mercoledì 12 febbraio 2014

Consulo ĕre ... Dal Vangelo secondo Arturo: il taglio agli avvocati dipendenti


Il 5 febbraio scorso, era mercoledì, U.N.A.E.P. ha deciso che era urgente  ubblicare su La Gazzetta degli Enti Locali una propria riflessione sull'applicazione ai compensi degli Avvocati del comma 457 della Legge di Stabilità 2014. Ovviamente, tale lettura era basata su presupposti ferrei di diritto e giurisprudenziali.
Correva voce che un certo Arturo Bianco, di professione "consulente" avesse dato un proprio personalissimi punto di vista in argomento, nel corso di un incontro di aggiornamento presso l'ANCI.
Ebbene, guarda caso, il 10 febbraio - 5 giorni dopo che abbiamo pubblicato per primi la nostra versione dei fatti - il consulente ha pubblicato la sua, di versione.
Che dice il dott. Bianco?
E soprattutto: chi è il dott. Bianco?


->Partiamo dalla fine. Chi è il dott. Bianco.

Su Google si trova il curriculum vitae da cui si apprende che, a parte la laurea in giurisprudenza, egli ha sempre svolto attività di "consulente" (per Comuni, enti, ANCI, ecc.), su materie generaliste; si apprende anche che egli, pur esprimendosi su questioni specifiche e trattate da leggi speciali - quale la legge forense - non ha mai fatto l'avvocato né libero, né dipendente.
Qual è l'etimologia del termine "consulente" viene da domandarsi?
Il consulente è colui che svolge attività di consulo ĕre, traducibile in "consolare", "confortare", "venire in aiuto", omologo dell'altro verbo latino consulto āre, (da consultum, participio passato di consulo), che ha il significato di "consigliarsi", "deliberare", "riflettere". Ciò chiarisce che il consulente è colui che consiglia e assiste il proprio cliente da cui è pagato.
Pertanto, cerca di elaborare e sostenere le tesi funzionali alle richieste del cliente.

-> Cosa dice il dott. Bianco?

La prima cosa che balza evidente è la "confusione" che permea il "punto di vista" del consulente. Egli - senza un riferimento giurisprudenziale o legislativo o di gerarchia delle fonti del diritto e dell'interpretazione della legge - afferma:
1) la decurtazione può operare sulle singole erogazioni o può essere dettata complessivamente per la erogazione di tutti questi compensi. Essa opera rispetto al tetto che l’ente si è dato in sede di specifica
regolamentazione;
2) la limitazione si applica ai compensi “liquidati” nell’arco del triennio 2014/2016, quindi a prescindere della data in cui è effettivamente maturato il relativo diritto;
3) assimila il risparmio di spesa al taglio fissato agli incentivi per i primi 10 giorni di malattia;
4) richiama, a giustificazione, il parere della Ragioneria generale dello Stato (del 4 settembre 2013), per sostenere che i compensi entrano a far parte del tetto ai fini del fondo per gli incentivi.

Basta leggere le argomentate e fondate - in diritto e giurisprudenza - riflessioni interpretative della nostra Associazione, per comprendere l'erroneità delle tesi sostenute nell'articoletto pubblicato su La Settimana degli Enti Locali, in parola.

In primis, la legge di stabilità non fa riferimento al "tetto" in materia di compensi professionali (eh, sì, signor Bianco, lei parla di incentivi, mentre quello degli avvocati è un compenso professionale); in secondo luogo, la giurisprudenza - di cui Bianco non pare tener conto - ancora il diritto al compenso per l'avvocato dipendente (come per ogni altro, del resto), al momento del deposito della sentenza; il terzo punto, e cioè il taglio degli incentivi per le malattie....è paradossale! Premesso che non parliamo di incentivi, il confronto è inconferente del tutto...
Cavoli per capre, dott. Bianco!
Dulcis in fundo, il riferimento al parere della Ragioneria Generale dello Stato del 4 settembre 2013....
Forse occorrerebbe che al dott. Bianco venisse mostrata (e spiegata) la deliberazione della Corte dei Conti Liguria il 4 dicembre 2013, con cui i giudici contabili superano senza tanti complimenti gli errori dei funzionari della RGS!

MA A PARTE QUESTO, C'E' UN PUNTO NEVRALGICO NEL PARERE DEL DOTT. BIANCO: AL PUNTO 2 EGLI FA CENNO ALLE MOTIVAZIONI DEL RISPARMIO SOTTESE ALLA NORMA DE QUA.
EBBENE, CON LA SUA LETTURA SAPPIA CHE LA NORMA SAREBBE ELUDIBILE CON GRANDE FACILITA', A DIFFERENZA DI CIO' CHE SAREBBE LA NOSTRA INTERPRETAZIONE.
ED INVERO, SE VALESSE L'INTERPRETAZIONE OFFERTA DA BIANCO, SAREBBE SUFFICIENTE NON RICHIEDERE DA PARTE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI LA LIQUIDAZIONE PER I 3 ANNI DI VALIDITA' DELLA NORMA -  OVVERO RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE L'1/1/2017 -  PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'INTERO IMPORTO.

SEGUENDO IL SUO RAGIONAMENTO, DOTT. BIANCO, IL TAGLIO RESTEREBBE SOLO SU LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI, NON AI NOSTRI COMPENSI PROFESSIONALI!

AL CONTRARIO, LA NOSTRA INTERPRETAZIONE RENDEREBBE EFFETTIVE LE ENTRATE/RISPARMI  SUGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI, IN QUANTO NON ELUDIBILI PERCHE' LEGATI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE E' ATTO PUBBLICO.

CI HA PERO' DATO UN'OTTIMO SUGGERIMENTO....

Vista la quantità di errori, inesattezze e non conoscenze contenute in un unico articolo, verrebbe da sperare che le Pubbliche Amministrazioni stiano molto caute nel prestare fede a ciò.
Quantomeno, viene da sperare che confrontino il parere di ... "consulenti legali" (GLI AVVOCATI SONO GLI UNICI ABILITATI A RENDERE CONSULENZA LEGALE), con quello del .. "consulente e basta".
Poi, una volta documentati, traggano pure le loro conclusioni...
Gli avvocati, poi, trarranno le loro. 
Chi sguazzerà saranno i Tribunali e la Corte dei Conti....
...e un coro si alzerà a voce univoca, chiaro e forte: Indocti discant!   

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