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con la sentenza 11.10.2014, n. 728, ha sancito alcuni principi molto rilevanti in materia di "autonomia, indipendenza, ruolo dei coordinatori, divieto incarichi esterni".
Si riportano di seguito i punti salienti:
1) “questo Tribunale con le Sentenze n.
265/2008, n. 293/2010 e n. 154/2011 ha già sancito che gli Avvocati
della Regione “possono essere selezionati e/o
individuati soltanto mediante concorso esterno e non anche mediante
concorso interno per progressione verticale o con l’adozione di un
qualsiasi atto amministrativo, come per es. l’affidamento di
mansioni superiori”, specificando che al predetto concorso esterno
possono partecipare anche i dipendenti regionali, in possesso della
Laurea in Giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della
professione forense, “senza alcuna riserva di posti e/o
preferenza”. E' il previo superamento del concorso di Avvocato
regionale e lo svolgimento dell’attività lavorativa di Avvocato
della Regione a costituire indispensabile requisito per la nomina ad
Avvocato Coordinatore. Per converso, gli Avvocati della Regione non
possono essere nominati Dirigenti, senza aver superato il relativo
concorso e, nominati Dirigenti, non possono ritornare presso
l’Avvocatura regionale presentando una mera domanda in tal senso.
Cioè si tratta di due ruoli dell’organigramma regionale
(Dirigenti/Avvocati) non intercambiabili”.
2) “se
giustamente gli Avvocati della Regione non possono essere utilizzati
nell’attività di gestione amministrativa, in modo corrispondente
anche i Dirigenti della Regione non possono essere incardinati presso
l’Avvocatura Regionale, in quanto, per tutelare l’autonomia ed
indipendenza di quest’Ufficio, esso deve essere nettamente separato
da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione
resistente, e tale separazione può essere efficacemente
salvaguardata soltanto con il conferimento dell’incarico di
Avvocato Coordinatore ad uno degli Avvocati dell’Avvocatura
Regionale”.
3) "E,
comunque, poiché l’Avvocatura Regionale deve essere indipendente
dal potere politico e dai Dirigenti amministrativi, l’assegnazione
dei pareri e del contenzioso deve essere effettuata esclusivamente
dall’Avvocato Coordinatore".
4) "Se
un Ente ha costituito una propria Avvocatura, non può affidare i
pareri e la difesa giudiziaria ad Avvocati esterni, eccetto casi
eccezionalissimi".
5) "Come già
statuito da questo TAR nelle Sentenze n. 423 del 21.7.2011 e n. 405
dell’8.7.2013, i compensi professionali devono essere ripartiti tra
tutti gli Avvocati “in misura eguale”, in quanto tale criterio di
riparto risulta più conforme al principio costituzionale ex art. 97,
comma 1, Cost. del buon andamento dell’Avvocatura Regionale, poiché
evita sia evidenti sperequazioni tra gli Avvocati che trattano le
controversie più lucrose e quelli che esaminano le cause meno
importanti (fermo restando che la suddivisione del lavoro deve
avvenire in modo equilibrato), sia discordie, invidie e gelosie, a
discapito di un clima di concordia e collaborazione reciproca".
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