mercoledì 30 ottobre 2013

Esce il libro interamente a noi dedicato.."L'Avvocato degli Enti Pubblici"

L'AVVOCATO DEGLI ENTI PUBBLICI


E' in uscita i primi giorni di novembre il volume "L'Avvocato degli enti pubblici".


La copertina è questa...

La fatica è stata tanta, ma il volume costituisce un aggiornatissimo compendio di giurisprudenza, anche inedita, di riflessioni e interpretazioni normative, giurisprudenziali, di prassi, connesse a tanti nodi irrisolti della nostra componente dell'Avvocatura.

Buona lettura a tutti!

martedì 22 ottobre 2013

Avvocatura pubblica alle prese con: B) legge di stabilità per il 2014...Quando la tecnica di scrittura delle norme è peggio di un colabrodo


La strategia a tenaglia...
La legge di stabilità e le componenti dell'avvocatura pubblica.
Quando il gioco si fa duro...i duri cominciano a giocare! 
NOTA
(sempre a caldo)
sulla bozza di Legge di Stabilità per il 2014


Il testo di “legge di stabilità” approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte fra il 15 e 16 ottobre 2013, conteneva un articolo molto suggestivo: “dapprima fu” l’art. 11, il quale, dopo il comma 18, riportava due periodi “senza numero” che prevedevano quanto segue:
A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell’Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella misura massima del cinquanta per cento.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN
”.
Il commento al testo sopra riportato, sanciva in prima battuta che la disposizione in parola sarebbe intervenuta “a ridurre del 50% gli onorari spettanti agli avvocati della P.A., in relazione al patrocinio reso per le cause favorevoli all’amministrazione”, arrivando altresì a “quantificare i risparmi di spesa lordi in 50 mln di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi”.
L’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, con immediatezza il 17 ottobre ha preso posizione con una serie di considerazioni trasmesse alle compententi sedi legislative, in cui - non tacendo che la tecnica di redazione della disposizione era di incerta interpretazione e pure errata nel dato normativo, dal momento che richiama(va) la legge professionale abrogata (RD n. 1578/1933) dall'attuale legge forense n. 247/2012 (in vigore già dal 1 febbraio di quest'anno ...), ha evidenziato le maggiori incongruenze.
Altre considerazioni sono state poste dagli Avvocati dello Stato e del parastato, direttamente ai propri interlocutori istituzionali.
Le osservazioni formulate hanno determinato un primo risultato: il testo presentato alle Camere il 21 ottobre 2013 è, infatti, mutato nel senso che segue:
Art. 11, comma 6 - “A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN”,
a cui è stato aggiunto un comma 7, riferito alla sola Avvocatura di Stato (“Nell’articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole “sette decimi” e “tre decimi” sono sostituite con le parole “cinque decimi”).

Rispetto alle considerazioni che erano state trasmesse dall'Unione (e dalle altre componenti della pubblica Avvocatura), si osserva come - tra la prima versione (15 ottobre) e la seconda (21 ottobre) - sono stati modificati alcuni aspetti sostanziali:
- la durata (tre anni, mentre in prima battuta era sine die),
- e la misura fissata nel 75% dell’importo liquidato (mentre in origine era detto “in misura massima del 50%).
Per il resto continuano a valere le considerazioni svolte e riguardanti alcuni aspetti contraddittori e/o illegittimi.
1) La norma fa riferimento ai “compensi professionali”, ovvero a quelle somme che spettano al professionista, indipendentemente dal prestare la propria opera da dipendente o da libero professionista. L'etimologia della parola professionista deriva da "professare" cioè essere fedele a statuti ordinistici o regolamentanti una attività per la quale si percepisce compenso.
Ciò fa sì che i compensi liquidati dal Giudice a carico della parte soccombente, e di norma corrisposti da essa alla parte vittoriosa (in favore però del difensore, sia esso libero professionista o professionista pubblico), sono compensi professionali e, dunque, imputati alla prestazione resa, come tali non incamerabili dal “cliente” - sia privato che pubblico – a nessun titolo legittimante.
Poiché tali somme non fuoriescono dal bilancio degli enti (dunque non incidono sugli equilibri di bilancio), ma entrano in conto partita di giro, una eventuale ritenzione del "cliente" di tali somme imputate dal Giudice ad “onorari” e corrisposte dalla parte soccombente, configurerebbe certamente un arricchimento indebito ai danni del professionista.
A conferma di tale tesi vi è il fatto che la norma fa riferimento a “riduzioni di spesa” - locuzione che porterebbe ad individuare come oggetto di percentualizzazione solo le somme da corrispondere all’avvocato dipendente a seguito di compensazione delle spese di lite – atteso che l’incameramento del 25% delle spese liquidate dal giudice configurerebbero, al contrario, un “guadagno” (indebito) per l’ente pubblico e giammai un “risparmio di spesa”. Tale ragionamento costituisce un caposaldo oramai recepito dalla giurisprudenza costante, sia contabile che amministrativa.
2)Disparità di trattamento, che si verrebbe a determinare fra il settore privato (libera professione) ed il pubblico (avvocati dipendenti), poiché il cliente non può sottrarre il 25% (o qualsiasi altra percentuale) dell’onorario al proprio avvocato, come la disposizione in parola pretenderebbe di operare. Eccezion fatta per la pattuizione di tale minus, che nel caso di specie non ricorre.
Vale la pena rammentare che una simile disposizione (cfr. “contributo di solidarietà”), disposta da una legge di stabilità solo a scapito dei lavoratori del pubblico impiego e non degli omologhi del settore privato, è stata dichiarata incostituzionale, proprio per le sperequazioni determinate.
Non è questo l’unico esempio di discriminazioni in senso sperequativo. Basta infatti pensare ai c.d. “diritti di segreteria” dei segretari comunali, per i quali l’art. 25 del CCNL Autonomie locali per il personale dirigenziale (del 25/2/2006) prevede:
Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art.21 del DPR 4 dicembre 1997, n.465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”;
mentre l’art. 11 del CCNL autonomie locali per il personale non dirigenziale (del 9/5/2006) prevede: “Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. ...”.

Dunque, l’incostituzionalità di una siffatta disposizione è un dato oggettivo.
3) Una terza osservazione, poi, riguarda la legge sull’ordinamento forense n. 247/2012, che, come si é più volte ricordato, è legge speciale. Essa ha sancito all’art. 13, comma 2, che: “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale”, confermato dal successivo sesto comma dello stesso articolo che stabilisce che: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale”.
Dunque ciò che emerge con evidenza è la natura negoziale e consensuale della determinazione del compenso professionale, che, nel caso specifico del comma 6 (e in precedenza del comma non numerato dell’art. 11, d.l. di stabilità), manca totalmente, intervenendo su materia pattizia in maniera unilaterale e discriminatoria.
Basta pensare: quid iuris nel caso di contenzioso affidato a legale esterno? La P.A. opererebbe la ritenuta? E sotto che voce inserirebbe questo “guadagno”?
Inoltre, la legge di stabilità è legge generale e, per il principio di specialità della legge, non può incidere su norme aventi natura speciale, qual è la Legge sull’ordinamento forense. Né può avere applicazione retroattiva, sicché i risparmi (rectius: “guadagni indebiti”), stimati andrebbero collocati in anni a venire, poiché per tutti gli onorari maturati sino al 31/12/2013 non potrebbe essere applicata.
Ne deriva che il calcolo del “risparmio di spesa” (rectius: “guadagno indebito”) lordo, stimato in 50 milioni di euro dall’anno 2014, relativamente al comparto Stato ed agli enti dotati di autonomia finanziaria che sono tenuti al versamento dei relativi importi, è artefatto.
Se, infatti, il dato economico in questione é ricavato da quanto erogato dalle P.A. (quali? ognuna ha regolamentazioni diverse...), considerato un determinato anno solare(poniamo il 2012), esso risulterebbe falsato da plurime incognite, poiché le spese liquidate dal Giudice non sono né quantificabili a priori né sull’an (quante cause, quante vinte, quante perse, quante assegnate a legali esterni per le P.A. diverse dallo Stato, ecc.), né sul quantum (potendo ben il Giudice, ad esempio, decidere che ricorrono i motivi per compensare fra le parti, oppure ricorrendo contenzioso di basso valore liquidare compensi irrisori, ecc.).
Fermo restando che tale dato non tiene conto dell’irretroattività che caratterizza la legge di stabilità, atteso che, ai fini della retroattività di una disposizione, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta auto qualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa, in cui emerge chiaramente il collegamento tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretante, che si saldano per formare un precetto normativo unitario. Tali requisiti – natura di interpretazione autentica, e dunque portata retroattiva - sembrerebbero mancare nella norma in questione, data l’assenza di un riferimento puntuale ed inequivocabile alle disposizioni da interpretare. Inoltre, sarebbe difficilmente configurabile una norma di interpretazione autentica di norme contrattuali posta in essere non dalle medesime parti negoziali, ma da un soggetto completamente diverso, ossia il legislatore.
4) Infine, una considerazione di ordine lessicale. Il compenso professionale non è un incentivo, come ha erroneamente qualificato la Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui al paragrafo precedente (malamente riportato – con il solito pregiudizio – dalla stampa), e, apparentemente, preso in considerazione dai redattori della legge di stabilità in esame. Al riguardo è interessante la definizione di “incentivo” che detta la Corte dei Conti (Sez. Reg. Lazio, 8/7/2011): “incentivazione” è ciò che viene corrisposto per aumentare la produttività del personale, mentre il compenso professionale è svincolato da misurazioni di produttività (impossibili da misurare), poiché legato alla prestazione d’opera e non di risultato.
Quindi, mentre il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente, l'onorario é il compenso per l’attività professionale svolta, caratteristica dell’avvocato, non influendo lo stato giuridico del professionista che la svolge, essendo la categoria unitaria.

Vedremo nei prossimi passaggi fra i rami del Parlamento quali saranno le ulteriori modifiche (correzioni o, meglio ancora, espunzione) dell’art. 11.....

VALE SEMPRE IL DETTO: "Cerca di vincere i tuoi nemici con la persuasione, non con la forza"
(Biante, VI sec. a.e.c)


Avvocatura pubblica alle prese con: A) Parere della Ragioneria Generale dello Stato. Ovvero la mistificazione, professione dei politici, la scienza dei medici, la sapienza dei recensori

La strategia a tenaglia...
La legge di stabilità e le componenti dell'avvocatura pubblica.
Quando il gioco si fa duro...i duri cominciano a giocare! 
                                                   NOTA a parere RGS
(Sottotitolo: Osservazioni a caldo, a ruota libera, di una lavoratrice che vede messe "sempre e solo" le mani nelle sue tasche) 

Di recente, la Ragioneria Generale dello Stato - con nota protocollo n. 72010 del 4/10/2013 - ha rilasciato un parere alla Provincia di Avellino, su quesiti relativi agli “Incentivi/Compensi professionali all’avvocatura ai sensi dell'art. 27, CCNL 14.09.2000”.
In specie, era stato chiesto "se gli incentivi professionali ex art. 27 del CCNL 14.09.2000, siano da computarsi o meno ai fini del tetto di spesa del personale e di contenimento della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, come modificato dell’art. 14, comma 7, del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, alla luce della circostanza che gli stessi risultano esclusi dal blocco di cui all’art. 9, comma 2-bis, del medesimo DL n. 78/2010"; ed inoltre "se sia possibile finanziare il pagamento di tali incentivi professionali - con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese - con risorse di bilancio nella ipotesi in cui tutte le risorse finanziarie allo scopo impegnate risultino già state utilizzate ai fini della integrazione del fondo risorse “variabili” (escluse dai vincoli di cui all’art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010)".
Curiosamente tale risposta è stata ripresa dal Sole 24 Ore - notoriamente avverso alla categoria degli avvocati pubblici, poiché vorrebbe gli avvocati dipendenti privati -, quasi come si trattasse di una notizia rilevante per i più, titolando "Spese di lite compensate, niente incentivi al legale", determinando solo confusione terminologica, prima ancora che sostanziale (dal momento che è stato ripreso acriticamente l’errore in cui è incorsa la R.G.S.), come di consueto.

Veniamo al merito del parere.
E' la stessa Ragioneria dello Stato ad ingenerare equivoci (e allora scusiamo il Sole), quando si riferisce erroneamente agli "incentivi", che sono notoriamente emolumenti diversi dai "compensi professionali", e non solo per la differenza lessicale, quanto, e soprattutto, per la diversa fonte che li disciplina: solo contrattuale (CCNL) per gli incentivi (quindi diversa per ogni comparto), legislativa (Legge Forense) per i compensi professionali (quindi uguali per l'intera categoria professionale). Sicché, com'è noto, il rinvio alla contrattazione attiene solo la correlazione fra questi e l'incentivazione corrisposta anche agli altri dipendenti degli enti.
Ed infatti, in esecuzione di tale norma contrattuale, molti enti – soprattutto territoriali – escludono in toto la corresponsione degli incentivi agli avvocati, in quanto sostituiti dai compensi professionali (onorari).
Una ulteriore precisazione, prima di affrontare nel dettaglio il parere della R.G.S., é necessaria, sul tipo di provvedimento, ovvero sulla sua collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto amministrativo. Si tratta, infatti, di un "parere" quello emesso dalla RGS, ovvero un atto amministrativo non provvedimentale (al pari delle "richieste", "proposte", "determinazioni", ecc.), che non possiede i requisiti dell'esecutività, intesa come l'idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui mediante costituzione, estinzione e modificazione di posizioni giuridiche. Allo stesso modo, i pareri sono privi di esecutorietà, inoppugnabilità e, per loro natura, sono atti innominati e atipici.
Ciò detto sulla qualificazione giuridica, più in generale i "pareri" sono manifestazioni di giudizio che, a seconda della obbligatorietà o meno della loro resa, possono ulteriormente essere suddivisi in vincolanti e non vincolanti, a seconda che l'amministrazione procedente sia obbligata o meno a richiederli e possa o non possa discostarsi dagli stessi.


Nel caso specifico, il parere é stato emesso - su istanza di una pubblica amministrazione - da un organo, la RGS, che ha come fine istituzionale la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato (bilancio consuntivo), della tenuta della contabilità, della vigilanza sulla spesa pubblica - in particolare degli agenti contabili - e dell'accertamento delle entrate. A questi compiti aggiunge quelli di vigilanza sull'attività finanziaria e contabile degli enti pubblici e degli enti locali (si badi bene: attraverso l'esame degli atti deliberativi degli enti stessi, tramite ispezioni o a mezzo di propri revisori), monitorando la spesa concernente il pubblico impiego.
Dunque, il parere in questione é ascrivibile alle mere “espressioni di giudizio” del soggetto che le esprime, lungi dall’essere vincolanti con riguardo ai contenuti.
A questo punto si può analizzare il contenuto dell’espressione di giudizio della Ragioneria generale dello Stato, in relazione agli "incentivi" professionali, ai fini del loro computo nel "tetto" di spesa di cui alla legge n. 296/06 e s.m.i.
In primo luogo, richiamando la nota Corte dei Conti - Sezioni riunite - n. 27/2011, la RGS opera il rinvio alla propria datata circolare n. 9 del 17/02/06 – in cui erano state "individuate le componenti di spesa da considerare per la base di calcolo per la riduzione e sono altresì elencate le voci di spesa escluse da tale calcolo", precisando che tra le voci escluse "sono individuate le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell’Ente”, apparendo del tutto evidente che l’esclusione dal tetto di spesa "trova fondamento nel principio che tali spese non trovano copertura nelle risorse proprie dell’Ente ma sono necessariamente etero finanziate". Tale sostanziale condizione risulta rispettata, a parere della Ragioneria, "nel caso dei compensi dovuti all’avvocatura interna derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte; viceversa i compensi dovuti con riferimento a sentenze favorevoli con spese compensate trovano di necessità copertura nelle risorse del bilancio dell’Ente e costituiscono pertanto un aggravio di spesa che non rispetta la condizione essenziale indicata nella circolare per la esclusione dal calcolo".
In sostanza, la R.G.S. ricalca il medesimo ragionamento espresso dalla Corte dei Conti nel 2011, e cioè precedentemente all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento forense, secondo cui la distinzione ai fini dell'esclusione o meno dal tetto di spesa poteva fondarsi sulla differenza fra compenso professionale derivante da spesa compensata o da condanna di soccombenza.
Fermo restando l'errore genetico di imputazione delle somme (compenso professionale e non incentivo), permane il fatto che il panorama normativo odierno é mutato, essendo frattanto divenuta diritto vivente la legge professionale forense, la quale per espressa disposizione di legge si applica anche agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, e dispone che laddove non vi sia pattuizione sui compensi professionali, si applicano i parametri giudiziali (cfr. art. 13, L.F.), con buona pace di contratti integrativi o regolamenti locali difformi dalla legge ordinaria speciale dello Stato.
D’altra parte la legge sull’ordinamento professionale forense, comprensiva degli avvocati degli enti pubblici ex art. 23, fra i "principi generali" – ovvero di diretta applicazione per ogni avvocato – detta la disciplina della professione valevole per tutti gli avvocati (cfr. art. 2), in cui è sancito che “l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, e l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Infine, è sancito che l'avvocato, nell'esercizio della sua attività professionale, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”.
Ciò a dire che l’avvocato dell’ente pubblico non è un dipendente nell’accezione classica, secondo quanto già analizzato in precedenza, cui possa essere applicata analogicamente la disciplina (in specie degli incentivi), applicabile agli altri dipendenti degli enti.

Il medesimo ragionamento vale per il secondo punto trattato dalla R.G.S. (ndr: “Finanziamento in presenza di risorse del Fondo completamente utilizzate”), dato che essa richiama l’art. 27 del Ccnl del 14.9.2000, il quale "prevede l’adozione, da parte degli enti, di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni, secondo i principi stabiliti dal R.D. n. 1578/1933, nonché la disciplina, in sede di contrattazione decentrata integrativa, della correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato".
In questo caso, più che nel precedente, il parere risulta superato, sbagliato e fuorviante, non solo per il merito, ma anche perché prende in esame il solo art. 27 della contrattazione (che riguarda i funzionari degli enti locali), e non lo speculare art. 37 (ccnl 31.12.1999, relativo ai dirigenti), con la conseguenza che eventuali applicazioni di esso da parte degli enti, determinerebbero pericolosi contenziosi con spese notevoli a carico delle Amministrazioni, come accadde (e accade) nel caso del rimborso della tassa annuale per l'iscrizione all'albo e l'illecita trattenuta IRAP (é di questi giorni -25 settembre 2013 - il dispositivo del Giudice del Lavoro di Bologna, su una causa avente come contenuto l'impugnazione della regolamentazione unilaterale dei compensi professionali di un Ente, la ripetizione delle somme per la tassa annuale e dell'IRAP, con il quale é stata disposta la disapplicazione della regolamentazione unilaterale, la restituzione dell'IRAP e il rimborso delle tasse annuale).
Inoltre, come precisato, e sancito giudizialmente, la disciplina dei compensi non può essere adottata unilateralmente dal "cliente-datore", ma o è pattizia, o valgono i parametri.
Tertium non datur.
Infatti, con l'entrata in vigore della legge forense, il 1 febbraio 2013, non é certo "l'adozione della regolamentazione della materia da parte dell’ente", la condizione necessaria "per il riconoscimento dei compensi agli avvocati interni corrispondentemente a quanto regolamentato per gli avvocati dello Stato"; ma é vero il contrario, come si é detto poc'anzi.
Il punto di partenza é errato, ma anche il punto di arrivo: sostenendo infatti che la ratio della norma di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010, verrebbe meno "nel caso di compensi in favore degli avvocati non derivanti da condanna alle spese della controparte", poiché la fonte di finanziamento inciderebbe sugli equilibri del bilancio dell’ente, si tace del fatto che se il giudizio fosse affidato ad un legale esterno, l'Ente si troverebbe a pagare il compenso professionale sia nel caso di compensazione delle spese, che nel caso di causa persa, con buona pace dell'art. 9, comma 2 bis e della sua ratio.
Ma v’è di più. La Corte dei Conti sopra menzionata, ha avuto modo di valutare il profilo della non estensibilità dell’analogia legis come disciplinata dall’art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, ai contratti collettivi di lavoro, poiché non prevista e non applicabile ai criteri di interpretazione dei contratti. Difatti, essendo il contratto un atto negoziale, frutto della concorde volontà di due o più soggetti, esso vincola, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art.1372 c.c., solamente le parti stipulanti e nel caso dei contratti collettivi le categorie datoriali e dei lavoratori in essi espressamente rappresentate e previste.
Nel caso specifico, se vale il ragionamento che in materia di pubblico impiego, l’interpretazione autentica dei contratti collettivi non è riservata in via unilaterale e vincolante né all’ARAN, né alla Ragioneria generale dello Stato, in quanto organi amministrativi, ma alla specifica procedura contrattuale prevista dall’art.49 del d.lgs.165/2001, la quale prevede la partecipazione necessaria delle parti contrattuali che hanno redatto la norma originaria, a maggior ragione tale assunto vale per gli avvocati degli enti pubblici, regolati da una legge dello Stato, ordinaria e speciale, e dunque in posizione di vertice nella gerarchia delle fonti del diritto interno.
Pertanto: presupposto sbagliato (incentivo), merito superato (nuova legge forense), ratio forzata.

martedì 15 ottobre 2013

....e allora lo scateniamo questo inferno? Stati generali dell'Avvocatura Pubblica uniamoci!


Il 15 novembre prossimo sarà l'occasione per fare un punto su molte questioni riguardanti la Pubblica avvocatura.
Tutta la Pubblica Avvocatura, anche quella dello Stato, che non può più rimanere arroccata su posizioni di passato e polveroso privilegio, oramai sgretolato come l'arenaria...
Siamo tutti su una barca che naviga a vista, che ha bisogno di tutte le braccia per remare. E malgrado ciò non è detto che eviti la rovina.
Noi siamo pronti a discutere. A confrontarci. A mediare.
Ma siamo anche pronti a scatenare l'inferno!
In un importante Convegno svoltosi a Napoli, presso l'Università Federico II il 9 novembre 2012, si era dibattuto di Ruolo dell'Avvocatura Pubblica nel processo di crescita del Paese, con un parterre di relatori di assoluto prestigio: dal Presidente De Lise, a Del Gaizo, Del Vecchio e Fiengo - Avvocati dello Stato, Tesauro, Leone, Palma - professori eccellenti. 
All'unisono è stato affermato e riconosciuto che l'Avvocatura Pubblica non è solo quella dello Stato, ma è anche quella degli enti diversi dallo Stato (cfr. Rassegna Avvocatura dello Stato, gennaio-marzo 2013).
A Bologna si incontreranno in un vero e proprio "Stato generale" dell'Avvocatura pubblica, tutte le varie componenti: Stato, parastato, università, enti territoriali, asl, società, ecc., per dibattere di rapporto di lavoro, di status particolare dell'avvocato, e di contratto separato per queste figure professionali.
Vedremo cosa ne uscirà, di certo un arricchimento scientifico, modulandosi fra tesi di curia, foro ed accademia.
Non solo, ci sarà la partecipazione politica - se si sentirà di affrontare e confrontare idee - e del mondo sindacale.
I temi saranno rilevanti.
Ma dovranno essere compresi, non fraintesi o intesi a comodo...
Gli avvocati pubblici sono uomini e donne delle istituzioni, professionisti del pubblico interesse, uomini e donne della mediazione, ma capaci di battaglie e vittorie, nelle aule e fuori da esse.
Ergo, Colleghi, qui desiderat pacem, praeparet bellum .... e al mio segnale scatenate l'inferno! 

Quando Robin Hood non riesce più a trovare la foresta di Sherwood... L'avvocato dipendente, i pregiudizi e la spending review....

Questa favola inizia con un dato strutturale sull’economia italiana: i nostri governanti ("il Re e i suoi Scagnozzi") impongono tasse su tasse ai cittadini ("poveri"), al nobile fine di far ripartire i consumi.
Un fine meritorio.
Un fine che "pensiona" Robin Hood, il quale - a queste condizioni - non trova più la foresta di Sherwood, ha perso la bussola...E perché? Perchè sarebbe disdicevole rubare al "Re e ai suoi scagnozzi" per ridare ai poveri i soldi sottratti loro dalle tasse.....e impedire così il rilancio dell'economia!

E' allora il caso di spiegare a Robin Hood come oggi più che mai il leggendario eroe sarebbe necessario, perchè le politiche economiche di tagli e spending review colpiscono solo i (nuovi) poveri, prevalentemente dipendenti che lavorano 10 ore al giorno, i pensionati e pochi, pochi altri.

A questo punto......CARO ROBIN HOOD,
TI SCRIVO PER RACCONTARTI COSA SI E' INVENTATO IL GOVERNO PER LA SPENDING REVIEW
Vero è che la riduzione della spesa pubblica deve essere al centro dei provvedimenti più urgenti, ma la spesa pubblica, cari i nostri "RE", non sono soltanto gli stipendi di chi lavora nel settore pubblico, sono anche le regalie per i componenti del Governo, dei (troppi) parlamentari, sono gli stipendi d'oro di mananger pubblici (che altro  non fanno che produrre buchi e fallimenti di aziende), è il patrimonio immobiliare pubblico non valorizzato e costoso, è la situazione di disfunzione cronica della giustizia, sono oltre 8000 Comuni di cui la gran parte di pochissimi abitanti, ecc..
Questi dati incidono sul PIL italiano con percentuali da paura! Altro che gli stipendi dei lavoratori!
Il 4 ottobre scorso, cioè 10 giorni or sono, per "tagliare" un po' gli stipendi, è stato ....aggiunto uno stipendio, immagino non da poco e fuori dai tagli di spending: il Consiglio dei Ministri ha visto bene di nominare un tal Cottarelli quale Commissario per la Spending Review, il quale resterà ben tre anni sulle nostre spalle!
Effettivamente serviva!
Effettivamente ne sentivamo la mancanza!
Ma pensate, poverino, che vitaccia farà. Si legge che lo sventurato avrà un "gravoso incarico", quello "di rivedere e contenere la spesa pubblica eliminando gli sprechi presenti nella PA e migliorando la qualità dei servizi per i cittadini".
Ho letto l'intervista ad un certo Massimo Micucci, il quale ha dichiarato che "all’interno della Pubblica Amministrazione si formano gruppi di pressione di natura istituzionale" e, per tale motivo,“il percorso che aspetta il dottor Cottarelli è complesso. Il suo programma si dovrà confrontare con due delle lobby più forti presenti nella PA: la dirigenza della funzione pubblica e i sindacati".
Ma va bene così. Va bene tutto.

Ora però circola una bellissima bozza di legge di stabilità (pubblicata ieri integralmente dal Corriere.it), dalla cui lettura a Robin Hood è venuto voglia di riprendere l'arco e le frecce appesi al chiodo... Perchè quando intacchi gli stipendi in maniera così consistente ed ingiusta (ingiusta perchè ai veri boiardi di Stato (Amato docet...) non tagli neppure un'unghia, il popolo si affama e, è noto, che "il popolo affamato fa la rivoluzion".

L'art. 11, comma imprecisato dopo il c. 18, dice:

" A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche
amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in
favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss mm, nonché del personale dell’Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella
misura massima del 50%.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN" .

Un capolavoro!

Il succo del discorso è il seguente:
il giudice condanna Tizio a pagare all'avvocato una somma xy e io ente pubblico ne intasco la metà.

Un furto...
Anzi, visto che siamo avvocati, diamo il nome proprio: una appropriazione indebita!!!
L'art. 646 c.p. recita: "Chiunque per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cosa mobile di cui abbia, a qualsiasi titolo il possesso, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032".  
Ebbene, il denaro che il giudice, condannando il soccombente a pagare all'avvocato, destina al professionista e che passa attraverso il possesso (partita di giro) dell'Ente, viene da questo trattenuto.
Sarebbe come dire che, il cliente del libero professionista, corrisponde solo la metà degli onorari al suo difensore, trattenendo per sé l'altra metà!

Se questo sarà, e se Robin Hood non interverrà, non resta che la querela.

Posto che mi pare di dubbia Costituzionalità una disposizione quale questa, ove una legge generale (L. di stabilità) interviene su una legge speciale (legge forense), determinando disparità di trattamento fra professionisti (quelli dipendenti, i quali vedranno illecitamente trattenuta la metà del denaro introitato dall'Ente in nome e per conto del professionista, e quelli libero professionisti che percepiranno l'intero della somma liquidata dal giudice).

Robin Hood pensaci tu....





martedì 1 ottobre 2013

L'agmen quadratum dell'U.N.A.E.P. ....In altre parole, al mio segnale scatenate l'inferno!

Sabato 28 settembre 2013, a Napoli, è iniziato un nuovo corso dell'UNAEP-Unione Nazionale degli Avvocati degli Enti Pubblici.

IL PRIMO SEGNO TANGIBILE E' STATO LA CREAZIONE DELLA TESSERA DI ISCRIZIONE... 

L'Assemblea/Direttivo ha eletto i nuovi Organi dell'Unione: Presidente Nazionale: Avv. Antonella Trentini (Avvocatura Comunale di Bologna); Vice Presidente Nazionale: Avv. Andrea Magnanelli (Avvocatura di Roma Capitale); Tesoriere Nazionale: Avv. Lucia Iacoboni (Avvocatura Comunale di Ascoli Piceno); Segretario Nazionale: Avv. Fabio Maria Ferrari (Avvocatura Comunale di Napoli); Collegio dei Probiviri: 1) Avv. Giulia Carestia (Avvocatura Comunale di Bologna); 2) Avv. Attilio Marino (Avvocatura Comunale di Napoli); 3) Avv. Annamaria Moramarco (Avvocatura Comunale di Milano); Collegio dei Revisori: 1) Avv. Gennaro Galietta (Avvocatura della provincia di Avellino); 2) Avv. Domenico Di Russo (Avvocatura Comunale di Napoli); 3) Avv. Paolo Radaelli (Avvocatura Comunale di Milano); Consiglio Direttivo: Avv. Antonella Trentini (Avvocatura Comunale di Bologna); Avv. Andrea Magnanelli (Avvocatura di Roma Capitale); Avv. Rosaria Violante (Avvocatura Comunale di Nocera Inferiore); Avv. Oscar Mercolino (Avvocatura Provinciale di Avellino); Avv. Aldo fanelli (Avvocatura Comunale di S.Giuliano Terme - PI); Avv. Francesco Zanlucchi (Avvocatura Regionale del Veneto); Avv. Tiziana Di Grezia (Avvocatura Comunale di Marano di Napoli); Avv. Francesco Di Leginio (Avvocatura Comunale di Latina); Avv. Giulio Geraci (Avvocatura Comunale di Palermo); Comparto Enti Territoriali: Segretario Avv. Sabrina Tosti (Avvocatura Comunale di Ascoli Piceno); Vice Segretario Avv. Carmine Gruosso (Avvocatura Comunale di Salerno); Comparto Sanità: Segretario Avv. Giampiero Mesco (Avvocatura ASL Napoli 1); Vice Segretario Avv. Patrizia Viozzi (Avvocatura ASUR Zona Territoriale 12 – San Benendetto); Comparto Economia e Finanza: Segretario Avv. Vincenzo Minì (Avvocatura Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione-Palermo); Vice Segretario Avv. Roberto Nasca (Avvocatura IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.-Palermo); Comparto Ricerca ed Università: Con la collaborazione/federazione avviata con l’Associazione Nazionale Legali delle Università Italiane-A.N.L.U.I., l’Assemblea delibera di affidare il Comparto ai federati A.N.L.U.I. per le iniziative a tutela della categoria (Presidente Avv. Vincenzo Reina, Avvocatura università di Catania.

Attualmente sono costituite le Sezioni Regionali:
  • Unaep Sicilia, Segretario uscente Avv. Sergio Di Salvo

  • Unaep Marche, Segretario uscente Avv. Gianni Fraticelli

  • Unaep Emilia-Romagna, Segretario uscente Avv.
Benedetto Ghezzi


  • Unaep Lombardia, Segretario uscente Avv. Salvatore
 Pezzulo

Risultano in predicato di costituzione le Sezioni regionali

Toscana (Avv. Caterina Siciliano),

Piemonte (Avv. Luca Catalano e Avv. Giuseppe Licata),

Calabria (Avv. Giuseppe Naimo); l’Assemblea prende atto e

delibera di invitare i colleghi indicati a riunirsi per

la formalizzazione delle nuove Sezioni.

Ora è importante adottare l'ordine di marcia dell'esercito romano in territorio nemico: il cosiddetto agmen quadratum, dove in testa ed in coda c'erano le due legioni consolari, ai lati le ali dei socii, al centro gli impedimenta delle legio e delle due ali.

Tale ordine di marcia, benché con differenti "classi" sociali (fanteria pesante, cioè gli opliti), truppe leggere (velites) e cavalleria, avevavo la caratteristica di combattere tutti insieme e in modo estremamente compatto, armati di lancia e spada, difesi da scudi, elmi e corazze, sì da formare un "muro di enormi scudi rotondi" parzialmente sovrapposti, in modo che il loro fianco destro venisse protetto dallo scudo del vicino commilitone.

I comandanti (ndr.: i dirigenti) romani erano spesso in prima linea, per dare dimostrazione del proprio coraggio ed impeto ai propri soldati (ndr.: opliti), ai fini del buon esito della battaglia.

L'obiettivo era e rimaneva uno solo: quello di far cedere lo schieramento opposto sfruttando la forza di sfondamento che la formazione compatta "a testuggine" comportava, cercando di incunearsi dovunque l'avversario si trovasse in maggiori difficoltà, e spezzare così le file nemiche. La spinta avveniva anche grazie alla pressione delle formazioni più arretrate che si accalcavano, premendo con grande impeto e sospingendo la propria prima fila contro il "muro" umano nemico. Sembrava di assistere ad una gara di forza, dove dopo alcuni ondeggiamenti iniziali di due "muri umani" ormai a stretto contatto, una delle due parti subiva l'inevitabile sfondamento e successivo travolgimento, fino alla sconfitta finale.

Da qui l'importanza che i comandanti delle retroguardie assumevano per dirigere la spinta da tergo. La fuoriuscita dalle linee del proprio schieramento di uno qualunque dei componenti, era pertanto considerata una colpa assai grave, non un atto eroico, e quindi punita anche con la morte.


In altre parole, è necessario agire compatti, con ordine ed evitare le defezioni.
Il nostro obiettivo è il contratto/area separato per gli avvocati.
Il nostro obiettivo è divenire coesi sempre di più, perchè solo l'UNIONE FA LA FORZA.

E adesso, al mio segnale scateniamo l'inferno.................