mercoledì 5 novembre 2014

Compensi avvocati dipendenti:le #inesattezze de IlSole24Ore rischiano di comportare gravi responsabilità in capo ai dirigenti! #StatiGenerali risponderanno

QUESTO IL PEZZO DEI COMMENTATORI
DE ILSOLE24ORE
DI IERI, 3 NOVEMBRE 2014:

QUESTA LA RICHIESTA DI RETTIFICA:


<<Egregio Direttore,
troppo spesso il suo illustre quotidiano ospita articoli dal contenuto inesatto su questioni attinenti la pubblica avvocatura (degli enti diversi dallo Stato), a firma dei signori Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan.
Già in passato ci siamo visti costretti a richiedere rettifiche.
In molti casi abbiamo lasciato perdere, dato che le inesattezze erano percepibili ex se.
In questa circostanza, invece, ci corre l'obbligo di precisare la
realtà, poiché è nostro dovere difendere i nostri Enti anche in tale
caso ed evitare che siano indotti in errore.
Nel merito, poiché il Presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti
Pubblici è stata audita nelle Commissioni parlamentari Giustizia e
Affari Costituzionali proprio nelle fasi di emendamenti e modifiche
all'art. 9 del DL 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, si esprime dissenso totale da quanto scritto nell'articolo in data odierna, con cognizione di causa.
La norma è molto complessa e non è chiaro a che pro vengano date
interpretazioni così fuorvianti.
In primo luogo LA NORMA IN QUESTIONE DIFFERENZIA IL REGIME PER LE SPESE RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLE CONTROPARTI (comma 3) - le uniche per le quali occorre un adeguamento dei regolamenti con riguardo ai criteri di riparto interni - e LE SPESE COMPENSATE DOPO UN PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE PER L'ENTE - per le quali invece valgono le norme regolamentari o contrattuali vigenti (comma 6).
Di ciò ovviamente non viene detto nulla.
Quanto al tema dell'interpretazione da dare a "contratti collettivi"
citati in articolo, basterebbe far ricorso alle norme di legge e di
contratto (non abrogate dall'art. 9), per avere un quadro esattamente opposto a quello indicato dai suddetti "commentatori":
gli artt. 27 e 37 dei CCNL degli enti locali (rispettivamente per il
comparto e per la dirigenza), ad esempio, prevedono che spetti al
"contratto collettivo" (ndr. aziendale) la sola correlazione fra
compenso professionale e indennità di risultato.
Ergo: i regolamenti da adeguare sono gli atti con cui si stabiliscono modalità e criteri di corresponsione dei compensi (solo recuperati da parte soccombente), MENTRE I CONTRATTI COLLETTIVI SARANNO QUELLI AZIENDALI CON CUI SI DEVE STABILIRE LA CORRELAZIONE ANZIDETTA.
E' utile rammentare che il contratto collettivo nazionale di lavoro,
bloccato per tutto il 2015, è strumento negoziale che non interviene
affatto sui compensi professionali (trattando, invece, di stato
giuridico e di adeguamento delle retribuzioni e non dei trattamenti
economici complessivi, che è composto da emolumenti aventi caratteri
fisso e continuativo).; esso si limita a demandare al "contratto collettivo" (Aziendale) la correlazione.
Tanto precisato, agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, ai sensi degli art. 23 Legge professionale forense, art. 9, L. 114/90, e 27 e 37 CCNL, spettano i compensi in tutti i casi di esito favorevole per l'Ente. Pertanto, nel momento del deposito del provvedimento favorevole, matura il diritto alla percezione del compenso professionale indipendentemente dall'inerzia dell'Ente nell'adeguare i propri atti.
Ogni altra interpretazione è personalistica, non aderente al dato
normativo esistente, né ai principi di interpretazione della legge e, soprattutto, foriero di grosse responsabilità per gli Enti inadempienti.
Aggiungo, per amor di precisione, che con siffatta interpretazione
potreste indurre gli Enti a sbagliare, esponendo i dirigenti competenti ad un danno gravissimo: infatti la NORMA PRECISA CHE IN ASSENZA DI ADEGUAMENTO, DAL 1.1.2015 I COMPENSI NON POSSONO ESSERE CORRISPOSTI, NON CHE IL DIRITTO NON MATURA.
In altre parole, ESSENDO TALE COMPENSO LA CONTROPRESTAZIONE DI UNA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE CHE CREA VANTAGGI ALL'ENTE ED AZZERA I COSTI PER CONSULENZE ESTERNE, ESSO HA NATURA RETRIBUTIVA, FACENDO NASCERE UNA RESPONSABILITÀ PER DANNO NEI CONFRONTI DI CHI CONSAPEVOLMENTE NON HA RISPETTATO IL TERMINE IMPOSTO DALLA LEGGE PER L'ADEGUAMENTO.
D'altra parte non è concepibile in diritto che dall'inerzia di un soggetto (mancato adeguamento), la "sanzione" (non corresponsione) ricada su un altro, che per giunta è il lavoratore.
Infatti, risulta a questa Associazione che tutte le Amministrazioni dotate di Avvocatura in house, si stiano adoperando in raccordo con i propri avvocati - dalla cui opera traggono immensi benefici - per rispettare i termini imposti dalla legge ed evitare responsabilità.
Tanto si doveva per rettifica.
Avv. Antonella Trentini
Presidente Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici>>



Nessun commento:

Posta un commento