoratori in Italia: quella degli avvocati dipendenti.

2) abbiamo richiesto un incontro al Presidente RAI e al direttore generale, per affrontare il tema dell'Avvocatura in house della Società interamente pubblica RAI, che malgrado al proprio interno sia formalmente costituita e vi operino svariati avvocati iscritti nell'Elenco speciale, nessuno di essi patrocina l'Ente in giudizio, il quale assegna soltanto incarichi esterni, benché ciò sia considerata - legislativamente e giurisprudenzialmente- una ipotesi residuale ed eccezionale. Con tutte le conseguenze che ciò comporta....


Parliamo invece di cose belle.
Si registrano due eventi importantissimi, uno già svoltosi ed uno da svolgere:

1) il 14 marzo scorso è stata costituita la Sezione Regionale U.N.A.E.P. Friuli Venezia Giulia, ed eletti gli organi (Presidente regionale, tesoriere regionale e direttivo), mietendo nuove iscrizioni;

2) il 15 aprile prossimo verrà costituita la Sezione Regionale U.N.A.E.P. Lazio, che - insieme alla Sezione regionale Sicilia e Lombardia - costituiscono una delle più grosse soddisfazioni della nuova Presidenza. Non solo perchè sono regioni fra le più importanti e numerose, ma anche perchè con tali iniziative si registra un aumento vertiginoso di iscrizioni e, in definitiva, di PESO dell'Unione Nazionale di cui facciamo parte.

Insomma, cari amici, qui si corre...che nemmeno la Ferrari....

STIAMO CRESCENDO ESPONENZIALMENTE E VELOCEMENTE, e ognuno di noi deve sentirsi orgoglioso e spronato da questo trend, che - a ben vedere - è in controtendenza rispetto alle tradizionali esperienze sindacali.

LA NOSTRA VIVACITA', SERIETA', AFFIDABILITA' E APPARTENENZA SONO LA NOSTRA RICCHEZZA, SONO VALORI CHE CI FANNO CONOSCERE ED APPREZZARE.

ANDIAMO AVANTI COSI'.............



giovedì 6 marzo 2014

Alla conquista del "Palazzaccio". L'avvocatura pubblica che avanza


Se la fortuna di un "varo" dipende da un dettaglio ... com'è la bottiglia, il varo del Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma per gli avvocati degli enti pubblici (comprese le società private ma interamente pubbliche, ovviamente), avrà molta fortuna, se il dettaglio era la massiccia presenza registrata ieri.
La Sala Avvocati del "Palazzaccio" si sarà stupita di essere stata così gremita di avvocati dipendenti!
Platea e loggiati erano veramente stipati. Posti esauriti sia seduti che in piedi..
Il Tesoriere del COA di Roma, Antonino Galletti, ha fatto una simpaticissima battuta: "Non ho mai visto tante controparti tutte in una volta davanti a me. Sono un po' spaventato...".
Certamente questa enorme partecipazione - di cui è bene ringraziare davvero i colleghi - ci aiuta molto in tempi come questi, poiché sia i rappresentanti del CNF, che dell'OUA, della magistratura amministrativa, il Sottosegretario alla Giustizia e il Cosigliere giuridico del Ministro della P.A., hanno potuto toccare con mano la vivacità e l'entusiasmo che anima questa componente dell'Avvocatura, che loro stessi "tardano" ancora a riconoscere con i carismi necessari.