giovedì 24 luglio 2014

Art. 9 DL 90/14 fa male. Digli di smettere!


Resoconto Commissione Affari Costituzionali-Mercoledì 23 luglio 2014 - pag. 251
Sostituirlo con il seguente:
«ART. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4. in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».
Relatore Fiano: 9.74



L'ART. 9 DEL D.L. 90/2014 HA ASSUNTO PROPORZIONI E DIMENSIONI DI ASSOLUTA CONFUSIONE...

GUARDIAMO CON SENSO CRITICO E COL SORRISO....TANTO SE NON SI RIDE...:

PRIMO COMMA
Viene detto che i compensi professionali (TUTTI, COMPENSATI E LIQUIDATI, perchè se chi perde paga quintalate di soldi, mica è un costo per l'Ente..Corte Conti docet) corrisposti dalle amministrazioni pubbliche (tutte, sembrerebbe) agli avvocati dipendenti sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo (c.d. "tetto") , che fissa un importo massimo di 240.000 euro. In tale tetto, quindi, dovrebbero essere compresi tutti i compensi, visto che ai sensi di tale comma è sufficiente rimanere al di sotto.
Invece, viene fissato un successivo tetto.... (UN SOTTOTETTO?). Infatti, al

TERZO COMMA
si precisa che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, previsti al comma quattro), nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (AZIENDALE?), in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (??). Mentre, la parte eccedente viene incamerata dall'ente.
Per capire:
1) perchè se Tizio paga per l'avvocato 100, parte di questi 100 li deve espropriare l'Ente perchè fissa un tetto a ciò che Tizio paga? Infatti, se l'Ente affida la causa all'avvocato Apo del libero foro, gli espropria parte di quanto il soccombente paga o gli aggiunge anche del denaro? CREDO CHE I GIUDICI CAPIRANNO BENE QUESTI ARGOMENTI
2) in ogni caso, quale sarebbe il "trattamento economico complessivo"? Quello risultante dal CUD? Ma di quale anno? Quel trattamento, infatti, comprende anche i compensi professionali (se gli enti li hanno versati regolarmente...), atteso che costituiscono una componente della retribuzione dell'avvocato. Il fatto che sia una componente "variabile", rende complicato stabilire quale sia il "trattamento economico complessivo", potendosi differenziare anno per anno anche di molto.
E se gli enti sono in arretrato da anni?
O quale altro è il parametro di "trattamento economico complessivo" del singolo avvocato?
E riferito a quale anno?
Facciamo un esempio:
a) se il tetto di cui al comma 1 fissa il limite in 240.000 euro per tutti i dipendenti della P.A., un dipendente avvocato, che come tutti gli altri è dipendente, poniamo nel 2013 abbia percepito (da CUD) 70.000 euro, dovrebbe potersi rallegrare perchè fino a 240.000 euro può percepire onorari (cui, comunque non arriverà certamente). La sua Amministrazione sa che, alla peggio, più di quel tetto non gli costa.
b) il comma 3, invece dice: non puoi avere compensi in misura superiore al "trattamento economico complessivo"... Poniamo sia l'ultimo CUD: se hai guadagnato sempre quei 70.000 euro non puoi andare oltre i 140.000 perchè il resto lo incamera l'ente...
E perché, di grazia?
Se vale per tutti i dipendenti il "tetto", perchè per gli avvocati che ti vincono le cause anche milionarie deve valere il "sottotetto"?
Semplice: non è un chiaro (e scolastico) caso di norma viziata da contraddittorietà e disparità di trattamento?


Ma il bello deve ancora venire...I commi 5 e 7 raggiungono l'apoteosi della fantasiosità vampiresca.
Ma andiamo con ordine, sempre per sguazzare nella me...lma!



SECONDO COMMA Con questo comma viene disposta l'abrogazione del comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la simpatica legge di stabilità 2014), e del comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (relativo all'Avvocatura di Stato).

Perfetto, sembra dunque che:
- fino al 31/12/2013 ci deve essere corrisposto tutto;
- tra l'1/1/2014 e il 24/6/2014 (entrata in vigore del decreto) opera la trattenuta del 12,5 prevista dalla legge di stabilità;
- dal 25/6/2014 alla data di entrata in vigore della legge di conversione (?) opera il 10% delle liquidate agli avvocati dello Stato e ai dipendenti avvocati delle altre amministrazioni (non c'è scritto "enti territoriali"), mentre non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale;
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino a tre mesi dopo (!), l'intero delle liquidate nel senso sopra detto (tetto o sottotetto);
- se però le P.A. restano inerti, le conseguenze ricadono su altri: noi (comma 7, ultimo periodo) e non ci spetta nulla......
MI DEBBO ESSERE PERSA QUALCOSA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Conclude, poi, il comma 2, disponendo che "l'abrogazione del (solo) comma 3 (art. 21) del RD 1611/1933 per gli avvocati dello Stato, ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Che vor dì?
Che per gli Avvocati dello Stato l'abrogazione della legge di stabilità non opera, ma è limitata al comma 3?
(P.S. il comma 3 dell'art. 21 in questione prevede che "negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione").


Ed ecco i capolavori dell'ingegneria lunare:

QUINTO COMMA

(limitandoci alle avvocature diverse dallo Stato).
Si dice: i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme recuperate da controparte (che per noi tutti sono l'intero e per gli avvocati dello Stato il 50%).
Ma questi "geni" come hanno previsto avvenga questo riparto?
E qui davvero la fantasia non ha limiti: secondo criteri (oggettivamente misurabili??) da modulare IN BASE AL RENDIMENTO INDIVIDUALE, i quali dovrebbero tener conto "tra l'altro" (tra l'altro?) "della puntualità negli adempimenti processuali".

MA PENSA.... ERO CONVINTA CHE I TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI PROCESSUALI LI STABILISSERO I CODICI, invece ora apprendo che li stabilisticono i contratti collettivi....

Credo sia necessario informare gli avvocati del libero foro che i nostri termini saranno diversi dai loro!
Sarà anche necessario avvisare i Consigli degli Ordini che gli avvocati dipendenti hanno un'obbligazione di risultato (rendimento individuale oggettivamente misurabile) e non di mezzi; che l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento dell'incarico professionale sarà scandito da criteri e termini fissati dal contratto collettivo, che il compenso adeguato alla funzione svolta sta sotto il sottotetto (nel granaio?) e che, soprattutto, saranno i contratti collettivi a decidere come assegnare gli affari giurisdizionali, mica l'Avvocato capo!
Infatti, prosegue il comma 5, saranno i contratti collettivi a definire i criteri (come? con quali competenze?) di assegnazione ai professionisti degli affari consultivi e contenziosi (da operare con sistemi informatici.... GUARDA CASO COME AVVIENE IN INPS).
Quindi, occorrerà fare un programma informatico tipo SLOT MACHINE, in cui pigiando il tasto esce la combinazione vincente...
Che bello il progresso!

E infine, dulcis in fundo, l'amarezza ci rallegra!
Ci rallegra sì: perchè più una norma è assurda, punitiva, scocomerata, più ci consentirà di trarre a noi chi capisce di diritto...
Basta pensare ad una recente sentenza del giudice Comunitario, il quale ha espressamente dichiarato - condannandolo - che il legisltore italiano è l'unico in europa che emana  norme a suo uso e consumo (anche retroattivo) per lucrare a danno del lavoro dei suoi dipendenti. Be' ..mi pare che questo articolo 9 confermi perfettamente tale conclusione! (cfr. sentenze Papalia e Carratù) 

SESTO COMMA
Ohhh, finalmente si arriva alle spese compensate. ATTENZIONE!!! Non è come si pensa!!!
Eh sì, perchè se il primo comma ci racconta la favola che per i compensi vale il "tetto", perchè al comma 6 il legislatore vuole informarci che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, AI DIPENDENTI, ivi incluso IL PERSONALE dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali?
SARANNO FATTI LORO!
Cioè, con tutto il rispetto per loro... Già l'ARAN aveva detto in varie Circolari che ai "dipendenti" non spettano i compensi professionali, ma solo agli avvocati!!
Se vale il "tetto" di cui al primo comma, e lì viene detto che "spetta agli avvocati dipendenti", ciò significa che entro quell'importo ci stanno anche le compensate e che il comma 6 NON SI APPLICA AGLI AVVOCATI, MA SOLO AI DIPENDENTI CHE POSSONO STARE IN GIUDIZIO PER L'ENTE (vigili, funzionari tributi, sanzioni 689/81, ecc.)!

Poi si giunge all'"eterogenesi dei fini"....ovvero quando le azioni umane (soprattutto se sleali) ottengono fini diversi da quelli perseguiti dal soggetto che compie l’azione.
Ed infatti, chissà chi ha voluto inserire che nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., possono essere corrisposti compensi professionali nei limiti dinon superiori al 50% dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013....????
Sì perchè ha preso una bella TROMBATA!

Invece il comma 7 è veramente masochista per il legislatore, anzi dannoso per sè e per gli altri! ... come il fumo: digli di smettere!

SETTIMO COMMA   
Infatti, è previsto che un certo numero di disposizioni (quelle relative alla debenza dei compensi), si applichino subordinatamente ad un facere delle P.A. debitrici di crediti da lavoro professionale - che notoriamente non vogliono pagare - (si applicano a decorrere dall'adeguamento dei contratti collettivi di cui al comma 5), fissando il termine di adeguamento di tre mesi dalla data di entrata in vigore (stavolta) della legge di conversione del decreto.
Il bello è che le conseguenze del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, vengono a danneggiare il lavoratore professionista: le amministrazioni che non si adeguano non possono corrispondere compensi professionali ai propri avvocati dipendenti.
MA COSA C'E' DI PIU' BELLO? STARE FERMI COSI' DA NON DOVER PAGARE NULLA...
Seeee..... A parte il danno, per fortuna il legislatore si è dimenticato di abrogare anche la L. 241/90 e il Codice del Processo amministrativo:  l’art. 2, comma 8, legge 241/90, e il CPA contemplano un rito camerale ad hoc per il silenzio (alias: inerzia), ex artt. 31 e 87 cpv. lett. b).
Il Codice, inoltre, all’art. 31, comma 3, introduce lo strumento rimediale conformativo per gli atti vincolati e assimilati, come un dovere espresso in positivo ("adeguamento da operare entro tre mesi"), ponendo le basi dell’azione di accertamento da un lato e del giudizio sul rapporto/bene della vita dall’altro lato.
Quale altra lesione degna di risarcimento del danno si presta di più a ledere "io bene della vita" se non il caso dell'inerzia tesa a non pagare la retribuzione connessa alla prestazione richiesta in regime di esclusiva?
E che dire della class action contro la P.A.? 

Ho idea che il gioco si faccia interessante!

Caro John Belushi, tu diresti "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO I DURI COMINCIANO A GIOCARE"

.... anche noi!

Nessun commento:

Posta un commento