lunedì 20 ottobre 2014

TAR Basilicata 11.10.2014 su autonomia indipendenza avvocatura pubblica

IL TAR DELLA BASILICATA
                                                                                          (foto)


con la sentenza 11.10.2014, n. 728, ha sancito alcuni principi molto rilevanti in materia di "autonomia, indipendenza, ruolo dei coordinatori, divieto incarichi esterni".

Si riportano di seguito i punti salienti:

1) “questo Tribunale con le Sentenze n. 265/2008, n. 293/2010 e n. 154/2011 ha già sancito che gli Avvocati della Regione “possono essere selezionati e/o individuati soltanto mediante concorso esterno e non anche mediante concorso interno per progressione verticale o con l’adozione di un qualsiasi atto amministrativo, come per es. l’affidamento di mansioni superiori”, specificando che al predetto concorso esterno possono partecipare anche i dipendenti regionali, in possesso della Laurea in Giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, “senza alcuna riserva di posti e/o preferenza”. E' il previo superamento del concorso di Avvocato regionale e lo svolgimento dell’attività lavorativa di Avvocato della Regione a costituire indispensabile requisito per la nomina ad Avvocato Coordinatore. Per converso, gli Avvocati della Regione non possono essere nominati Dirigenti, senza aver superato il relativo concorso e, nominati Dirigenti, non possono ritornare presso l’Avvocatura regionale presentando una mera domanda in tal senso. Cioè si tratta di due ruoli dell’organigramma regionale (Dirigenti/Avvocati) non intercambiabili”.

2) se giustamente gli Avvocati della Regione non possono essere utilizzati nell’attività di gestione amministrativa, in modo corrispondente anche i Dirigenti della Regione non possono essere incardinati presso l’Avvocatura Regionale, in quanto, per tutelare l’autonomia ed indipendenza di quest’Ufficio, esso deve essere nettamente separato da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione resistente, e tale separazione può essere efficacemente salvaguardata soltanto con il conferimento dell’incarico di Avvocato Coordinatore ad uno degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale”.

3) "E, comunque, poiché l’Avvocatura Regionale deve essere indipendente dal potere politico e dai Dirigenti amministrativi, l’assegnazione dei pareri e del contenzioso deve essere effettuata esclusivamente dall’Avvocato Coordinatore".

4) "Se un Ente ha costituito una propria Avvocatura, non può affidare i pareri e la difesa giudiziaria ad Avvocati esterni, eccetto casi eccezionalissimi".

5) "Come già statuito da questo TAR nelle Sentenze n. 423 del 21.7.2011 e n. 405 dell’8.7.2013, i compensi professionali devono essere ripartiti tra tutti gli Avvocati “in misura eguale”, in quanto tale criterio di riparto risulta più conforme al principio costituzionale ex art. 97, comma 1, Cost. del buon andamento dell’Avvocatura Regionale, poiché evita sia evidenti sperequazioni tra gli Avvocati che trattano le controversie più lucrose e quelli che esaminano le cause meno importanti (fermo restando che la suddivisione del lavoro deve avvenire in modo equilibrato), sia discordie, invidie e gelosie, a discapito di un clima di concordia e collaborazione reciproca". 

Nessun commento:

Posta un commento