martedì 28 gennaio 2014

Una prima "riflessione" sull'applicazione ai compensi Avvocati del comma 457 L.Stabilità



DA LEGGERE E DITEMI LA VOSTRA. SI PUO' COMMENTARE DIRETTAMENTE NEL BLOG!!!!

Cari Colleghi, Amici, poiché iniziano a giungere via mail, telefono, fax, numerosissime richieste di "lumi" sull'applicazione dell'incomprensibile comma 457 della Legge di Stabilità 2014, ho provato, per ora, a studiare una soluzione interpretativa che possa essere rispettosa di quel che ha detto il legislatore (confusamente) con la legislazione vigente (anche speciale), la Costituzione e gli indirizzi giurisprudenziali costanti in materia.

Provo a riassumere i miei ragionamenti, in attesa di verificare anche con le altre Associazioni e trasfondere in una Circolare da inviare ai Ministeri competeni, ANCI, Enti, ecc.

1) O sosteniamo che - riferendosi il legislatore ad una legge abrogata e, dunque, inesistente nel panorama normativo italiano - il comma è inapplicabile per abrogazione della norma sottostante, che può pure starci,

oppure,

2)  partendo dal testo della norma:

457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale”,
le questioni sono le seguenti.

In primo luogo occorre sgombrare il campo dagli equivoci che l’ultima “frase” contenuta nel comma 457 ha generato (“La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale”), facendo sorgere da più parti il dubbio che la trattenuta dai compensi professionali non si applichi agli avvocati dipendenti degli enti territoriali, e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano e del SSN.
IL COMMA 457 SI APPLICA ANCHE AGLI AVVOCATI DI QUESTI ENTI, COMPRESI GLI AVVOCATI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO E AL SERVIZIO SANITARIO. Ciò perché tale ultimo inciso si riferisce esclusivamente al versamento annuale delle somme “provenienti dalle riduzioni di spesa”, che - per queste ultime amministrazioni – non sono versate “ad apposito capitolo di bilancio dello Stato”, ma restano al bilancio delle amministrazioni medesime.
Conferma si trae dalla lettura dei lavori svolti nelle Commissioni competenti di Camera e Senato, rinvenibili sui rispettivi siti, nelle cui schede delle discussioni (nonché i dossier legislativi), è riportato quanto segue:
<<I commi 6 e 7 dell’art. 11 (ora comma 457 art. 1) dispongono in materia di onorari degli avvocati della pubblica amministrazione. Il comma 6 dispone - dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 - la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (regio decreto-legge n. 1578 del 1933), in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme così risparmiate verranno versate annualmente in un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale, li trattengono nei propri bilanci)>>.

E’ dunque chiaro che tale comma interessa tutti gli avvocati pubblici di tutte le amministrazioni pubbliche a cui è “aggiunta” l’Avvocatura dello Stato, e non il contrario.

* * * * *

NEL MERITO

Preliminarmente, vista la tecnica redazionale particolarmente imprecisa della norma, si deve chiarire che la terminologia utilizzata dal legislatore trova il proprio corrispondente applicativo negli artt. 91 e 92 del c.p.c., ove è previsto che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, e che in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese del giudizio, avendo la quantificazione che il giudice effettua in sentenza una mera efficacia dichiarativa – sia che la liquidazione sia espressa, sia che sia compensata.
E’ dunque l’organo giudicante ad avere il potere fissato normativamente di “liquidare “ il compenso, o quantificandolo in un importo determinato o decidendone la compensazione se, a proprio insindacabile giudizio, ne ricorrano i presupposti.
Sicché, dalla esegesi del comma 457, si ricava che il termine “liquidato” deve essere ancorato alla “liquidazione giudiziale”, e dunque, ad una sentenza – atto pubblico. Ciò, oltre che essere un principio costante in giurisprudenza, è anche tecnicamente corretto, perché la “liquidazione” è un tipico potere giudiziale svolto nel processo. Al contrario, le amministrazioni pubbliche “erogano” retribuzioni o “corrispondono” (come indicato, infatti, dal comma in esame: “sono corrisposti nella misura del 75%”), somme a titolo di compensi professionali al personale delle Avvocature.
La recentissima giurisprudenza (Cons. Stato, IV, sent. 10.1.2014, n....), ribadisce lo jus receptum, secondo cui rientra nel concetto “liquidazione” non solo la quantificazione effettiva degli onorari, ma anche la compensazione delle spese processuali: “la statuizione del giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio e´ espressione di un ampio potere discrezionale insindacabile in sede di appello (...) neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito quello dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime”.
Prosegue il Consiglio di Stato, “Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l´inammissibilità o l’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato” (Cassazione civile , sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576).

Detto principio è orientamento più volte predicato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).

Si evidenzia come, a maggior sostegno della correttezza della presente interpretazione, le pubbliche amministrazioni non hanno potere di liquidare compensi professionali a carico delle controparti (cfr. l’inciso che esclude dalla riduzione il 50% dei compensi liquidati a carico della controparte), come invece si è espresso il legislatore.
Pertanto, con la locuzione “compensi professionali liquidati” devono intendersi i compensi liquidati in sentenza, essendo la terminologia utilizzata dal legislatore, nel caso dei compensi professionali forensi, ancorata all’ambito di applicazione della norma alla liquidazione giudiziale.
Diversamente si assisterebbe ad interpretazioni arbitrarie, contrastanti con le norme processuali indicate e oltre il dato letterale.



Sui tempi di applicazione del comma 457.
Sulla decorrenza, viste le sopra esposte argomentazioni, il comma 457 si applica alle note redatte ed alle somme riscosse su sentenze emesse dopo il 1 gennaio 2014. Di conseguenza, anche oltre il primo gennaio 2016 a tutte i compensi dovuti per sentenze emesse fino al 31 dicembre 2016.
Esso, quindi, dispiega effetti su tutti i compensi liquidati – anche in compensazione – da sentenze emesse successivamente al 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016.
Nessuna retroattività riferita a sentenze contenenti liquidazione di compensi professionali espressa o compensata depositate prima del 1° gennaio 2014 è rinvenibile nella legge di Stabilità; sicché, in assenza di espressa deroga, vale il principio generale che la legge non dispone che per l’avvenire (art. 11, Preleggi).
Tale principio è correlato, quindi, all’applicazione del principio di competenza nell’imputazione delle somme in bilancio da parte delle pubbliche amministrazioni: il diritto al compenso professionale matura nel momento di deposito della sentenza (cfr. in tal senso la giurisprudenza, da ultimo: Trib. Bologna, Sez. Lavoro, sent. 25/11/2013).
Il legislatore, così facendo, ha operato nel rispetto del principio di “certezza” e dei principi e postulati che devono obbligatoriamente informare i bilanci pubblici (unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità): il riferimento del legislatore alla liquidazione giudiziale, consente una maggiore correttezza di bilancio, poiché ancorandolo alla sentenza-atto pubblico, rende trasparente e certe le fattispecie da sottoporre alla propria operatività.
Un cenno all’applicazione dell’ulteriore “decurtazione” per oneri riflessi – eccetto l’IRAP non dovuta, in quanto imposta e non onere - , al fine di evitare una “doppia imposizione” sui medesimi “emolumenti”, vietata dalla legge (artt. 3, 23, 53 Cost. e Cass. S.U. Sent. 12/2/2010, n. 3240), la soluzione più corretta dovrebbe essere: detrarre il 25% (circa, ogni Ente verificherà la propria percentuale di CPDEL e INAIL o altra Cassa), dalla somma complessiva da erogare a titolo di compensi dovuti per cause vinte a spese compensate e, sull’ammontare rimanente, applicare gli oneri riflessi.

venerdì 24 gennaio 2014

Caro Belpietro, ti scrivo.......e la categoria che in Italia rappresento (circa 6.000 avvocati pubblici) si aspetta una risposta

.......e "Libero" si trovò a dover pubblicare la "precisazione" alle ca***te pubblicate, evidentemente senza verificarne la veridicità.

A nulla vale il trafiletto in corsivo ove, tanto per aver l'ultima parola, viene detto che "Il Comune nel suo comunicato non smentisce (...) il fatto che l'Ufficio Legale fa causa" chiedendo SOLO E NULLA PIU' di quanto gli è dovuto!!!
Ti faccio l'esempio Direttore Belpietro: se tu non ricevessi i compensi che PER LEGGE ti spettano dal 2007, visto che li hai ripetutamente richiesti, nel 2013 - cioè dopo anni - cosa faresti?

Proselitismo?
Volontariato?
Lasceresti perdere?
...o semplicemente andresti in ultimissima istanza, dopo averle provate tutte, da un giudice di questa Repubblica a chiedergli i tuoi legittimi compensi guadagnati con fatica?

DACCI UNA RISPOSTA PER FAVORE


SIAMO ANSIOSI DI SAPERE QUALI ALTRE VIE TU PERCORRERESTI, COSI' LO FAREMO ANCHE NOI LA PROSSIMA VOLTA.

Altrimenti, prima di parlare, INDOCTI DISCANT

giovedì 23 gennaio 2014

Interessante parere relativo all'obbligo di assicurazione per gli avvocati dipendenti

Segnalo questo interessante parere relativo all'obbligo di assicurazione per gli avvocati dipendenti, trasmesso da Agata Senfett, componente del Direttivo Regionale U.N.A.E.P. Sicilia. 
In particolare è interessante la parte finale, ove si fa riferimento "a chi debba sostenere l'onere economico di tale assicurazione", poiché viene ritenuto che - in analogia con la costante e consolidata giurisprudenza sulla tassa per l'iscrizione all'elenco speciale - "i costi per lo svolgimento di detta attività dovrebbero, in via normale, al di fuori in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'amministrazione che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività".
....ipse dixit Consiglio di Stato...(parere 15 marzo 2011 su RG 678/2010).

mercoledì 22 gennaio 2014

Si torna tutti a Bologna il 13 giugno......

http://legalblo.blogspot.it
Ho mentito (non) sapendo di mentire, quando, all'indomani dell'imponente Convegno del 15 novembre scorso, dissi che per anni non avrei più organizzato nulla... 
Ma, se è vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio...ecco che ci sono cascata di nuovo...

Il 13 giugno 2014 dalle 15 alle 18, ci sarà un momento formativo interessante per svariati motivi:

1) è di "deontologia", e 3 crediti non si trovano dietro l'angolo;

2) ci sarà un professore di diritto penale e ci sarà un consigliere dell'Ordine che è anche avvocato pubblico; stiamo valutando la presenza di un professore amministrativista;

3) il tema ci deve interessare in prima persona, atteso che è attualmente indagata per aver osservato il segreto professionale una avvocato dipendente, a cui il P.M. ha eccepito "per me lei non è un avvocato, ma un impiegato pubblico".... Può capitare ad ognuno di noi quando prestiamo consulenza agli uffici e servizi del nostro Ente.


CHIARO IL CONCETTO?


Quando la mala informazione la fa da padrone. L'Avvocatura pubblica fa risparmiare, caro il mio Libero!

Sul quotidiano Libero di ieri, 21/01/2014, è comparso questo articolo privo di firma (e già questa E' una firma....), infarcito di dati non veritieri e approssimativi.
In questo modo, però, non si fa informazione, ma disinformazione; non si dipinge correttamente una situazione, ma la si sfuma come i nebbiosi paesaggi di Norma Mascellani, o la si rende priva di elementi e semplicistica come l'arte Naif.
In un caso e nell'altro si offende il lavoro di professionisti che, silenziosamente come deontologia richiede, lavorano dalle 8 del mattino alle 8 di sera, con appartenenza e compentenza, per CONSENTIRE AL PROPRIO ENTE DI VINCERE LE CAUSE (percentuale dell'87% di vittorie), CON ENORMI RISPARMI DI SPESA COME CERTIFICATO DALLE CORTI DEI CONTI, con orientamento costante.
La questione vera è: quanto costerebbero quasi 6.000 cause se affidate all'esterno?
Questa è la domanda. E di questo chi ha scritto e inviato l'articolo a Libero non ha fatto cenno, tantomeno offerto risposta.
Tutto il resto è populismo, demagogia e offesa al lavoro.
E demotiva lavoratori che, a differenza dei politici, svolgono la loro professione con passione, hanno superato concorsi - a volte molto duri e selettivi - per occupare il posto che occupano.
A differenza dei politici, ciò che guadagnano è ampiamente e faticosamente sudato!Vorrei descrivere il "senso" del “perché” un’Avvocatura interna, autonoma ed indipendente, a cui assegnare un "adeguato compenso" (art. 23, L. 247/2012).
In proposito, proprio l’Avvocatura degli Enti Locali ha formato oggetto di una specifica analisi da parte di tre «saggi» (i proff. Cassese, amministrativista di Roma, Pizzorno, sociologo, e Arcidiacono, costituzionalista di questa illustre Università di Catania), chiamati a comporre il c.d. “Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione”, istituito dal Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, con decreto n. 211 del 30.9.1996.
Il Rapporto che i tre professori hanno redatto sul tema (rammento che si usciva dalla palude lasciata da quel fenomeno patologico noto col nome di «Tangentopoli») è emblematico: «una delle ragioni principali della corruzione è la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le Amministrazioni non abbiano superato questa loro debolezza».

INFATTI... Mai c'è stato un avvocato pubblico inquisito. Noi siamo puliti! E, soprattutto, godiamo di lusinghieri giudizi da parte della magistratura! SAPPIATELO

CHIEDO ALLORA: C'E' QUALCUNO IN ITALIA CHE CREDA CHE LA CORRUZIONE HA AVUTO TERMINE? TUTTI I RAPPORTI DICONO IL CONTRARIO....
EBBENE, SE QUESTO E' IL TRATTAMENTO VERSO COLORO CHE DEVONO FAR SI' CHE LA P.A. SIA IMPERMEABILE ALLE TENTAZIONI, POVERA ITALIA!!!!

Forse qualcuno vuole proprio questo.....

D'altra parte, la crescita degli enti, le riforme federaliste iniziate invero sin dalla modifica del Titolo V della Costituzione, la complessità dei compiti istituzionali affidati agli enti stessi, la rilevanza degli interessi, l’insostenibilità dei costi delle prestazioni professionali necessarie in via continuativa e non sporadica, la necessità inderogabile di contenimento della spesa pubblica, costituiscono alcune delle principali ragioni per le quali è quanto mai attuale e insostituibile l’assistenza legale specialistica negli affari pubblici.
Se si pensa alla quotidiana collaborazione fra le “parti” che operano a presidio dell’amministrazione della legalità e della giustizia (cioè giudici, avvocati del libero foro e avvocati pubblici), ecco che allora divengono elementi di grande importanza la costante presenza e disponibilità degli avvocati, la loro specializzazione, la loro “vicinanza al fatto”, i loro sforzi per la ricerca della “qualità amministrativa” dei provvedimenti posti in essere dagli enti, il tutto per il perseguimento del pubblico interesse e non il semplice interesse del proprio cliente; si pensi allo sforzo per evitare le difese ad oltranza, quando non giustificate, certamente non rispettose dell'interesse pubblico e della buona amministrazione, e il miglior utilizzo dei vari istituti deflattivi del contenzioso, quali l’autotutela, laddove possibile. Se manca autonomia decisionale ed indipendenza dalla politica e dall’amministrazione, tutto ciò rischia di essere vanificato.

PERCHE' QUESTE COSE NON SI DICONO!

Non possiamo e non vogliamo essere considerati meri “impiegati” dal nostro “cliente”, che è anche il datore di lavoro. Perchè noi, quel cliente, lo difendiamo a spada tratta quando ha ragione; lo consigliamo di accogliere le istanze del cittadino quando ha torto!
Nessuna vita da "pubblico dipendente", dunque. Si viene al lavoro ammalati e sotto antibiotico, si va in udienza afoni e febbricitanti... Quali “agi” e quale “comoda vita irresponsabile” del “dipendente avvocato”?

Desidero si sappia che all’indomani del sisma dell’Aquila, i colleghi avvocati del Comune erano al lavoro, sotto le tende, per preparare le costituizioni e rispettare i termini per le sospensive al TAR di qualche giorno dopo, per il loro Comune gravemente offeso! ....ancora non vi era il decreto legge che disponeva la dilazione dei termini....

Desidero si sappia che a Milano in quel terribile 18 aprile 2002, nel disastro aereo che colpì il Palazzo della Regione, chi rimase ucciso furono due colleghe avvocato, per il sol fatto che all’ora del disastro , oltre il normale orario di servizio degli altri dipendenti, erano ancora al loro posto di lavoro!

Questo è il nostro senso del dovere. Questa è la nostra professionalità!

E’ bene conoscere queste cose per correttamente valutare. Altrimenti si parla del nulla...come purtroppo è accaduto!

In questa accezione l’Avvocatura pubblica vuole porsi: quale elemento specializzato, di “cerniera” fra i diversi protagonisti dell’azione amministrativa, dalla sua genesi al suo epilogo, seria e leale.

Ecco allora che si deve dare atto del vero ruolo dell’Avvocatura degli enti locali: il ruolo affidabile di baluardo della legittimità o, ancor di più, di nemica di chi attenta alla corruzione della P.A.

Desideriamo essere coloro che impediscono all’Amministrazione di esser più debole di quanto già non lo sia, di rendersi il più possibile impermeabile alle tentazioni di malaffare, contribuendo umilmente, quotidianamente, ma con professionalità, tenacia e dedizione al miglioramento della giustizia.
CHI NON VUOLE QUESTO, E' RIMASTO AGLI ANNI NOVANTA!

Crediamo, quindi, che non si faccia l’avvocato perché non si sa cosa altro fare. Si sceglie. Quando io ho scelto di essere un avvocato l’ho fatto con passione, con motivazione, e l’ho concretizzata quando ho prestato -convinta- il giuramento, diversi anni or sono, la cui formula periodicamente ripeto, dalla quale non prescindo, e che anche oggi voglio, ad alta voce, ricordare a me stessa:

<<Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza, per i fini della Giustizia e per gli interessi superiori della Nazione>>.

Io, caro LIBERO, ancora oggi, e ancora una volta, sono qui, al servizio dell’Avvocatura e dei miei Colleghi -dipendenti del mio ente, avvocati del libero foro e magistrati-, cui desidero dimostrare di esserci e di svolgere la mia funzione con serietà ed impegno.
Dignità, lealtà, decoro, per me non sono solo parole da pronunziare per abbellire l’argomento di conversazione: sono VALORI nei quali credo e che tengo da sempre come esempi del buon vivere. Valori che evidentemente a molti mancano.... questi aggiungo il rispetto: a chiunque lo concedo e, ugualmente, da chiunque lo pretendo, senza sconto.

Nella vita e nella professione.

E' RISPETTO della dignità del lavoratore e dell'essere umano RETRIBUIRE il lavoro che viene svolto...
Ecco perchè è stata fatta la causa: dal 2007 non venivano corrisposti i compensi previsti da CCNL, dalla legge forense e, ora, dalla Legge di Stabilità 2014!
ORA, CARO LIBERO, DAI L'INFORMAZIONE....MA DALLA CORRETTA

mercoledì 15 gennaio 2014

U.N.A.E.P. rema e corre...corre e rema. Il destino degli avvocati delle province siciliane


La nuova Presidenza U.N.A.E.P. è iniziata in un momento di intensissimo movimento politico-istituzionale che, direttamente o indirettamente, coinvolge le Avvocature dipendenti.
Se questo è il "buongiorno"...non osiamo pensare alla "buonasera"....
Tuttavia, iniziare un percorso dovendo correre da subito e sapendo che la corsa sarà lunga e difficoltosa (quasi una ...maratona "campestre"), costringe a risparmiare energie, rilasciarle a poco a poco, così da durare più a lungo.
Eh sì, Colleghi, riteniamo che questa "corsa" alla fine premierà chi ha più resistenza, una vera e propria gara, in cui i nervi saldi, la determinazione e il sentirci stretti l'uno all'altro, in modo che nessuno possa cadere o restare indietro, sarà la nostra forza.
FACCIAMO VEDERE DI COSA SIAMO CAPACI!
E' nelle difficoltà che sbocciano i fiori più belli...

Com'è noto abbiamo affrontato il noto "L. di stabilità", ora dovremo ragionare se ci convenga (e come) impugnare la norma; stiamo programmando la formazione per tutto l'anno; stiamo seguendo casi di colleghi, ognuno per le proprie aree contrattuali di competenza; ecc.

Un altro problema urgentissimo che si è posto all'attenzione della Presidenza e della nuova organizzazione regionale UNAEP Sicilia, è la soppressione delle Province e il "destino" di 21 Colleghi eccellenti delle province siciliane.
Abbiamo al riguardo già inviato la lettera qui acclusa al Governatore siciliano, Rosario Crocetta....perchè il tempo in questi casi è tiranno!
Abbiamo altresì confezionato una proposta concreta da sottoporre al Presidente se ci vorrà incontrare ed ascoltare, perchè U.N.A.E.P. cerca di dare soluzioni per gli avvocati che rappresenta, non ha tempo da perdere in parole!

STIAMO UNITI, INVIAMO PROPOSTE, CONTRIBUTI, QUALUNQUE COSA CHE POSSA SERVIRE ALLA NOSTRA CATEGORIA.



martedì 14 gennaio 2014

Il nuovo Regolamento sulle avvocature dipendenti di Roma e l'Unione...fa la forza!

Il COA di Roma ha approvato un Regolamento molto importante, cui UNAEP ha lavorato insieme alle altre componenti dell'avvocatura molto attive su Roma, in particolare FLEPAR INAIL e FLEPAR INPS.

E' stata appena inviata a tutti i Colleghi una mail avente il seguente contenuto: 
"in accordo con le altre componenti dell'Avvocatura dipendente, Vi inviamo il Regolamento emesso per le Avvocature pubbliche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 12 dicembre 2013.

Il "Regolamento degli Uffici legali Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'elenco speciale" costituisce applicazione della Legge n. 247/2012 di riforma dell'Ordinamento forense, ed il complessivo contesto normativo in oggetto regolamenta la materia e le attività e le forme e le modalità di ruolo e professionale degli Avvocati degli Enti Pubblici con decorrenza immediata.

L'impostazione della regolamentazione professionale per le Avvocature pubbliche è sistematizzata in due ben distinti percorsi che si possono così sintetizzare:
1) il primo, semplificato, riguarda gli Uffici Legali in essere;
2) l'altro, è più articolato per gli Enti e ricomprensivo di adeguamenti ed obblighi di comunicazione per gli eventuali controlli, per modifiche o variazioni riguardanti gli Uffici Legali degli Enti Pubblici.

FLEPAR INAIL e FLEPAR INPS hanno già trasmesso la delibera ai rappresentanti legali dei loro Enti; verrà inoltre trasmessa ai Ministri competenti ed ai Ministeri vigilanti, ed è prevista da parte dell'Ordine di Roma, nel breve, una conferenza di presentazione per i Vertici delle Amministrazioni pubbliche.
Insieme a tutte le altre Associazioni rappresentative degli avvocati dipendenti, stiamo diffondendo a tutti gli iscritti il Regolamento approvato dall'Ordine di Roma sull'Albo speciale, su cui anche UNAEP ha lavorato, contribuendo propositivamente alla stesura tramite il Vice Presidente e il Presidente.
Sarebbe importante che anche noi trasmettessimo ufficialmente ai nostri ORDINI, cui siamo iscritti, il regolamento per richiedere di farlo proprio e, successivamente, inviare il Verbale del proprio Ordine ai nostri Enti, per la massima diffusione ed adozione in conformità.
Si è poi stabilito, insieme alle altre componenti, di trasmettere anche al CNF il Regolamento de quo, affinché sia fatta una raccomandazione o circolare in tal senso.
CON QUESTA MAIL DESIDERIAMO DUNQUE SENSIBILIZZARE OGNUNO A MUOVERSI COME SOPRA INDICATO, INVIANDO PRIORITARIAMENTE AGLI ORDINI AVVOCATI, CON RICHIESTA DI ASSUMERE A VERBALE IL REGOLAMENTO DELL'ORDINE DI ROMA.
Prego ogni iscritto di collaborare e, una volta inviato all'Ordine di appartenenza, di darci notizia così come di inviarci l'eventuale verbale COA di recepimento."
 
PER ORA, SE TUTTI CI DIAMO DA FARE, SE TUTTI REMIAMO DALLA STESSA PARTE, USCIRE DALL'ANGOLO SI PUO' ...