martedì 31 dicembre 2013

BUON 2014 DA U.N.A.E.P.!!



IL PRESIDENTE U.N.A.E.P.
AUGURA A TUTTI UNO SPLENDIDO 2014
COSI' CHE LO SIA ANCHE PER
LA NOSTRA UNIONE

AUGURI!!!!


martedì 17 dicembre 2013

E' DAVVERO NATALE VISTO CHE ARRIVANO I REGALI: LA CORTE DEI CONTI RIBADISCE CHE I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI NON SONO ASSOGGETTATI AI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010

LA CORTE DEI CONTI RIBADISCE CHE I COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI NON SONO ASSOGGETTATI AI VINCOLI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2 BIS, D.L. N. 78/2010 
 
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          Con la deliberazione n. 86/2013 del 4 dicembre 2013, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - ha ribadito con forti argomentazioni giuridiche che  i compensi in favore dell’avvocato comunale (non derivanti da condanna alle spese della controparte) sono esclusi dall'assoggettamento ai vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, per ragioni squisitamente giuridiche.
          Difatti la norma citata fissa un tetto di spesa al trattamento accessorio del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, mentre i compensi in parola non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali, ma rappresentano essi stessi retribuzione per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico.
          Ciò rende assolutamente irrilevante, per la Corte dei Conti, che detti compensi derivino dalla condanna di controparte alle spese del giudizio piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti.
          Si rammenta che già si erano espresse in tal senso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera n.33/2010) in cui, intervenendo su una problematica concernente l’Irap, era stato affermato che “sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent. n. 32 del 1994), ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all’Avvocatura interna, ……, costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione”.
Pertanto, conclude la Corte dei Conti in commento, "tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell’avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (in tal senso anche l’Agenzia delle entrate con Risoluzione n.123/2008; l’Aran - Ral1047 orientamenti applicativi- che esclude dal campo di applicazione dell’art.15 lett.k del CCNL dell’1.4.1999 le risorse destinate al finanziamento del compenso in esame in quanto la norma contrattuale fa riferimento solo alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e nel caso di specie, non solo non vengono in considerazione risorse previste da specifiche fonti legislative e finalizzate all’incentivazione del personale, ma i compensi dei professionisti legali, di cui all’art.27 del CCNL del 14.9.2000, non sono neppure oggetto di contrattazione né per l’individuazione dei destinatari né per ciò che attiene alla misura ed alle modalità di erogazione degli stessi)”.
         E' importantissima la distinzione che la Corte traccia a chiare lettere e che già era stato osservato in dottrina (cfr. A.Trentini, L'Avvocato degli enti pubblici, Filodiritto Editore, 2013): il compenso incentivante è un trattamento remunerativo collegato ad attività ulteriori rispetto a quella ordinariamente svolta dal dipendente mentre i compensi in esame retribuiscono l’attività professionale svolta.
          Pertanto, è fuorviante ed erroneo continuare a ritenere i compensi professionali come “incentivi”, anche alla luce del fatto che "tali compensi trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge: dapprima nel regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 mediante il rinvio di cui agli artt.27 del C.c.n.l. 14.9.2000 per il personale del comparto e 37 del C.c.n.l. 23.12.1999 per l’area della dirigenza, ed ora nell’art.13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che trova applicazione anche agli avvocati “pubblici” come indicato dall’art.23 della stessa legge", lasciando alla contrattazione decentrata integrativa unicamente la disciplina relativa alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato (cfr. anche Circolare UNAEP n. 1/2013).
E' DAVVERO NATALE.....VISTO CHE ARRIVANO I REGALI!



mercoledì 11 dicembre 2013

Pillole di aggiornamento... Lo sbarco (alla Camera) dei 3000...(emendamenti)

Lo sbarco alla Camera dei 3000...emendamenti alla legge di stabilità 2014 ha reso necessario scremare il più possibile e tentare di sistemare un testo farraginoso, redatto con tecniche linguistiche da analfabeti, e - essendo passato con la fiducia -fortemente inviso ad ogni categoria del "mondo reale".

Lunedì 9 dicembre è così iniziato l’esame a Montecitorio degli emendamenti e, la commissione Bilancio in un sol giorno ne ha dichiarati inammissibili oltre 1200!

Per quanto riguarda la nostra componente dell'Avvocatura, ovvero quella dipendente, il messaggio che passa sui media è il seguente: Dal 2014, gli avvocati della pubblica amministrazione, a seguito di patrocinio assicurato per cause che anno visto vincitore l’ente citato in giudizio, vedranno ridotto del 50% il proprio compenso.

Bello, eh?

Al momento sembrerebbero stati dichiarati inammissibili per carenza di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 1.280, 1.287, 1.324, 1.511, 1.527, 1.542, 1.593, 1.2312.

Si legge nel resoconto della Commissione Bilancio sul
TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2013, a pag. 21, che gli emendamenti ammessi risultano essere quelli che si basano sui criteri e requisiti espressi a pag. 21 (profili finanziari): “sono da ritenersi ammissibili quegli emendamenti che recano una quantificazione congrua degli oneri da essi derivanti e che provvedono alla relativa copertura finanziaria per il triennio 2014 – 2016, operando tagli alla tabella C nei limiti del 50 per cento delle risorse iscritte nella tabella medesima, senza determinare una dequalificazione della spesa, nonché quelli che prevedono un’ulteriore riduzione lineare delle risorse destinate ai consumi intermedi, rispetto a quella disposta dal comma 209. Ciò premesso, poiché si tratta di emendamenti che possono ridurre anche in modo significativo le risorse a disposizione dell’Amministrazione, rileva che è evidente che, ferma rimanendo l’ammissibilità delle citate proposte emendative, all’atto dell’esame delle stesse sarà cura del Governo chiarire se i predetti tagli siano o meno sostenibili dall’Amministrazione senza compromettere la propria funzionalità”.

Al riguardo è stato ammesso l’emendamento 1.409 dell'on. Bueno – soppressivo del comma 306 con copertura riferita alla tab. C.

Sono invece stati dichiarati inammissibili tutti quelli abrogativi del comma 208 della finanziaria 2006, relativa agli "oneri riflessi" posti dagli Enti a carico degli avvocati, sulla base di una interpretazione pro domo loro di una disposizone malamente scritta (e che comunque dice altro).

E’ stato dichiarato ammissibile anche l'emendamento dell'on. Giorgis ed altri. Sono stati dichiarati ammissibili: taglio del 50% a seguito sentenza (1.803) ed eliminazione dell’inciso “nella misura del 50%”  (1.3105 Di Gioia e 1.596 Corsaro).

CONTINUIAMO A STARE VIGILI.....

giovedì 5 dicembre 2013

Agli avvocati pubblici non resta che ...impugnare il matarellum per emendare un DDL (di stabilità) redatto da porcellum....illegittimi!


MENTRE IL PORCELLUM RIFLETTE, IL MATTARELLUM INCOMBE....









Oggi i quotidiani "sguazzano" in porcile...no, scusate, in Parlamento, definendo "Del tutto abusivi 148 deputati decaduti da un lato ma, di fatto, mai convalidati dall’altro".
Si apprende, leggendo i quotidiani, appunto, che il regolamento della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati ha 18 mesi di tempo, dal momento delle elezioni stesse, per convalidare i 630 deputati eletti.
Cosa non ancora fatta, perché - pare - vi siano ricorsi alla Corte Costituzionale sui risultati delle ultime politiche.
Quindi, al momento nessun deputato è stato convalidato nella sua posizione.
Che succede però ora?
Alla luce della decisione della Consulta, che ha bocciato il Porcellum, cancellando il premio di maggioranza con cui sono entrati alla Camera 148 deputati, questi divengono illegittimi.
Verrà qui fato valere il principio di non retroattività?

Se però, al momento, quei 148 non sono stati neppure convalidati, perchè devono decidere di incidere sui nostri stipendi?

Sempre sulla stampa si apprende che "tutti gli atti fin qui svolti dalle due Camere dovrebbero essere bollati come illegittimi perché emanati da “illegittimi”.

In conclusione, all'illegittimità della disposizione contenuta nel comma 313 del Maxiemendamento di Stabilità - per i motivi già ravvisati in giugno dalla Corte Costituzionale - si agginge una seconda illegittimità, poiché l'organo emanante è composto in modo illegittimo e, dunque, esercitante funzioni "di fatto"...

Allora, cari Colleghi, non ci resta che ...impugnare il matarellum per emendare un DDL (di stabilità) redatto da porcellum....!

martedì 3 dicembre 2013

Il TAR Lazio e il DDL Stabilità 2014: il dannoso approccio politico all'Avvocatura pubblica, "sentinella della legalità". Finalmente l'ha detto un Giudice della Repubblica

Un collega catanese, Goffredo D'Antona, in occasione della "supermercatizzazione" della professione forense che avrebbe voluto attuare la signora Severino, le indirizzò una lettera i cui contenuti ancora oggi mi sono impressi. Egli ebbe a dire una verità che è di enorme attualità:
"Sono contrario all’approccio politico che si ha verso la professione di avvocato", poiché "l’avvocato è un componente della giurisdizione, una «sentinella della costituzione»".

Oggi l'approccio politico verso la professione di avvocato ha spostato il tiro, sparando alle "piccole vedette", coraggiosi quanto "deboli" (sul piano delle tutele) avvocati dipendenti, appostati sopra l'albero della pubblica amministrazione per difenderla dagli attacchi che l'illegalità e la corruzione sferrano, più di quanto fece l'esercito austriaco dell'epoca verso i Lombardi, come descritto da De Amicis in Cuore.

Basta leggere il comma 313 del Maxiemendamento licenziato dal Senato il 26 novembre scorso, per rendersi conto di alcuni fattori:
1) la tecnica grammaticale (prima ancora che legislativa), della norma, necessiterebbe del dizionario "Ignorante-Italiano" per tradurne il significato esatto;
2) vengono accomunate Avvocature pubbliche totalmente diverse tra loro: per status, per trattamento economico, per numeri, ecc.;
3) si opera la mortificazione di una unica categoria di dipendenti in Italia, del solo settore pubblico e, al suo interno, di una sola piccolissima parte di lavoratori, elevando a "disvalore" il presidio di legalità da essi svolto e riconosciuto da un Comitato di saggi ieri, e dai Giudici oggi;
4) la norma nasce morta, uccisa in grembo a questo parlamento nuovo ed incompentente, dalla Corte Costituzionale che solo cinque mesi fa (...non anni!) con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, ha dichiarato illegittimi prelievi simili a quello che ci riguarda, nel solco di una precedente (di poco) pronuncia dell'11 ottobre 2012, n. 223.

D'altra parte, sono oramai moltissimi anni che (per fortuna), la politica ha abdicato al suo ruolo di legislatore, per farlo fare alla magistratura! Per la pubblica avvocatura i giudici sono un legislatore migliore (almeno ... più competente). Peccato che al legislatore - intento a far finta di dimostrare che vuole risparmiare - costi molto di più subire condanne per norme ingiuste, che fare norme giuste!


Veniamo al punto e al grande, eccezionale, risultato prodotto dal TAR Lazio, Roma, Sez. I^, con la sentenza 21 novembre 2013, n. 9941.

Così come i "Saggi Cassese, Pizzorno e Arcidiacono" della Commissione anticorruzione Violante, avevano affermato nel 1996, il TAR Lazio ha riconosciuto espressamente: LA PUBBLICA AVVOCATURA E' SENTINELLA DI LEGALITA'.

Rammento che i professori certificarono che “Le forme di corruzione sono tanto diffuse nei rapporti tra imprese e sfera pubblica che hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato. L’entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini, è di una gravità che sgomenta. Per i cittadini diventa una vera e propria tassa aggiuntiva”.
Ancora: “i costi diretti e indiretti sono gravi e preoccupanti. I costi diretti sono migliaia di miliardi; i costi indiretti sono peggiori. Essi riguardano (...) soprattutto l’inefficienza della pubblica amministrazione. Proprio nella P.A. le conseguenze della corruzione sono più gravi perché: - incrina la fiducia dei cittadini; - peggiora i livelli di professionalità perché non conta il merito; - favorisce lo smantellamento degli apparati tecnici per far posto alle consulenze esterne appesantendo i bilanci delle amministrazioni” (è il caso recente dello smantellamento di Avvocature per far posto a nuovi procuratori su cause in corso e, di conseguenza, spese elevatissime, ed è il caso anche trattato, fra gli altri, dal TAR Lazio in commento); -“induce altra corruzione”.
Concludevano i tre saggi nel 1996, alla pagina 51, § 4.12, che “una delle RAGIONI PRINCIPALI della corruzione è da rinvenirsi nella debolezza dell’Amministrazione, DATA DALL’ASSENZA O DALL’INSUFFICIENZA DEI RUOLI PROFESSIONALI. Il rimedio ipotizzabile è che L’ENTE LOCALE SI DOTI DI PROFESSIONISTI DIPENDENTI, ORGANIZZATI IN CORPI SEPARATI, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».
ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUANTO STA TENTANDO DI FARE IL PARLAMENTO (e ovviamente il Governo Letta) con il comma 313 del Maxiemendamento.

La sentenza del TAR Lazio ed i principi in essa scolpiti.

La fattispecie.
Il TAR del Lazio è stato adìto dagli amministratori comunali di Reggio Calabria a causa dello scioglimento dell’organo elettivo, e conseguente nomina di una gestione Commissariale, per infiltrazioni mafiose.

I principi sull'Avvocatura.

Preliminarmente il TAR riporta una parte della Relazione dei Saggi anzidetta: "il rimedio (dello scioglimento) è predisposto anche nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità delle varie concrete forme di connessione o di contiguità-e dunque di condizionamento-fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata".
Ciò premesso, viene dato atto come la commissione prefettizia di indagine aveva segnalato a carico dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria emblematiche criticità in vari settori (lavori pubblici, contrattuale, attività produttive, patrimonio, sociale), fra cui il settore Avvocatura.
In particolare, nel settore Avvocatura Civica, è stato riscontrato come l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco provvedesse ad affidare incarichi legali riguardanti cause di rilevante valore a un avvocato esterno (che per combinazione era la compagna di un assessore comunale dimessosi a seguito di inchiesta giudiziaria proprio per questioni di mafia). Continua sul punto specifico la relazione prefettizia, affermando con meridiana chiarezza che “L’omessa attivazione di meccanismi di difesa preventiva in settori nevralgici … ha reso il Comune decisamente permeabile a condizionamenti esterni”, quella permeabilità che l'Avvocatura interna quotidianamente presidia!
Ed infatti, sia dalla Commissione prefettizia che dal TAR, viene ritenuto un "passaggio saliente della proposta" di scioglimento del Consiglio Comunale, "la questione relativa alla mancata costituzione dell'Avvocatura civica, nonostante una delibera del 2003 ne prevedesse l'istituzione e all'interno dell'apparato burocratico vi sia un congruo numero di avvocati, cui è conseguito l’affidamento degli incarichi di rappresentanza legale a professionisti esterni. Tra essi, numerosi incarichi professionali, anche per cause di importo considerevole (...)" risultavano essere stati affidati a fidanzate, amici, figli di boss riconducibili a cosche criminali, ecc. 

Soltanto a seguito della grave situazione rilevata dalla Commissione d'indagine prefettizia, nel mese di aprile 2012, vale a dire dopo quasi un decennio dall'atto deliberativo, l'amministrazione comunale ha regolamentato il funzionamento dell'Avvocatura civica, ancorchè il sindaco, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti organizzativi del settore, si sia mantenuto libero di nominare sua sponte i professionisti esterni.

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Orbene, che c'azzecca il DDL di Stabilità con la sentenza del TAR Lazio qui illustrata in parte qua?

C'azzeccca, c'azzecca...
Il TAR Lazio fa propri alcuni principi sostanziali:
1) l'assenza di una Avvocatura interna rappresenta uno degli  EMBLEMI di ILLEGALITA', in quanto MECCANISMO DI DIFESA PREVENTIVA in settori nevralgici dell'Ente;
2) al contrario, la presenza di una Avvocatura interna evita l'affidamento di incarichi esterni, fonti di spese considerevoli, di clientelismo e, dunque, di malaffare;
3) l'obbligatorietà di istituire l'Avvocatura civica una volta deliberato in tal senso,
ergo: l'AVVOCATURA PUBBLICA E' UN VALORE!

Il Maxiemendamento, col suo dislessico comma 313, invece, dipinge l'Avvocatura pubblica come un disvalore; presenta, contro ogni logica, questa norma come "norma anticasta", antispreco e di taglio della spesa pubblica improduttiva.
Maschera, invece, un prelievo tributario come un risparmio di spesa pubblica, mentre ruba ai poveri, incrementando le entrate con somme provenienti da terzi soccombenti in giudizio e non dalla pubblica amministrazione patrocinata.
EVITA, IL GOVERNO/PARLAMENTO, DI DIRE CHE L'AVVOCATURA PUBBLICA COMPORTA FORTI RISPARMI PER I CITTADINI, OBERATI DA PRETESE IMMANI PER PAGARE RICCHI INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE!

NON DICONO CHE L'AVVOCATURA PUBBLICA E' CONDIZIONE PER ARGINARE FENOMENI CLIENTELARI AD ESSA CONNATURATI, CHE E' SCELTA CON PUBBLICO CONCORSO, CHE GLI E' PRECLUSO L'ESRCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE (consentito invece ad altre categorie di dipendenti e di professionisti pubblici). 

Non è pertanto accettabile che una misura anticostituzionale, ingiustamente afflittiva di strutture che hanno una funzione anticorruzione, venga contrabbandata come misura anticasta, al solo scopo di fare cassa...

PER FORTUNA LO DICE IL TAR DEL LAZIO, LO DICE UN RAPPORTO PREFETTIZIO, LO DICE LA CORTE DEI CONTI.