Esiste un dato oggettivo, sotto gli occhi di tutti, a prescindere dalla categoria cui le persone appartengono: il legislatore è sempre più analfabeta.
Sembra un po' "legislatore prendi due paghi uno"...
Le norme, infatti, sono per lo più mal scritte, grammatica e sintassi sono sconosciute, i periodi sono scollegati, i riferimenti alle norme sono sbagliati.
E si potrebbe continuare, ma qui mi fermo.
Il risultato di questa "Babele" linguistica è l'assenza di criterio interpretativo univoco delle disposizioni legislative, con buona pace della certezza del diritto e dell'articolo 12 delle preleggi (ammesso che l'odierno legislatore sappia che esiste....!), il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Suona un po' come una beffa leggere questa norma...Il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse? (risata)
Ma, soprattutto, ciò che inquieta è il fatto che gli Enti da cui dipendiamo (e che difendiamo come nostro unico cliente, con appassionato senso di appartenenza), 'pendono' disperatamente da noi per ogni parere legale, per ogni difesa problematica, per tutto ciò che è "diritto", "legge", ecc., poi, improvvisamente, quando le norme (orrendamente redatte) da interpretare riguardano il nostro status, allora non siamo più affidabili, competenti, ergo: non ascoltano il nostro parere, bensì si aggrappano a tutti e tutto ciò che possa offrire soluzioni in malam partem (per noi, ovviamente..).
E quale risultato ottengono?
Ci costringono a proporre giudizi per veder riconosciuti diritti evidenti, normativamente sanciti, oppure per ribadire quanto altri giudici hanno già statuito, o ancora per veder confermate le ...tesi già da noi espresse .... "senza aggravio di condanne a spese legali di soccombenza, interessi e rivalutazioni monetarie"!
E' tuttavia noto il principio secondo cui quando il legislatore abdica al proprio ruolo, è il magistrato che colma il vuoto. E poiché il magistrato è intelligente, noi vinciamo tutte le cause!
Grazie legislatore! Continua così!
Ovviamente tutto ciò viene ben taciuto all'opinione pubblica...
E' più facile gridare ai quattro venti che l'avvocato dipendente percepisce gli onorari (rectius dovrebbe percepirli se gli venissero corrisposti), che dire la verità: se quel medesimo incarico legale fosse dato all'avvocato esterno, magari amico, parente, o amico dell'amico, quanto costerebbe? Costerebbe 10 volte tanto!
Ma la Corte dei Conti che ne pensa delle resistenze temerarie dei nostri Enti?
Vorrebbe, per caso, signora Corte iniziare a guardare a queste spese di pubblico denaro, evitabili con la correttezza del "buon padre di famiglia", e magari non solo dire la sua, che ha già detto ("le Avvocature in house consentono risparmi di spesa"), ma agire di conseguenza?
Quale padre di famiglia, infatti, dopo essere stato consigliato bene dal proprio avvocato cui sempre si rivolge satisfattivamente, nel momento di pagarlo (pur di non farlo) si affiderebbe al giudizio di un 'consulente' o di un impiegato (magari geloso) che lo induce a sbagliare e, a causa di lavoro avviata, pagare fior fiore di quattrini di spese di soccombenza?
Risposta: chi paga gli errori con i propri denari non lo farebbe mai!!
La sentenza sottostante è un ulteriore prova di quanto si va dicendo.
Da anni spieghiamo al nostro datore di lavoro che l'avvocato dipendente non è un dipendente come gli altri. Né potrebbe esserlo, poiché la sua attività è identica a quella dell'avvocato libero professionista: si svolge nei tribunali, segue tempi e termini imposti dai Codici (e non dall'Ente per cui lavora), ecc. Dunque, non può essere sottoposto al rito del marcatempo!
Se l'avvocato dipendente "marina" l'udienza...si vede, si verbalizza, e si rischia di perdere la causa.
Non basta?
Evidentemente no, perchè malgrado la Cassazione a Sezioni Unite, malgrado il CNF, la Corte dei Conti, i Tribunali del lavoro, i TAR e il Consiglio di Stato, bisogna far ...causa per affermare ciò.
E si vince, con condanna dell'Ente alle spese di soccombenza. E' il caso della sentenza qui sotto.
Art. 97 della Costituzione CERCASI. Astenersi perditempo.
TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. V - sentenza 17 febbraio 2014 n. 1045 (accoglie).
Pubblico impiego - Dipendenti degli enti locali - Avvocati - Regolamento del personale - Previsione che anche per gli avvocati comunali sussiste l’obbligo della rilevazione delle presenze mediante cartellini segnatempo - Illegittimità.
E’ illegittima la deliberazione di un Comune con la quale, in sede di approvazione del regolamento in materia di presenza in servizio dei dipendenti comunali, è stato stabilito che anche l’avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di rilevazione delle presenze in servizio ed è, quindi, obbligato ad utilizzare il cartellino segnatempo nonché un sistema di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni (1).
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(1) Ha rilevato la sentenza in rassegna che il sistema di rilevazione automatica si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti alla figura dell’avvocato comunale.
Va peraltro considerato che l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del "badge" e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
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Documenti correlati:
Sul sistema di rilevazione delle presenze per gli avvocati degli enti pubblici:CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, ordinanza 30-7-2009 (conferma l’ordinanza del T.A.R. Campania - Salerno che aveva ritenuto illegittima una circolare regionale con la quale è stato attivato il sistema automatico di rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente, nella parte in cui assoggetta a tale sistema anche agli avvocati dipendenti dell’avvocatura regionale).
TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II, ordinanza 15-5-2009 (sulla illegittimità di una circolare regionale con la quale è stato attivato il sistema automatico di rilevazione delle presenze di tutto il personale dipendente, nella parte in cui assoggetta a tale sistema anche agli avvocati dipendenti dell’avvocatura regionale), con commento di O. CARPARELLI.
TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. V, sentenza 24-1-2013 (sulla legittimità o meno della delibera con la quale un Comune dispone la rivelazione automatica delle presenze, tramite c.d. "badge", anche per dipendenti avvocati).
TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. II, ordinanza 15-1-2010 (sulla legittimità o meno dei provvedimenti con il quali la Regione Campania ha ritenuto applicabile anche agli avvocati dipendenti della Regione l’obbligo di utilizzare il c.d. "badge" per rilevare la loro presenza in servizio), con commento di P. D’ANGIOLILLO.
Sullo status degli avvocati degli enti pubblici:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 14-2-2012 (sulla necessità di garantire agli avvocati degli enti pubblici una situazione di autonomia e di indipendenza e sulla illegittimità della delibera della Giunta provinciale che prevede la sottoposizione dell’Ufficio legale alle direttive e agli ordini del direttore generale, nonché sull’organo al quale spetta nominare il singolo difensore).
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 15-10-2009 (secondo cui agli uffici legali degli enti pubblici va attribuita una posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo livello della P.A.; ritiene illegittimo un regolamento dei servizi del Comune che, nel disciplinare l’Avvocatura comunale, la pone alle dipendenze del Direttore generale, senza prevedere un Avvocato capo).
TAR PUGLIA - BARI SEZ. I, sentenza 9-2-2012 (sul giudice competente a decidere una controversia riguardante alcune deliberazioni con le quali la G.M., nel riorganizzare l’assetto degli uffici e dei servizi comunali, ha posto il Servizio Avvocatura Comunale in posizione subordinata nell’ambito del 1° Settore, alle dipendenze del dirigente di tale Settore).
TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III, sentenza 25-3-2010 (sulla legittimità o meno del regolamento dell’avvocatura comunale che limita ad alcune ipotesi la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati del Comune a seguito di sentenza favorevole all’ente e che prevede il conferimento di incarichi a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune).
TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA, SEZ. I, sentenza 22-12-2008, n. 731, (sulla legittimità o meno di una deliberazione con la quale una P.A. ha stabilito che gli avvocati e/o i legali, propri dipendenti, devono operare non già autonomamente, bensì all’interno dell’Area amministrativa della P.A. stessa e, in particolare, alle dipendenze del Direttore amministrativo).
TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. II, sentenza 14-1-2008, n. 7 (sull’illegittimità di un regolamento comunale il quale prevede che l’Ufficio legale sia alle dipendenze dell’Ufficio staff ed in particolare del Segretario comunale, dovendo essere garantita la necessaria indipendenza degli uffici legali, i quali debbono essere posti in diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’Ente).
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N. 01045/2014 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
SENTENZA
T D G, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Debora Chiaviello, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, 16
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Griffo, con domicilio processuale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Marano di Napoli n 77 del 24. 5.2013, successivamente recante l'approvazione del regolamento in materia di presenza in servizio dei dipendenti comunali e, in particolare, dell’art. 12, rubricato "Orario di servizio responsabile avvocatura" nella parte in cui stabilisce che l’avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di rilevazione delle presenze in servizio (art. 12, comma 1), nonché ad un sistema di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni (art. 12, comma 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col ricorso in esame, Tiziana Di Grezia, avvocato del Comune di Marano di Napoli col profilo professionale funzionario amministrativo avvocato categoria D3, iscritta all’albo speciale ex art. 3 r.d. n. 1578/1933, impugna l’art. 12 della deliberazione del Commissario straordinario del Comune n. 77/2013 nella parte in cui prevede l’utilizzo del badge magnetico quale sistema d rilevazione delle presenze dell’avvocato dell’ente ed impone la preventiva comunicazione dei servizi esterni del medesimo avvocato al capo dell’amministrazione.
Ad avviso della ricorrente tali previsioni, ledendo l’autonomia dell’avvocato comunale, sarebbero in contrasto con l’art. 3 del r.d. n. 1578/1933, con l’art. 15 l. n. 70/1975 e con l’art. 2 d.lgs. n. 30/2006, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad essere viziate da contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza ed erroneità dell’istruttoria e della motivazione, sviamento di potere.
Si è difesa l’amministrazione comunale considerando, in particolare, che il regolamento consentirebbe la rilevazione, oltre che tramite badge magnetico, anche con l’utilizzo di un foglio di presenze e che la preventiva comunicazione dei servizi esterni non inciderebbe sull’attività professionale.
Ritiene il Collegio che il processo possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti comparse nell’odierna camera di consiglio.
Questa Sezione ha infatti già statuito (cfr. da ultimo sentenza 24 gennaio 2013, n. 547) ritenendo un’incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. "badge", ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio, tenuto conto che, in definitiva, spetta comunque all’amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo momento storico.
Il sistema di rilevazione automatica «si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.
In secondo luogo (…) l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge» e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
«Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede – ha costantemente affermato i principi sopra condivisi (cfr., da tempi risalenti, in materia di sistemi di rilevazione automatica della presenza degli avvocati degli enti pubblici questo Tar Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560, secondo cui :"Il provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti."»
Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, regolando le spese in dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto con esso gravato.
Condanna il Comune di Marano di Napoli a rifondere a Tiziana Di Grezia le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17/02/2014.