IL PRESIDENTE U.N.A.E.P. AUGURA A TUTTI UNO SPLENDIDO 2014 COSI' CHE LO SIA ANCHE PER LA NOSTRA UNIONE AUGURI!!!! |
martedì 31 dicembre 2013
BUON 2014 DA U.N.A.E.P.!!
lunedì 23 dicembre 2013
martedì 17 dicembre 2013
E' DAVVERO NATALE VISTO CHE ARRIVANO I REGALI: LA CORTE DEI CONTI RIBADISCE CHE I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI NON SONO ASSOGGETTATI AI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010
LA CORTE DEI CONTI RIBADISCE CHE I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI NON SONO ASSOGGETTATI AI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010
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Con la deliberazione n. 86/2013 del 4 dicembre 2013, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - ha ribadito con forti argomentazioni giuridiche che i compensi in favore dell’avvocato comunale (non derivanti da condanna alle spese della controparte) sono esclusi dall'assoggettamento ai vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, per ragioni squisitamente giuridiche.
Difatti la norma citata fissa un tetto di spesa al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, mentre i compensi in parola non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali, ma rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico.
Ciò rende assolutamente irrilevante, per la Corte dei Conti, che detti compensi derivino dalla condanna di controparte alle spese del giudizio piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti.
Si rammenta che già si erano espresse in tal senso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera n.33/2010) in cui, intervenendo su una problematica concernente l’Irap, era stato affermato che “sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent. n. 32 del 1994), ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all’Avvocatura interna, ……, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione”.
Pertanto, conclude la Corte dei Conti in commento, "tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (in tal senso anche l’Agenzia delle entrate con Risoluzione n.123/2008; l’Aran - Ral1047 orientamenti applicativi- che esclude dal campo di applicazione dell’art.15 lett.k del CCNL dell’1.4.1999 le risorse destinate al finanziamento del compenso in esame in quanto la norma contrattuale fa riferimento solo alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e nel caso di specie, non solo non vengono in considerazione risorse previste da specifiche fonti legislative e finalizzate all’incentivazione del personale, ma i compensi dei professionisti legali, di cui all’art.27 del CCNL del 14.9.2000, non sono neppure oggetto di contrattazione né per l’individuazione dei destinatari né per ciò che attiene alla misura ed alle modalità di erogazione degli stessi)”.
E' importantissima la distinzione che la Corte traccia a chiare lettere e che già era stato osservato in dottrina (cfr. A.Trentini, L'Avvocato degli enti pubblici, Filodiritto Editore, 2013): il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente mentre i compensi in esame retribuiscono l’attività professionale svolta.
Pertanto, è fuorviante ed erroneo continuare a ritenere i compensi professionali come “incentivi”, anche alla luce del fatto che "tali compensi trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge: dapprima nel regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 mediante il rinvio di cui agli artt.27 del C.c.n.l. 14.9.2000 per il personale del comparto e 37 del C.c.n.l. 23.12.1999 per l’area della dirigenza, ed ora nell’art.13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che trova applicazione anche agli avvocati “pubblici” come indicato dall’art.23 della stessa legge", lasciando alla contrattazione decentrata integrativa unicamente la disciplina relativa alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato (cfr. anche Circolare UNAEP n. 1/2013).
giovedì 12 dicembre 2013
mercoledì 11 dicembre 2013
Pillole di aggiornamento... Lo sbarco (alla Camera) dei 3000...(emendamenti)
Lo sbarco alla Camera dei 3000...emendamenti alla legge di stabilità 2014 ha reso necessario scremare il più possibile e tentare di sistemare un testo farraginoso, redatto con tecniche linguistiche da analfabeti, e - essendo passato con la fiducia -fortemente inviso ad ogni categoria del "mondo reale".
Lunedì 9 dicembre è così iniziato l’esame a Montecitorio degli emendamenti e, la commissione Bilancio in un sol giorno ne ha dichiarati inammissibili oltre 1200!
Per quanto riguarda la nostra componente dell'Avvocatura, ovvero quella dipendente, il messaggio che passa sui media è il seguente: Dal 2014, gli avvocati della pubblica amministrazione, a seguito di patrocinio assicurato per cause che anno visto vincitore l’ente citato in giudizio, vedranno ridotto del 50% il proprio compenso.
Bello, eh?
Al momento sembrerebbero stati dichiarati inammissibili per carenza di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 1.280, 1.287, 1.324, 1.511, 1.527, 1.542, 1.593, 1.2312.
Si legge nel resoconto della Commissione Bilancio sul
TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2013, a pag. 21, che gli emendamenti ammessi risultano essere quelli che si basano sui criteri e requisiti espressi a pag. 21 (profili finanziari): “sono da ritenersi ammissibili quegli emendamenti che recano una quantificazione congrua degli oneri da essi derivanti e che provvedono alla relativa copertura finanziaria per il triennio 2014 – 2016, operando tagli alla tabella C nei limiti del 50 per cento delle risorse iscritte nella tabella medesima, senza determinare una dequalificazione della spesa, nonché quelli che prevedono un’ulteriore riduzione lineare delle risorse destinate ai consumi intermedi, rispetto a quella disposta dal comma 209. Ciò premesso, poiché si tratta di emendamenti che possono ridurre anche in modo significativo le risorse a disposizione dell’Amministrazione, rileva che è evidente che, ferma rimanendo l’ammissibilità delle citate proposte emendative, all’atto dell’esame delle stesse sarà cura del Governo chiarire se i predetti tagli siano o meno sostenibili dall’Amministrazione senza compromettere la propria funzionalità”.
Al riguardo è stato ammesso l’emendamento 1.409 dell'on. Bueno – soppressivo del comma 306 con copertura riferita alla tab. C.
Sono invece stati dichiarati inammissibili tutti quelli abrogativi del comma 208 della finanziaria 2006, relativa agli "oneri riflessi" posti dagli Enti a carico degli avvocati, sulla base di una interpretazione pro domo loro di una disposizone malamente scritta (e che comunque dice altro).
E’ stato dichiarato ammissibile anche l'emendamento dell'on. Giorgis ed altri. Sono stati dichiarati ammissibili: taglio del 50% a seguito sentenza (1.803) ed eliminazione dell’inciso “nella misura del 50%” (1.3105 Di Gioia e 1.596 Corsaro).
CONTINUIAMO A STARE VIGILI.....
giovedì 5 dicembre 2013
Agli avvocati pubblici non resta che ...impugnare il matarellum per emendare un DDL (di stabilità) redatto da porcellum....illegittimi!
MENTRE IL PORCELLUM RIFLETTE, IL MATTARELLUM INCOMBE....
Oggi i quotidiani "sguazzano" in porcile...no, scusate, in Parlamento, definendo "Del tutto abusivi 148 deputati decaduti da un lato ma, di fatto, mai convalidati dall’altro".
Si apprende, leggendo i quotidiani, appunto, che il regolamento della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati ha 18 mesi di tempo, dal momento delle elezioni stesse, per convalidare i 630 deputati eletti.
Cosa non ancora fatta, perché - pare - vi siano ricorsi alla Corte Costituzionale sui risultati delle ultime politiche.
Quindi, al momento nessun deputato è stato convalidato nella sua posizione.
Che succede però ora?
Alla luce della decisione della Consulta, che ha bocciato il Porcellum, cancellando il premio di maggioranza con cui sono entrati alla Camera 148 deputati, questi divengono illegittimi.
Verrà qui fato valere il principio di non retroattività?
Se però, al momento, quei 148 non sono stati neppure convalidati, perchè devono decidere di incidere sui nostri stipendi?
Sempre sulla stampa si apprende che "tutti gli atti fin qui svolti dalle due Camere dovrebbero essere bollati come illegittimi perché emanati da “illegittimi”.
In conclusione, all'illegittimità della disposizione contenuta nel comma 313 del Maxiemendamento di Stabilità - per i motivi già ravvisati in giugno dalla Corte Costituzionale - si agginge una seconda illegittimità, poiché l'organo emanante è composto in modo illegittimo e, dunque, esercitante funzioni "di fatto"...
Allora, cari Colleghi, non ci resta che ...impugnare il matarellum per emendare un DDL (di stabilità) redatto da porcellum....!
martedì 3 dicembre 2013
Il TAR Lazio e il DDL Stabilità 2014: il dannoso approccio politico all'Avvocatura pubblica, "sentinella della legalità". Finalmente l'ha detto un Giudice della Repubblica
"Sono contrario all’approccio politico che si ha verso la professione di avvocato", poiché "l’avvocato è un componente della giurisdizione, una «sentinella della costituzione»".
Oggi l'approccio politico verso la professione di avvocato ha spostato il tiro, sparando alle "piccole vedette", coraggiosi quanto "deboli" (sul piano delle tutele) avvocati dipendenti, appostati sopra l'albero della pubblica amministrazione per difenderla dagli attacchi che l'illegalità e la corruzione sferrano, più di quanto fece l'esercito austriaco dell'epoca verso i Lombardi, come descritto da De Amicis in Cuore.
Basta leggere il comma 313 del Maxiemendamento licenziato dal Senato il 26 novembre scorso, per rendersi conto di alcuni fattori:
1) la tecnica grammaticale (prima ancora che legislativa), della norma, necessiterebbe del dizionario "Ignorante-Italiano" per tradurne il significato esatto;
2) vengono accomunate Avvocature pubbliche totalmente diverse tra loro: per status, per trattamento economico, per numeri, ecc.;
3) si opera la mortificazione di una unica categoria di dipendenti in Italia, del solo settore pubblico e, al suo interno, di una sola piccolissima parte di lavoratori, elevando a "disvalore" il presidio di legalità da essi svolto e riconosciuto da un Comitato di saggi ieri, e dai Giudici oggi;
4) la norma nasce morta, uccisa in grembo a questo parlamento nuovo ed incompentente, dalla Corte Costituzionale che solo cinque mesi fa (...non anni!) con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, ha dichiarato illegittimi prelievi simili a quello che ci riguarda, nel solco di una precedente (di poco) pronuncia dell'11 ottobre 2012, n. 223.
D'altra parte, sono oramai moltissimi anni che (per fortuna), la politica ha abdicato al suo ruolo di legislatore, per farlo fare alla magistratura! Per la pubblica avvocatura i giudici sono un legislatore migliore (almeno ... più competente). Peccato che al legislatore - intento a far finta di dimostrare che vuole risparmiare - costi molto di più subire condanne per norme ingiuste, che fare norme giuste!
Così come i "Saggi Cassese, Pizzorno e Arcidiacono" della Commissione anticorruzione Violante, avevano affermato nel 1996, il TAR Lazio ha riconosciuto espressamente: LA PUBBLICA AVVOCATURA E' SENTINELLA DI LEGALITA'.
Rammento che i professori certificarono che “Le forme di corruzione sono tanto diffuse nei rapporti tra imprese e sfera pubblica che hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato. L’entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini, è di una gravità che sgomenta. Per i cittadini diventa una vera e propria tassa aggiuntiva”.
Ancora: “i costi diretti e indiretti sono gravi e preoccupanti. I costi diretti sono migliaia di miliardi; i costi indiretti sono peggiori. Essi riguardano (...) soprattutto l’inefficienza della pubblica amministrazione. Proprio nella P.A. le conseguenze della corruzione sono più gravi perché: - incrina la fiducia dei cittadini; - peggiora i livelli di professionalità perché non conta il merito; - favorisce lo smantellamento degli apparati tecnici per far posto alle consulenze esterne appesantendo i bilanci delle amministrazioni” (è il caso recente dello smantellamento di Avvocature per far posto a nuovi procuratori su cause in corso e, di conseguenza, spese elevatissime, ed è il caso anche trattato, fra gli altri, dal TAR Lazio in commento); -“induce altra corruzione”.
Concludevano i tre saggi nel 1996, alla pagina 51, § 4.12, che “una delle RAGIONI PRINCIPALI della corruzione è da rinvenirsi nella debolezza dell’Amministrazione, DATA DALL’ASSENZA O DALL’INSUFFICIENZA DEI RUOLI PROFESSIONALI. Il rimedio ipotizzabile è che L’ENTE LOCALE SI DOTI DI PROFESSIONISTI DIPENDENTI, ORGANIZZATI IN CORPI SEPARATI, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».
ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUANTO STA TENTANDO DI FARE IL PARLAMENTO (e ovviamente il Governo Letta) con il comma 313 del Maxiemendamento.
La sentenza del TAR Lazio ed i principi in essa scolpiti.
La fattispecie.
Il TAR del Lazio è stato adìto dagli amministratori comunali di Reggio Calabria a causa dello scioglimento dell’organo elettivo, e conseguente nomina di una gestione Commissariale, per infiltrazioni mafiose.
I principi sull'Avvocatura.
Preliminarmente il TAR riporta una parte della Relazione dei Saggi anzidetta: "il rimedio (dello scioglimento) è predisposto anche nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità delle varie concrete forme di connessione o di contiguità-e dunque di condizionamento-fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata".
Ciò premesso, viene dato atto come la commissione prefettizia di indagine aveva segnalato a carico dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria emblematiche criticità in vari settori (lavori pubblici, contrattuale, attività produttive, patrimonio, sociale), fra cui il settore Avvocatura.
In particolare, nel settore Avvocatura Civica, è stato riscontrato come l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvedesse ad affidare incarichi legali riguardanti cause di rilevante valore a un avvocato esterno (che per combinazione era la compagna di un assessore comunale dimessosi a seguito di inchiesta giudiziaria proprio per questioni di mafia). Continua sul punto specifico la relazione prefettizia, affermando con meridiana chiarezza che “L’omessa attivazione di meccanismi di difesa preventiva in settori nevralgici … ha reso il Comune decisamente permeabile a condizionamenti esterni”, quella permeabilità che l'Avvocatura interna quotidianamente presidia!
Ed infatti, sia dalla Commissione prefettizia che dal TAR, viene ritenuto un "passaggio saliente della proposta" di scioglimento del Consiglio Comunale, "la questione relativa alla mancata costituzione dell'Avvocatura civica, nonostante una delibera del 2003 ne prevedesse l'istituzione e all'interno dell'apparato burocratico vi sia un congruo numero di avvocati, cui è conseguito l’affidamento degli incarichi di rappresentanza legale a professionisti esterni. Tra essi, numerosi incarichi professionali, anche per cause di importo considerevole (...)" risultavano essere stati affidati a fidanzate, amici, figli di boss riconducibili a cosche criminali, ecc.
Soltanto a seguito della grave situazione rilevata dalla Commissione d'indagine prefettizia, nel mese di aprile 2012, vale a dire dopo quasi un decennio dall'atto deliberativo, l'amministrazione comunale ha regolamentato il funzionamento dell'Avvocatura civica, ancorchè il sindaco, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti organizzativi del settore, si sia mantenuto libero di nominare sua sponte i professionisti esterni.
_________________* * *_____________________
Orbene, che c'azzecca il DDL di Stabilità con la sentenza del TAR Lazio qui illustrata in parte qua?
C'azzeccca, c'azzecca...
Il TAR Lazio fa propri alcuni principi sostanziali:
1) l'assenza di una Avvocatura interna rappresenta uno degli EMBLEMI di ILLEGALITA', in quanto MECCANISMO DI DIFESA PREVENTIVA in settori nevralgici dell'Ente;
2) al contrario, la presenza di una Avvocatura interna evita l'affidamento di incarichi esterni, fonti di spese considerevoli, di clientelismo e, dunque, di malaffare;
3) l'obbligatorietà di istituire l'Avvocatura civica una volta deliberato in tal senso,
ergo: l'AVVOCATURA PUBBLICA E' UN VALORE!
Il Maxiemendamento, col suo dislessico comma 313, invece, dipinge l'Avvocatura pubblica come un disvalore; presenta, contro ogni logica, questa norma come "norma anticasta", antispreco e di taglio della spesa pubblica improduttiva.
Maschera, invece, un prelievo tributario come un risparmio di spesa pubblica, mentre ruba ai poveri, incrementando le entrate con somme provenienti da terzi soccombenti in giudizio e non dalla pubblica amministrazione patrocinata.
EVITA, IL GOVERNO/PARLAMENTO, DI DIRE CHE L'AVVOCATURA PUBBLICA COMPORTA FORTI RISPARMI PER I CITTADINI, OBERATI DA PRETESE IMMANI PER PAGARE RICCHI INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE!
NON DICONO CHE L'AVVOCATURA PUBBLICA E' CONDIZIONE PER ARGINARE FENOMENI CLIENTELARI AD ESSA CONNATURATI, CHE E' SCELTA CON PUBBLICO CONCORSO, CHE GLI E' PRECLUSO L'ESRCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE (consentito invece ad altre categorie di dipendenti e di professionisti pubblici).
Non è pertanto accettabile che una misura anticostituzionale, ingiustamente afflittiva di strutture che hanno una funzione anticorruzione, venga contrabbandata come misura anticasta, al solo scopo di fare cassa...
PER FORTUNA LO DICE IL TAR DEL LAZIO, LO DICE UN RAPPORTO PREFETTIZIO, LO DICE LA CORTE DEI CONTI.
mercoledì 20 novembre 2013
Melius cavere quam pavere.....e poiché audentes fortuna iuvat...avanti così!
E' proprio così: meglio stare attenti che avere paura!
Gli avvocati pubblici non hanno "paura" che il comma 6 dell'art. 11, DDL Stabilità 2014, divenga legge...
Anzi, staranno "attenti" a ciò che accadrà in questi giorni, perchè in quel momento impugneranno una norma "nata morta", uccisa in grembo mesi fa dalla Corte Costituzionale, chiamata a giudicare di un caso del tutto analogo.
Lo stato attuale è il seguente:
Poiché ... audentes fortuna iuvat...che senso ha avere "paura"?
Meglio, molto meglio, stare "attenti"!
Gli avvocati pubblici non hanno "paura" che il comma 6 dell'art. 11, DDL Stabilità 2014, divenga legge...
Anzi, staranno "attenti" a ciò che accadrà in questi giorni, perchè in quel momento impugneranno una norma "nata morta", uccisa in grembo mesi fa dalla Corte Costituzionale, chiamata a giudicare di un caso del tutto analogo.
Lo stato attuale è il seguente:
<<Legge di stabilità verso la fiducia - Emendamenti ridotti a 200. La stretta sul pubblico impiego applicata anche a Bankitalia.
Spunta l'ipotesi di blindare l'esame della legge di stabilità, tagliando così i tempi dell'iter in Aula, con la richiesta di un voto di fiducia sul testo licenziato dalla Commissione bilancio di Palazzo Madama. Possibile che il provvedimento approdi in Aula lunedì prossimo e non venerdì.
In questa ottica va vista l’ipotesi di fiducia che il Governo porrebbe in Aula sul testo approvato dalla Commissione bilancio, anche per risolvere il garbuglio che, come era prevedibile, la scissione del Pdl in due tronconi sta producendo, per quanto riguarda sia il percorso parlamentare della manovra finanziaria al Senato sia più in generale la stabilità del Governo.
Certo è che ieri sera alla riunione "governo-relatori di maggioranza" per mettere a punto gli emendamenti di maggioranza, nessun esponente di Forza Italia era presente.
La Commissione è convocata alle 10, quando i gruppi indicheranno gli emendamenti segnalati, quelli più importanti in modo da circoscrivere la discussione a 200 tra essi, rispetto agli attuali 1.500 circa, come hanno riferito il presidente della Commissione, Antonio Azzollini (Ncd) e uno dei due relatori, Giorgio Santini (Pd).
Azzollini ha riferito che la maggioranza sta concentrando il confronto su sviluppo, cuneo, casa, e anche dissesto idrogeologico, temi su cui, ha detto "siamo vicinissimi all'accordo, al 99%". Dove l'1% mancante non è da poco perché riguarda le risorse che il Tesoro intende mettere a disposizione.
(...)
Spunta l'ipotesi di blindare l'esame della legge di stabilità, tagliando così i tempi dell'iter in Aula, con la richiesta di un voto di fiducia sul testo licenziato dalla Commissione bilancio di Palazzo Madama. Possibile che il provvedimento approdi in Aula lunedì prossimo e non venerdì.
In questa ottica va vista l’ipotesi di fiducia che il Governo porrebbe in Aula sul testo approvato dalla Commissione bilancio, anche per risolvere il garbuglio che, come era prevedibile, la scissione del Pdl in due tronconi sta producendo, per quanto riguarda sia il percorso parlamentare della manovra finanziaria al Senato sia più in generale la stabilità del Governo.
Certo è che ieri sera alla riunione "governo-relatori di maggioranza" per mettere a punto gli emendamenti di maggioranza, nessun esponente di Forza Italia era presente.
La Commissione è convocata alle 10, quando i gruppi indicheranno gli emendamenti segnalati, quelli più importanti in modo da circoscrivere la discussione a 200 tra essi, rispetto agli attuali 1.500 circa, come hanno riferito il presidente della Commissione, Antonio Azzollini (Ncd) e uno dei due relatori, Giorgio Santini (Pd).
Azzollini ha riferito che la maggioranza sta concentrando il confronto su sviluppo, cuneo, casa, e anche dissesto idrogeologico, temi su cui, ha detto "siamo vicinissimi all'accordo, al 99%". Dove l'1% mancante non è da poco perché riguarda le risorse che il Tesoro intende mettere a disposizione.
(...)
E mentre sembra esserci la possibilità di finanziamenti per affrontare il problema del dissesto idrogeologico, arriva una novità che riguarda Bankitalia: la stretta prevista dalla legge di stabilità per il pubblico impiego sarà estesa anche alla Banca centrale, e comprenderà il tetto agli stipendi dei manager e il blocco del turn over. (...)
Stasera ci saranno una nuova serie di incontri tra i relatori, Giorgio Santini (Pd) e Antonio D'Alì (Ncd), e il Governo, con il viceministro del Tesoro Stefano Fassina e il sottosegretario Giovanni Legnini>>.
Stasera ci saranno una nuova serie di incontri tra i relatori, Giorgio Santini (Pd) e Antonio D'Alì (Ncd), e il Governo, con il viceministro del Tesoro Stefano Fassina e il sottosegretario Giovanni Legnini>>.
Meglio, molto meglio, stare "attenti"!
lunedì 18 novembre 2013
UNAEP - Bologna 15 novembre 2013. Resoconto di una grande "festa". Quella dell'Avvocatura pubblica unita!
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-7fe62863-62cd-4276-9560-cfd75abeea68.html?idVideo=ContentItem-7add927d-d0b4-4bb8-925e-219fb0febb67
Addì, 18.11.2013 E' lunedì.
Dopo la maratona di venerdì 15 novembre e la necessaria "disintossicazione" avvenuta tra sabato e domenica, è il momento di fare un bilancio della intensa giornata trascorsa che, per la prima volta nella storia della pubblica Avvocatura, ha visto una partecipazione enorme di avvocati provenienti da tutta Italia e la partecipazione - senza defezioni dell'ultima ora - delle autorità, delle istituzioni, dei relatori.
Basta guardare le fotografie delle "panoramiche" dell'Auditorium Biagi...ed immaginare la sala Urban Center al piano di sopra, collegata in streaming con l'Auditorium, per rendersersi conto.....
I saluti della Vice Sindaco, prof.ssa Giannini, del Segretario dell'Ordine degli Avvocati, avv. Berti Arnoaldi Veli, della Scuola Superiore del CNF, avv. Paparoni, hanno introdotto la platea a quelli che erano i temi da trattare, di assoluta attualità per il mondo del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e, soprattutto, per il lavoro degli avvocati dipendenti da essa.
Le relazioni del prof. Mainardi, Ordinario di diritto del Lavoro all'Università di Bologna, dell'avvocato dello Stato Paolucci, del giudice Mazzagreco della Corte d'Appello Lavoro di Ancona e del Cons. Giovannini del TAR per l'Emilia-Romagna, hanno trattato con la specificità di ogni singolo angolo visuale (curia, foro, accademia), i temi legati al rapporto di lavoro di professionisti quali sono gli avvocati.
Poi il momnento politico, la Tavola Rotonda, moderata da una giornalista della RAI di grande esperienza, Fulvia Sisti.
Erano rappresentati il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giampiero D'Alia, per bocca della sua consigliere legislativa Olga Pirone, l'ARAN con il suo presidente Sergio Gasparrini, l'IFEL-ANCI con il suo presidente Guido Castelli, il "legislatore" dell'art. 23 della legge forense, on. Nino Lo Presti, oggi giudice amministrativo, e il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.
Non ha voluto far mancare la sua presenza un Sottosegretario bolognese, Gianluca Galletti, il quale ha voluto - con la sua presenza - onorare l'assise degli avvocati pubblici.
Erano poi presenti i colleghi delle avvocature comunali maggiori d'Italia, capitanate da Bologna...squadra di casa!
Hanno appoggiato, spronato e condiviso, i colleghi delle altre associazioni di avvocature pubbliche: Antonio Mancini, Avvocato distrettuale dello Stato, Tiziana Cignarelli (FLEPAR INAIL), di cui mi onoro di essere amica prima ancora che collega, Silvano Imbriaci (FLEPAR INPS), la collega Giusi Coniglione (ANLUI).
Abbiamo potuto constatare che UNITI LA FORZA AUMENTA ESPONENZIALMENTE, NON ARITMETICAMENTE!!!
C'è stato pure il momento conviviale...offerto faticosamente dalla "povera" U.N.A.E.P...."Sobrio", come impone la crisi economica che stiamo attraversando!
Sicuramente si poteva fare di più....
Sicuramente si poteva fare meglio...
Sicuramente .... si è fatto questo.
Chi dice che si poteva fare altro, sappia che "altro" è ....ancora da fare!
E aspetta che qualcuno lo faccia.
Adattando una vecchia canzone...vamos:
"Defensa unida jamas sera vencida,
defensa unida jamas sera vencida!
De pie, marchar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad...."
defensa unida jamas sera vencida!
De pie, marchar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad...."
mercoledì 13 novembre 2013
lunedì 11 novembre 2013
"Non esiste modo migliore di gestire la propria vita se non toccare la vita di un altro, con amore e un sorriso“ (Mandino)...Ovvero: le crisi da evento vicino
Perchè si mette a disposizione di altri tempo, pazienza, impegno, risorse di vario tipo.
Eh sì, perchè sarebbe molto più semplice puntare i gomiti sul davanzale della finestra e guardare il "passaggio"... Prima o dopo qualcosa di interessante, di utile, di piacevole, passa... Inutile, quindi, affannarsi troppo.
Giusto.
Ecco perchè ci si chiede: "chi caspita mi fa fare tutto ciò?"
Og Mandino, riconosciuto da molto tempo come uno dei più grandi scrittori motivazionali del mondo, ha scritto in un libro la frase utilizzata per il titolo di questo post:
"Non esiste modo migliore di gestire la propria vita se non toccare la vita di un altro, con amore e un sorriso”.
Forse sta qui la soluzione.
Forse sta qui la soluzione.
Ci sono persone a cui piace toccare le vite degli altri.
Con amore e col sorriso.
Non fa piacere a tutti...Non sempre si comprende in tempo. Oppure nel voler fare per gli altri, capita di sbagliare, di commettere errori.
Spesso vengono compresi perchè emerge la generosità con cui gli errori sono stati impastati...e sono usciti senza buco!
La speranza è sempre quella di riuscire a raggiungere i traguardi che ci si è posti. Più per gli altri che per se stessi.
La speranza è che tutto ciò emerga.
La speranza è speranza.
Ora che venerdì 15 novembre si avvicina, mi spaventa affrontare e gestire un evento così imponente, come mai avrei creduto e scommesso!
Se avrò sbagliato qualcosa, chiedo scusa a tutti.
Se andrà bene, sarò grata al contributo che tutti avrete dato.
mercoledì 6 novembre 2013
....Sempre a proposito del DDL Stabilità 2014 - Profili di incostituzionalità
ALCUNE NOTE INFORMATIVE:
1) La Commissione Bilancio è impegnata in questi giorni nell'esame congiunto dei disegni di Legge di stabilità (ddl n. 1120, relatori i senatori D'Alì e Santini) e di Bilancio (ddl n.1121, relatore il sen.Azzollini);
2) Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 8.30 di giovedì 7 novembre.
3) Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre l'Assemblea di Palazzo Madama non terrà sedute, per consentire l'esame dei documenti finanziari da parte della Commissione Bilancio.
4) La Commissione Bilancio concluderà l'esame in sede referente entro venerdì 15 novembre;5) La discussione in Aula avrà inizio a partire dalla seduta antimeridiana di lunedì 18 novembre.
QUESTA LA SCANSIONE TEMPORALE.
*****
Nel frattempo abbiamo rilevato gli aspetti che, con riguardo al comma 6 dell'art. 11, a nostro parere costituiscono violazione delle norme costituzionali, la cui relazione trasmessa da UNAEP alle altre componenti dell'Avvocatura pubblica per contribuire ad un DOCUMENTO UNITARIO, qui si riportano:
" NOTA SU VIOLAZIONI COSTITUZIONALI - ART. 11, C. 6, DDL STABILITA’ 2014
Basta pensare: quid iuris nel caso di contenzioso affidato a legale esterno? La P.A. opererebbe la ritenuta? E sotto che voce inserirebbe questo “guadagno”?
Inoltre, la legge di stabilità è legge generale e, per il principio di specialità della legge, non può incidere su norme aventi natura speciale, qual è la Legge sull’ordinamento forense. Né può avere applicazione retroattiva, sicché i risparmi (rectius: “guadagni indebiti”), stimati andrebbero collocati in anni a venire, poiché per tutti gli onorari maturati sino al 31/12/2013 non potrebbe essere applicata.
Testo: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN”,
ASPETTI CONTRADDITTORI E/O ILLEGITTIMI.
- Aspetti di incostituzionalità
- art. 23 Cost.: la decurtazione del 25% in questione è adottata in violazione del principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva, perché imposto nei confronti dei soli dipendenti avvocati, e di nessun altro dipendente pubblico o avvocato libero professionista;
- art. 2, 3 e 53 Cost.: la misura in questione è in tutta evidenza un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli dipendenti pubblici che esercitano la professione di “avvocato”, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione e limitata platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di un analogo prelievo di cui al comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012). La Corte in quell’occasione ha ritenuto le disposizioni ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacita' contributiva. Nella sentenza si legge inoltre, come nel caso di specie, che ''l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta economicamente rilevante''. Nel caso di specie, il principio è maggiormente violato atteso che la norma è diretta non a tutti i dipendenti pubblici, ma solo alla ristretta parte degli avvocati.
La norma si riferisce ai “compensi professionali”, ovvero a quelle somme che spettano al professionista, indipendentemente dal prestare la propria opera da dipendente o da libero professionista.
L'etimologia della parola professionista deriva da "professare" cioè essere fedele a statuti ordinistici o regolamentanti una attività per la quale si percepisce compenso.
Ciò fa sì che i compensi liquidati dal Giudice a carico della parte soccombente, e di norma corrisposti da essa alla parte vittoriosa (in favore del difensore, sia esso libero professionista o professionista pubblico), sono compensi professionali e, dunque, imputati alla prestazione resa, come tali non incamerabili dal “cliente” - sia privato che pubblico – a nessun titolo legittimante.
Ciò fa sì che i compensi liquidati dal Giudice a carico della parte soccombente, e di norma corrisposti da essa alla parte vittoriosa (in favore del difensore, sia esso libero professionista o professionista pubblico), sono compensi professionali e, dunque, imputati alla prestazione resa, come tali non incamerabili dal “cliente” - sia privato che pubblico – a nessun titolo legittimante.
Poiché tali somme non fuoriescono dal bilancio degli enti (dunque non incidono sugli equilibri di bilancio), ma entrano in conto partita di giro, una eventuale ritenzione del "cliente" di tali somme imputate dal Giudice ad “onorari” e corrisposte dalla parte soccombente all’Ente, configurerebbe certamente un arricchimento indebito ai danni del professionista.
A conferma di tale tesi vi è il fatto che la norma fa riferimento a “riduzioni di spesa” - locuzione che porterebbe ad individuare come oggetto di percentualizzazione solo le somme da corrispondere all’avvocato dipendente a seguito di compensazione delle spese di lite – atteso che l’incameramento del 25% delle spese liquidate dal giudice configurerebbero, al contrario, un “guadagno” (indebito) per l’ente pubblico e giammai un “risparmio di spesa”. Tale ragionamento costituisce un caposaldo oramai recepito dalla giurisprudenza costante, sia contabile che amministrativa.
- Disparità di trattamento fra lavoratori.
- Disparità fra il settore privato (libera professione) ed il pubblico (avvocati dipendenti): il cliente-ente pubblico non può sottrarre il 25% (o qualsiasi altra percentuale) dell’onorario al proprio avvocato libero professionista, come la disposizione in parola pretenderebbe di operare. Eccezion fatta per la pattuizione di tale minus, che nel caso di specie non ricorre.
- Disparità con altre categorie di dipendenti pubblici. Basta infatti pensare ai c.d. “diritti di segreteria” dei segretari comunali, per i quali l’art. 25 del CCNL Autonomie locali per il personale dirigenziale (del 25/2/2006) prevede:
“Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art.21 del DPR 4 dicembre 1997, n.465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”;
mentre l’art. 11 del CCNL autonomie locali per il personale non dirigenziale (del 9/5/2006) prevede: “Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. ...”.
- Disparità con i tecnici relativamente agli incentivi “Legge Merloni”;
- Disparità con i dirigenti (ad esempio degli enti territoriali) in relazione alle indennità di risultato; alle incentivazioni di posizione; ecc.
Dunque, la plurima incostituzionalità di una siffatta disposizione è un dato oggettivo.
- Una terza osservazione, poi, riguarda la legge sull’ordinamento forense n. 247/2012, che è legge speciale.
Essa ha sancito all’art. 13, comma 2, che: “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”, confermato dal successivo sesto comma dello stesso articolo che stabilisce che: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale”.
Dunque ciò che emerge con evidenza è la natura negoziale e consensuale della determinazione del compenso professionale, che, nel caso specifico del comma 6 (e in precedenza del comma non numerato dell’art. 11, d.l. di stabilità), manca totalmente, intervenendo su materia pattizia in maniera unilaterale e discriminatoria.
Basta pensare: quid iuris nel caso di contenzioso affidato a legale esterno? La P.A. opererebbe la ritenuta? E sotto che voce inserirebbe questo “guadagno”?
Inoltre, la legge di stabilità è legge generale e, per il principio di specialità della legge, non può incidere su norme aventi natura speciale, qual è la Legge sull’ordinamento forense. Né può avere applicazione retroattiva, sicché i risparmi (rectius: “guadagni indebiti”), stimati andrebbero collocati in anni a venire, poiché per tutti gli onorari maturati sino al 31/12/2013 non potrebbe essere applicata.
- Assenza del requisito di “veridicità” per le entrate finanziarie.
Il calcolo del “risparmio di spesa” (rectius: “guadagno indebito”) lordo, stimato in 10,5 milioni di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi, è artefatto.
Partendo dal dato oggettivo che ogni P.A. ha regolamentazioni diverse ed eterogenee in materia di corresponsione onorari ai propri avvocati dipendenti, considerato un determinato anno solare (poniamo il 2012), il dato risulterebbe falsato da plurime incognite, poiché le spese liquidate dal Giudice non sono né quantificabili a priori né sull’an (quante cause, quante vinte, quante perse, quante assegnate a legali esterni per le P.A. diverse dallo Stato, ecc.), né sul quantum (potendo ben il Giudice, ad esempio, decidere che ricorrono i motivi per compensare fra le parti, oppure ricorrendo contenzioso di basso valore liquidare compensi irrisori, ecc.).
Fermo restando che tale dato non tiene conto dell’irretroattività che caratterizza la legge di stabilità, atteso che, ai fini della retroattività di una disposizione, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta auto qualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa, in cui emerge chiaramente il collegamento tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretante, che si saldano per formare un precetto normativo unitario. Tali requisiti – natura di interpretazione autentica, e dunque portata retroattiva - sembrerebbero mancare nella norma in questione, data l’assenza di un riferimento puntuale ed inequivocabile alle disposizioni da interpretare. Inoltre, sarebbe difficilmente configurabile una norma di interpretazione autentica di norme contrattuali posta in essere non dalle medesime parti negoziali, ma da un soggetto completamente diverso, ossia il legislatore."
Partendo dal dato oggettivo che ogni P.A. ha regolamentazioni diverse ed eterogenee in materia di corresponsione onorari ai propri avvocati dipendenti, considerato un determinato anno solare (poniamo il 2012), il dato risulterebbe falsato da plurime incognite, poiché le spese liquidate dal Giudice non sono né quantificabili a priori né sull’an (quante cause, quante vinte, quante perse, quante assegnate a legali esterni per le P.A. diverse dallo Stato, ecc.), né sul quantum (potendo ben il Giudice, ad esempio, decidere che ricorrono i motivi per compensare fra le parti, oppure ricorrendo contenzioso di basso valore liquidare compensi irrisori, ecc.).
Fermo restando che tale dato non tiene conto dell’irretroattività che caratterizza la legge di stabilità, atteso che, ai fini della retroattività di una disposizione, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta auto qualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa, in cui emerge chiaramente il collegamento tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretante, che si saldano per formare un precetto normativo unitario. Tali requisiti – natura di interpretazione autentica, e dunque portata retroattiva - sembrerebbero mancare nella norma in questione, data l’assenza di un riferimento puntuale ed inequivocabile alle disposizioni da interpretare. Inoltre, sarebbe difficilmente configurabile una norma di interpretazione autentica di norme contrattuali posta in essere non dalle medesime parti negoziali, ma da un soggetto completamente diverso, ossia il legislatore."
mercoledì 30 ottobre 2013
Esce il libro interamente a noi dedicato.."L'Avvocato degli Enti Pubblici"
L'AVVOCATO DEGLI ENTI PUBBLICI
E' in uscita i primi giorni di novembre il volume "L'Avvocato degli enti pubblici".
La copertina è questa...
La fatica è stata tanta, ma il volume costituisce un aggiornatissimo compendio di giurisprudenza, anche inedita, di riflessioni e interpretazioni normative, giurisprudenziali, di prassi, connesse a tanti nodi irrisolti della nostra componente dell'Avvocatura.
Buona lettura a tutti!
martedì 22 ottobre 2013
Avvocatura pubblica alle prese con: B) legge di stabilità per il 2014...Quando la tecnica di scrittura delle norme è peggio di un colabrodo
La strategia a tenaglia...
Quando il gioco si fa duro...i duri cominciano a giocare!
(sempre a caldo)
sulla bozza di Legge di Stabilità per il 2014
Il testo di “legge di stabilità” approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte fra il 15 e 16 ottobre 2013, conteneva un articolo molto suggestivo: “dapprima fu” l’art. 11, il quale, dopo il comma 18, riportava due periodi “senza numero” che prevedevano quanto segue:
“A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell’Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella misura massima del cinquanta per cento.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN”.
Il commento al testo sopra riportato, sanciva in prima battuta che la disposizione in parola sarebbe intervenuta “a ridurre del 50% gli onorari spettanti agli avvocati della P.A., in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all’amministrazione”, arrivando altresì a “quantificare i risparmi di spesa lordi in 50 mln di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi”.
L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, con immediatezza il 17 ottobre ha preso posizione con una serie di considerazioni trasmesse alle compententi sedi legislative, in cui - non tacendo che la tecnica di redazione della disposizione era di incerta interpretazione e pure errata nel dato normativo, dal momento che richiama(va) la legge professionale abrogata (RD n. 1578/1933) dall'attuale legge forense n. 247/2012 (in vigore già dal 1 febbraio di quest'anno ...), ha evidenziato le maggiori incongruenze.
“A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell’Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella misura massima del cinquanta per cento.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN”.
Il commento al testo sopra riportato, sanciva in prima battuta che la disposizione in parola sarebbe intervenuta “a ridurre del 50% gli onorari spettanti agli avvocati della P.A., in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all’amministrazione”, arrivando altresì a “quantificare i risparmi di spesa lordi in 50 mln di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi”.
L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, con immediatezza il 17 ottobre ha preso posizione con una serie di considerazioni trasmesse alle compententi sedi legislative, in cui - non tacendo che la tecnica di redazione della disposizione era di incerta interpretazione e pure errata nel dato normativo, dal momento che richiama(va) la legge professionale abrogata (RD n. 1578/1933) dall'attuale legge forense n. 247/2012 (in vigore già dal 1 febbraio di quest'anno ...), ha evidenziato le maggiori incongruenze.
Altre considerazioni sono state poste dagli Avvocati dello Stato e del parastato, direttamente ai propri interlocutori istituzionali.
Le osservazioni formulate hanno determinato un primo risultato: il testo presentato alle Camere il 21 ottobre 2013 è, infatti, mutato nel senso che segue:
Art. 11, comma 6 - “A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN”,
a cui è stato aggiunto un comma 7, riferito alla sola Avvocatura di Stato (“Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”).
Art. 11, comma 6 - “A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN”,
a cui è stato aggiunto un comma 7, riferito alla sola Avvocatura di Stato (“Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”).
Rispetto alle considerazioni che erano state trasmesse dall'Unione (e dalle altre componenti della pubblica Avvocatura), si osserva come - tra la prima versione (15 ottobre) e la seconda (21 ottobre) - sono stati modificati alcuni aspetti sostanziali:
- la durata (tre anni, mentre in prima battuta era sine die),
- e la misura fissata nel 75% dell’importo liquidato (mentre in origine era detto “in misura massima del 50%).
Per il resto continuano a valere le considerazioni svolte e riguardanti alcuni aspetti contraddittori e/o illegittimi.
1) La norma fa riferimento ai “compensi professionali”, ovvero a quelle somme che spettano al professionista, indipendentemente dal prestare la propria opera da dipendente o da libero professionista. L'etimologia della parola professionista deriva da "professare" cioè essere fedele a statuti ordinistici o regolamentanti una attività per la quale si percepisce compenso.
Ciò fa sì che i compensi liquidati dal Giudice a carico della parte soccombente, e di norma corrisposti da essa alla parte vittoriosa (in favore però del difensore, sia esso libero professionista o professionista pubblico), sono compensi professionali e, dunque, imputati alla prestazione resa, come tali non incamerabili dal “cliente” - sia privato che pubblico – a nessun titolo legittimante.
Poiché tali somme non fuoriescono dal bilancio degli enti (dunque non incidono sugli equilibri di bilancio), ma entrano in conto partita di giro, una eventuale ritenzione del "cliente" di tali somme imputate dal Giudice ad “onorari” e corrisposte dalla parte soccombente, configurerebbe certamente un arricchimento indebito ai danni del professionista.
Ciò fa sì che i compensi liquidati dal Giudice a carico della parte soccombente, e di norma corrisposti da essa alla parte vittoriosa (in favore però del difensore, sia esso libero professionista o professionista pubblico), sono compensi professionali e, dunque, imputati alla prestazione resa, come tali non incamerabili dal “cliente” - sia privato che pubblico – a nessun titolo legittimante.
Poiché tali somme non fuoriescono dal bilancio degli enti (dunque non incidono sugli equilibri di bilancio), ma entrano in conto partita di giro, una eventuale ritenzione del "cliente" di tali somme imputate dal Giudice ad “onorari” e corrisposte dalla parte soccombente, configurerebbe certamente un arricchimento indebito ai danni del professionista.
A conferma di tale tesi vi è il fatto che la norma fa riferimento a “riduzioni di spesa” - locuzione che porterebbe ad individuare come oggetto di percentualizzazione solo le somme da corrispondere all’avvocato dipendente a seguito di compensazione delle spese di lite – atteso che l’incameramento del 25% delle spese liquidate dal giudice configurerebbero, al contrario, un “guadagno” (indebito) per l’ente pubblico e giammai un “risparmio di spesa”. Tale ragionamento costituisce un caposaldo oramai recepito dalla giurisprudenza costante, sia contabile che amministrativa.
2)Disparità di trattamento, che si verrebbe a determinare fra il settore privato (libera professione) ed il pubblico (avvocati dipendenti), poiché il cliente non può sottrarre il 25% (o qualsiasi altra percentuale) dell’onorario al proprio avvocato, come la disposizione in parola pretenderebbe di operare. Eccezion fatta per la pattuizione di tale minus, che nel caso di specie non ricorre.
Vale la pena rammentare che una simile disposizione (cfr. “contributo di solidarietà”), disposta da una legge di stabilità solo a scapito dei lavoratori del pubblico impiego e non degli omologhi del settore privato, è stata dichiarata incostituzionale, proprio per le sperequazioni determinate.
Non è questo l’unico esempio di discriminazioni in senso sperequativo. Basta infatti pensare ai c.d. “diritti di segreteria” dei segretari comunali, per i quali l’art. 25 del CCNL Autonomie locali per il personale dirigenziale (del 25/2/2006) prevede:
“Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art.21 del DPR 4 dicembre 1997, n.465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”;
mentre l’art. 11 del CCNL autonomie locali per il personale non dirigenziale (del 9/5/2006) prevede: “Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. ...”.
Vale la pena rammentare che una simile disposizione (cfr. “contributo di solidarietà”), disposta da una legge di stabilità solo a scapito dei lavoratori del pubblico impiego e non degli omologhi del settore privato, è stata dichiarata incostituzionale, proprio per le sperequazioni determinate.
Non è questo l’unico esempio di discriminazioni in senso sperequativo. Basta infatti pensare ai c.d. “diritti di segreteria” dei segretari comunali, per i quali l’art. 25 del CCNL Autonomie locali per il personale dirigenziale (del 25/2/2006) prevede:
“Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art.21 del DPR 4 dicembre 1997, n.465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”;
mentre l’art. 11 del CCNL autonomie locali per il personale non dirigenziale (del 9/5/2006) prevede: “Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. ...”.
Dunque, l’incostituzionalità di una siffatta disposizione è un dato oggettivo.
3) Una terza osservazione, poi, riguarda la legge sull’ordinamento forense n. 247/2012, che, come si é più volte ricordato, è legge speciale. Essa ha sancito all’art. 13, comma 2, che: “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”, confermato dal successivo sesto comma dello stesso articolo che stabilisce che: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale”.
Dunque ciò che emerge con evidenza è la natura negoziale e consensuale della determinazione del compenso professionale, che, nel caso specifico del comma 6 (e in precedenza del comma non numerato dell’art. 11, d.l. di stabilità), manca totalmente, intervenendo su materia pattizia in maniera unilaterale e discriminatoria.
Basta pensare: quid iuris nel caso di contenzioso affidato a legale esterno? La P.A. opererebbe la ritenuta? E sotto che voce inserirebbe questo “guadagno”?
Inoltre, la legge di stabilità è legge generale e, per il principio di specialità della legge, non può incidere su norme aventi natura speciale, qual è la Legge sull’ordinamento forense. Né può avere applicazione retroattiva, sicché i risparmi (rectius: “guadagni indebiti”), stimati andrebbero collocati in anni a venire, poiché per tutti gli onorari maturati sino al 31/12/2013 non potrebbe essere applicata.
Dunque ciò che emerge con evidenza è la natura negoziale e consensuale della determinazione del compenso professionale, che, nel caso specifico del comma 6 (e in precedenza del comma non numerato dell’art. 11, d.l. di stabilità), manca totalmente, intervenendo su materia pattizia in maniera unilaterale e discriminatoria.
Basta pensare: quid iuris nel caso di contenzioso affidato a legale esterno? La P.A. opererebbe la ritenuta? E sotto che voce inserirebbe questo “guadagno”?
Inoltre, la legge di stabilità è legge generale e, per il principio di specialità della legge, non può incidere su norme aventi natura speciale, qual è la Legge sull’ordinamento forense. Né può avere applicazione retroattiva, sicché i risparmi (rectius: “guadagni indebiti”), stimati andrebbero collocati in anni a venire, poiché per tutti gli onorari maturati sino al 31/12/2013 non potrebbe essere applicata.
Ne deriva che il calcolo del “risparmio di spesa” (rectius: “guadagno indebito”) lordo, stimato in 50 milioni di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi, è artefatto.
Se, infatti, il dato economico in questione é ricavato da quanto erogato dalle P.A. (quali? ognuna ha regolamentazioni diverse...), considerato un determinato anno solare(poniamo il 2012), esso risulterebbe falsato da plurime incognite, poiché le spese liquidate dal Giudice non sono né quantificabili a priori né sull’an (quante cause, quante vinte, quante perse, quante assegnate a legali esterni per le P.A. diverse dallo Stato, ecc.), né sul quantum (potendo ben il Giudice, ad esempio, decidere che ricorrono i motivi per compensare fra le parti, oppure ricorrendo contenzioso di basso valore liquidare compensi irrisori, ecc.).
Fermo restando che tale dato non tiene conto dell’irretroattività che caratterizza la legge di stabilità, atteso che, ai fini della retroattività di una disposizione, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta auto qualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa, in cui emerge chiaramente il collegamento tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretante, che si saldano per formare un precetto normativo unitario. Tali requisiti – natura di interpretazione autentica, e dunque portata retroattiva - sembrerebbero mancare nella norma in questione, data l’assenza di un riferimento puntuale ed inequivocabile alle disposizioni da interpretare. Inoltre, sarebbe difficilmente configurabile una norma di interpretazione autentica di norme contrattuali posta in essere non dalle medesime parti negoziali, ma da un soggetto completamente diverso, ossia il legislatore.
Se, infatti, il dato economico in questione é ricavato da quanto erogato dalle P.A. (quali? ognuna ha regolamentazioni diverse...), considerato un determinato anno solare(poniamo il 2012), esso risulterebbe falsato da plurime incognite, poiché le spese liquidate dal Giudice non sono né quantificabili a priori né sull’an (quante cause, quante vinte, quante perse, quante assegnate a legali esterni per le P.A. diverse dallo Stato, ecc.), né sul quantum (potendo ben il Giudice, ad esempio, decidere che ricorrono i motivi per compensare fra le parti, oppure ricorrendo contenzioso di basso valore liquidare compensi irrisori, ecc.).
Fermo restando che tale dato non tiene conto dell’irretroattività che caratterizza la legge di stabilità, atteso che, ai fini della retroattività di una disposizione, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta auto qualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa, in cui emerge chiaramente il collegamento tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretante, che si saldano per formare un precetto normativo unitario. Tali requisiti – natura di interpretazione autentica, e dunque portata retroattiva - sembrerebbero mancare nella norma in questione, data l’assenza di un riferimento puntuale ed inequivocabile alle disposizioni da interpretare. Inoltre, sarebbe difficilmente configurabile una norma di interpretazione autentica di norme contrattuali posta in essere non dalle medesime parti negoziali, ma da un soggetto completamente diverso, ossia il legislatore.
4) Infine, una considerazione di ordine lessicale. Il compenso professionale non è un incentivo, come ha erroneamente qualificato la Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui al paragrafo precedente (malamente riportato – con il solito pregiudizio – dalla stampa), e, apparentemente, preso in considerazione dai redattori della legge di stabilità in esame. Al riguardo è interessante la definizione di “incentivo” che detta la Corte dei Conti (Sez. Reg. Lazio, 8/7/2011): “incentivazione” è ciò che viene corrisposto per aumentare la produttività del personale, mentre il compenso professionale è svincolato da misurazioni di produttività (impossibili da misurare), poiché legato alla prestazione d’opera e non di risultato.
Quindi, mentre il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente, l'onorario é il compenso per l’attività professionale svolta, caratteristica dell’avvocato, non influendo lo stato giuridico del professionista che la svolge, essendo la categoria unitaria.
Quindi, mentre il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente, l'onorario é il compenso per l’attività professionale svolta, caratteristica dell’avvocato, non influendo lo stato giuridico del professionista che la svolge, essendo la categoria unitaria.
Vedremo nei prossimi passaggi fra i rami del Parlamento quali saranno le ulteriori modifiche (correzioni o, meglio ancora, espunzione) dell’art. 11.....
VALE SEMPRE IL DETTO: "Cerca di vincere i tuoi nemici con la persuasione, non con la forza"
(Biante, VI sec. a.e.c)
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