LA CORTE DEI CONTI RIBADISCE CHE I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI NON SONO ASSOGGETTATI AI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010
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Con la deliberazione n. 86/2013 del 4 dicembre 2013, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - ha ribadito con forti argomentazioni giuridiche che i compensi in favore dell’avvocato comunale (non derivanti da condanna alle spese della controparte) sono esclusi dall'assoggettamento ai vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, per ragioni squisitamente giuridiche.
Difatti la norma citata fissa un tetto di spesa al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, mentre i compensi in parola non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali, ma rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico.
Ciò rende assolutamente irrilevante, per la Corte dei Conti, che detti compensi derivino dalla condanna di controparte alle spese del giudizio piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti.
Si rammenta che già si erano espresse in tal senso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera n.33/2010) in cui, intervenendo su una problematica concernente l’Irap, era stato affermato che “sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent. n. 32 del 1994), ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all’Avvocatura interna, ……, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione”.
Pertanto, conclude la Corte dei Conti in commento, "tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (in tal senso anche l’Agenzia delle entrate con Risoluzione n.123/2008; l’Aran - Ral1047 orientamenti applicativi- che esclude dal campo di applicazione dell’art.15 lett.k del CCNL dell’1.4.1999 le risorse destinate al finanziamento del compenso in esame in quanto la norma contrattuale fa riferimento solo alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e nel caso di specie, non solo non vengono in considerazione risorse previste da specifiche fonti legislative e finalizzate all’incentivazione del personale, ma i compensi dei professionisti legali, di cui all’art.27 del CCNL del 14.9.2000, non sono neppure oggetto di contrattazione né per l’individuazione dei destinatari né per ciò che attiene alla misura ed alle modalità di erogazione degli stessi)”.
E' importantissima la distinzione che la Corte traccia a chiare lettere e che già era stato osservato in dottrina (cfr. A.Trentini, L'Avvocato degli enti pubblici, Filodiritto Editore, 2013): il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente mentre i compensi in esame retribuiscono l’attività professionale svolta.
Pertanto, è fuorviante ed erroneo continuare a ritenere i compensi professionali come “incentivi”, anche alla luce del fatto che "tali compensi trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge: dapprima nel regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 mediante il rinvio di cui agli artt.27 del C.c.n.l. 14.9.2000 per il personale del comparto e 37 del C.c.n.l. 23.12.1999 per l’area della dirigenza, ed ora nell’art.13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che trova applicazione anche agli avvocati “pubblici” come indicato dall’art.23 della stessa legge", lasciando alla contrattazione decentrata integrativa unicamente la disciplina relativa alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato (cfr. anche Circolare UNAEP n. 1/2013).
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