ANCORA UNA PRONUNCIA CHE STIGMATIZZA LA COLLOCAZIONE DELL'AVVOCATURA ALLE "DIPENDENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE".
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE III, SENT. 16 FEBBRAIO 2015, N. 486
Ufficio
legale alle dipendenze del Segretario comunale (sulla
legittimità o meno
di una deliberazione con la quale l’esecutivo comunale ha disposto
la soppressione della posizione organizzativa avente la
responsabilità dell’Ufficio legale comunale, e ha posto,
contestualmente, tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore
Affari istituzionali e legali - incarico nella specie ricoperto dal
Segretario comunale).
TAR
LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III -
sentenza
16 febbraio 2015 n. 486 - Pres. Leo, Est. Spampinato -
Lo
Campo (Avv.ti Putignano e Russo) c. Comune di Sesto San Giovanni
(Avv. Lopez) e Di Girolamo (n.c. ) - (accoglie).
Comune
e Provincia - Ufficio legale - Deliberazione con la quale si dispone
la
soppressione
della posizione organizzativa del relativo responsabile, e si pone
tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Affari
istituzionali e legali (incarico nella specie ricoperto dal
Segretario comunale) -
Illegittimità - Ragioni.
E’
illegittima una deliberazione con la quale l’esecutivo comunale ha
disposto la soppressione della posizione organizzativa avente la
responsabilità dell’Ufficio legale comunale, ponendo,
contestualmente, tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore
Affari istituzionali e legali (incarico nella specie ricoperto dal
Segretario comunale), nel caso in cui il Segretario comunale non sia
un avvocato iscritto nell’elenco speciale
(NE' PUO' ESSERLO -iscritto- PER INCOMPATIBILITA' DELLA PROFESSIONE FORENSE CON IL RUOLO DI SEGRETARIO DI UN ENTE).
Infatti, l’art. 23
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense,
al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle
Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la
responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto
nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i
principi della legge professionale.».
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