SENTENZA del TAR ABRUZZO n. 16 del 23 gennaio 2014, con l'intervento di U.N.A.E.P. - Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, per l'annullamento
della deliberazione di (...) del 30/11/2012 con la quale l'Ente ha provveduto al riassetto
organizzativo.
La questione centrale che il Collegio ha dovuto decidere, è stata quella di verificare se, nel caso di specie, al momento dell'adozione dell'atto organizzativo impugnato, sussistesse o meno nell'organizzazione dell'Ente una Avvocatura costituita.
Al riguardo, con la delibera n. 40 del 28 febbraio 2009, l'Ente intimato aveva approvato una pianta organrca nella quale il Servizio Legale veniva confìgurato come struttura autonoma collegata direttamente alla Direzione Generale, e, comunque, in posizione di indipendenza rispetto agli altri settori individuati nell'organigramma; indipendenza che, peraltro, costituisce niente più che la logica conseguenza delle funzioni svolte dall'Uffìcio Legale e dello status peculiare dei dipendenti chiamati a esercitare la professione legale.
In defìnitiva, avendo riguardo alle funzioni attribuite dall'Ente alla struttura in questione, il Collegio ha ritenuto che nella specie fosse sussistente una struttura destinata a svolgere in via esclusiva attività legale alla stregua di quanto avviene per i tipici uffìci legali degli enu pubblici.
Tanto chiarito, il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, atteso che, con la nuova delibera con cui l'Ente ha ridisegnato l'organizzazione (ponendo l'avvocatura alle dipendenze di altro organo), l'amministazione ha violato elementari principi di autorganizzazione nonché il canone della ragionevolezza; per di più si è posta in contrasto con posizioni lavorative professionali ormai consolidate.
D'altro canto - continua il Giudice amministrativo - è logico e ragionevole ritenere che gli Uffìci Legali degli Enti Pubblici debbano godere di autonomia e indipendenza rispetto alla struttura amministrativa dell'Ente e debbano svolgere attività legale in via esclusiva, poiché ciò garantisce che siano evitati condizionamenti e, nel contempo, si realizzi l'esplicazione corretta ed efficace della citata attività legale.
IPSE DIXIT...
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