martedì 5 agosto 2014

Il Senato approva....Avevamo "fiducia" di ciò.....


(dal Dossier - Schede di Lettura della Commissione Bilancio del Senato, Agosto 2014)

Si riporta (compresi gli errori):
(...)
Articolo 9
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
Il comma 1, come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. È abrogato l'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014.
Il comma 2 prevede che nell’ipotesi, invece, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell’Erario.
Il comma 3, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, ha stabilito che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l’attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.
Il comma 4, anch'esso riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Il comma 5 stabilisce che i regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
Il comma 6 afferma che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.
Il comma 7 stabilisce che i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
Il comma 8 prevede che il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato.
Il comma 9 prevede che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

___________________________________
La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede un intervento organico di razionalizzazione del sistema di erogazione dei compensi professionali, sia nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti che in quelli di pronunciata compensazione integrale delle spese stesse. La nuova disciplina produce risparmi che saranno accertati a consuntivo.
Rispetto alla versione originaria dell'articolo 9 contenuta nel d.l., la nuova formulazione dello stesso prevede:
A) gli onorari professionali delle avvocature pubbliche rilevino ai fini del limite di 240.000 euro, di cui al d.l. n. 66 del 2014,
B) introduce criteri diversi di limitazione degli onorari per le spese recuperate e per le spese compensate;
C) introduce regimi differenziati per gli avvocati dello Stato e per quelli delle altre pubbliche amministrazioni, in considerazione della diversa natura del relativo rapporto di lavoro e, quindi, della diversità di fonti di disciplina dello stesso. 
Come già osservato, la disciplina dell'art. 9 è suscettibile di generare risparmi che vanno valutati considerando la situazione precedente, all'emanazione del d.l. 
In altri termini, gli effetti finanziari della disciplina in esame vanno valutati considerando non la disciplina originaria del d.l., ma la sua assenza, tenuto conto che i risparmi associabili alla originaria stesura dell'articolo 9 non sono stati quantificati né utilizzati a copertura di altre norme, essendone stato previsto, nella relazione tecnica, l'accertamento a consuntivo.
Ad ogni modo, le modifiche introdotte in sede di conversione non sembrano suscettibili di produrre "minori" risparmi, mentre possono generarne di "maggiori" (risparmi), soprattutto per via di due innovazioni.
In primo luogo, come accennato, i compensi professionali sono stati ricondotti nell'ambito del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, ai fini del quale fino a ora non venivano fatte rientrare. (Soprattutto per l'Avvocatura dello Stato, l'applicazione del limite in esame comporta un risparmio, in presenza di trattamenti economici superiori al suddetto limite. In secondo luogo, con riferimento specifico agli avvocati non appartenenti all'Avvocatura dello Stato, in sostituzione del limite percentuale ai compensi corrispondenti alle spese liquidate e a quelle compensate che possono essere attribuiti, è introdotto un limite complessivo per ciascun avvocato, che – in virtù del comma 7 – può al massimo raddoppiare il proprio trattamento economico).

Parte  dei  risparmi  derivanti  dalla  nuova  disciplina  si  produrrà  a  partire dall'adeguamento previsto dal comma 8. 
Tra le disposizioni che entrano in vigore immediatamente, l'abrogazione dell'art. 1, co. 457, della legge n. 147 del 2013 può generare "minori" risparmi, che sono più che bilanciati dalla menzionata applicazione agli avvocati pubblici del limite di cui al d.l. n. 201 del 2011. Va ricordato, al riguardo, che quello operato dal citato co. 457 è un abbattimento del 25% dei compensi per spese compensate e del 25% sul 50% (cioè del 12,5%) di quelli per spese liquidate. L'applicazione del nuovo limite genera riduzioni di compensi, in particolare per gli avvocati dello Stato, superiori A quelli derivanti dal citato articolo 1, comma 457.
Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardoper i profili di quantificazione, tenuto conto che dal tenore delle norme in esame sembrerebbe che le stesse siano senz'altro suscettibili di determinare effetti di risparmio, rispetto alla spesa sostenuta dalle PA in relazione ai compensi previsti dalla legge per l'assistenza legale in giudizio da parte degli Avvocati delle PA – ivi inclusi quelli dello Stato – per i quali, peraltro, a fini prudenziali, non vengono quantificati effetti finanziari dalla RT, non ci sono particolari osservazioni.
Ad ogni modo, in considerazione della riscrittura del dispositivo rispetto alla sua formulazione contenuta nel ddl iniziale, appare opportuno acquisire un chiarimento circa la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, le cui norme appaiono delineare modalità di ripartizione delle somme recuperate per spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, con particolare riferimento all'assistenza in giudizio rispettivamente prestata da avvocati di enti e a quella prestata dai legali dell'Avvocatura dello Stato.
Inoltre, un chiarimento andrebbe richiesto in merito ai riflessi finanziari derivanti dalla abrogazione (comma 1) dell’articolo 1, comma 457, della legge n. 147/2013, laddove – dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 – era stata stabilita la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato) i cui risparmi, sarebbero dovuti già affluire annualmente in un apposito capitolo, al bilancio  dello  Stato,  dagli  enti  e  dalle  amministrazioni  dotate  di  autonomia. 
Ad ogni buon conto, si segnala che alla analoga norma di cui all’art. 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto una meno incisiva riduzione dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.
Circa poi la clausola di neutralità indicata al comma 9, va comunque sottolineato che la stessa dovrebbe essere accompagnata dalla illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, risolvendosi contrariamente in una mera affermazione di "principio" priva di dimostrata fondatezza.

_____________________________________________
Trascrizione interventi sulla questione di fiducia - ore 11,30
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1582

PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
(...)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.
DE PIN (Misto-ILC). Signora Presidente, dall'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri sono trascorsi 11 giorni prima di arrivare alla firma di Giorgio Napolitano. Un chiaro segnale della preoccupazione del Presidente della Repubblica verso una riforma della pubblica amministrazione che lascia perplessi per il numero di punti oscuri.
Il Presidente da anni critica l'uso ingiustificato dei decreti legge per affrontare problemi strutturali. Il Governo Renzi sta abusando chiaramente della decretazione d'urgenza per le sue riforme. Ripeto anch'io che è stato costretto a chiedere 18 voti di fiducia in soli sei mesi. Il Parlamento viene privato in questo modo del tempo necessario per discutere provvedimenti corposi, dove è contenuto un po' di tutto. Lo svuotamento del potere legislativo a vantaggio dell'esecutivo prosegue anche senza la necessità della riforma costituzionale che - mi permetta - io chiamo riforma truffa.
Si continua inoltre con la politica degli annunci. Questi decreti ministeriali attuativi dovranno essere varati per effetto di questa riforma. Ben 25! Troppi, per non pensare che alla fretta del Governo non corrisponda una politica del rinvio. Nel decreto sono contenute proposte aggrovigliate, per non dire inconcludenti, scritte in perfetto burocratese. La cancellazione simmetrica di decine di commi di norme precedenti, oltretutto, porterà sicuramente a numerosi contenziosi, ingolfando ancora di più la giustizia italiana.
Vorrei sottolineare alcuni punti del decreto che mi hanno colpito maggiormente. Secondo il Governo, cancellare il trattenimento in servizio libererebbe 15.000 posti per i giovani. Il condizionale è d'obbligo in quanto lo stesso ministro Madia non è in grado di indicare una cifra precisa sul numero dei posti vacanti.
Le singole amministrazioni, infatti, potranno mandare via unilateralmente chi ha raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva. Con quali criteri tale decisione verrà presa? Lasciare alle amministrazioni decidere chi è una risorsa e chi, invece, può andare in pensione in Italia significa discriminazione, favoritismo e clientelismo.
La norma doveva essere netta e inequivocabile per potere davvero funzionare. Le amministrazioni, poi, potranno dare incarichi gratuiti ai dipendenti andati in pensione. Ma in questo modo non si libereranno realmente i posti per i giovani.
Ieri, infine, abbiamo assistito all'ennesima prova dell'improvvisazione del Governo. Dopo che Cottarelli e la Ragioneria generale dello Stato avevano indicato la mancanza delle coperture finanziarie, l'Esecutivo è stato costretto a ritirare la misura di correzione del sistema previdenziale dell'ex ministro Fornero, la già famosa quota 96.
Ad oltre 4.000, tra insegnanti e personale scolastico, continua ad esser negata la pensione a causa di un errore madornale. Cosa dirà adesso il ministro Madia agli insegnanti? Ci dispiace, ci siamo sbagliati. Per la pensione dovete ancora aspettare. L'impreparazione e l'incompetenza di alcuni membri del Governo dovrebbe avere delle conseguenze. È veramente stupefacente giocare sulla pelle dei cittadini in questo modo.
Si pretende di riformare la pubblica amministrazione prima di aver ridefinito compiti e funzioni dello Stato centrale e degli enti locali. Insomma, si ristruttura il tetto, senza sapere se le fondamenta della casa reggono. Si promettono decine di migliaia di posti di lavoro ai giovani, come frutto della rottamazione anticipata di qualche migliaio di dirigenti «anziani».
Io penso che solo la reale meritocrazia nella pubblica amministrazione ridarà ai cittadini la fiducia verso lo Stato e i suoi dipendenti. Pertanto, anticipo il mio voto totalmente contrario.(Applausi dai Gruppi Misto-ILC e Misto-SEL).

(...)

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con le modifiche approvate dalla 1aCommissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
ICHINO (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ICHINO (SCpI). Signora Presidente, signora Ministro, sulla parte più rilevante dei contenuti di questo provvedimento legislativo abbiamo già detto ieri in sede di discussione generale e, per la parte relativa ai risvolti previdenziali e al ricambio generazionale, anche nella relazione che ho svolto in Commissione lavoro, sabato mattina.
Non è sui contenuti specifici che torniamo dunque ora per dichiarare il nostro voto di fiducia al Governo su questo provvedimento, ma sulla replica che abbiamo ascoltato da lei, signora Ministro, questa mattina. Lei ha detto, e concordiamo con lei senza riserve su questa affermazione, che la questione cruciale è quella della capacità di applicare le norme, farle funzionare nel corpo vivo delle amministrazioni, prima ancora che riscriverle.
Questo è il grande problema che dobbiamo affrontare con urgenza, perché - è grave e triste dirlo, ma questa è la cruda realtà nel nostro Paese - paradossalmente le amministrazioni pubbliche oggi costituiscono l'area di più intensa disapplicazione della legge dello Stato. Sono attualmente del tutto disapplicate le norme vigenti in tema di rilevazione delle eccedenze di organici, in tema di attivazione d'ufficio delle procedure di mobilità di cui all'articolo 33 del testo unico del 2001, in tema di responsabilità del dirigente per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico. Sono quasi del tutto disapplicate le norme vigenti in materia di valutazione dei dirigenti e di commisurazione delle retribuzioni al merito.


Alle 15,15 circa dopo la votazione il Presidente di turno dichiara:


PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con le modifiche approvate dalla 1aCommissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori presenti
268
Senatori votanti
266
Maggioranza
134
Favorevoli
160
Contrari
106

Il Senato approva.
(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Applausi ironici del senatore Marton).

giovedì 24 luglio 2014

Art. 9 DL 90/14 fa male. Digli di smettere!


Resoconto Commissione Affari Costituzionali-Mercoledì 23 luglio 2014 - pag. 251
Sostituirlo con il seguente:
«ART. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4. in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.
7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».
Relatore Fiano: 9.74



L'ART. 9 DEL D.L. 90/2014 HA ASSUNTO PROPORZIONI E DIMENSIONI DI ASSOLUTA CONFUSIONE...

GUARDIAMO CON SENSO CRITICO E COL SORRISO....TANTO SE NON SI RIDE...:

PRIMO COMMA
Viene detto che i compensi professionali (TUTTI, COMPENSATI E LIQUIDATI, perchè se chi perde paga quintalate di soldi, mica è un costo per l'Ente..Corte Conti docet) corrisposti dalle amministrazioni pubbliche (tutte, sembrerebbe) agli avvocati dipendenti sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo (c.d. "tetto") , che fissa un importo massimo di 240.000 euro. In tale tetto, quindi, dovrebbero essere compresi tutti i compensi, visto che ai sensi di tale comma è sufficiente rimanere al di sotto.
Invece, viene fissato un successivo tetto.... (UN SOTTOTETTO?). Infatti, al

TERZO COMMA
si precisa che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti (esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, previsti al comma quattro), nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (AZIENDALE?), in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (??). Mentre, la parte eccedente viene incamerata dall'ente.
Per capire:
1) perchè se Tizio paga per l'avvocato 100, parte di questi 100 li deve espropriare l'Ente perchè fissa un tetto a ciò che Tizio paga? Infatti, se l'Ente affida la causa all'avvocato Apo del libero foro, gli espropria parte di quanto il soccombente paga o gli aggiunge anche del denaro? CREDO CHE I GIUDICI CAPIRANNO BENE QUESTI ARGOMENTI
2) in ogni caso, quale sarebbe il "trattamento economico complessivo"? Quello risultante dal CUD? Ma di quale anno? Quel trattamento, infatti, comprende anche i compensi professionali (se gli enti li hanno versati regolarmente...), atteso che costituiscono una componente della retribuzione dell'avvocato. Il fatto che sia una componente "variabile", rende complicato stabilire quale sia il "trattamento economico complessivo", potendosi differenziare anno per anno anche di molto.
E se gli enti sono in arretrato da anni?
O quale altro è il parametro di "trattamento economico complessivo" del singolo avvocato?
E riferito a quale anno?
Facciamo un esempio:
a) se il tetto di cui al comma 1 fissa il limite in 240.000 euro per tutti i dipendenti della P.A., un dipendente avvocato, che come tutti gli altri è dipendente, poniamo nel 2013 abbia percepito (da CUD) 70.000 euro, dovrebbe potersi rallegrare perchè fino a 240.000 euro può percepire onorari (cui, comunque non arriverà certamente). La sua Amministrazione sa che, alla peggio, più di quel tetto non gli costa.
b) il comma 3, invece dice: non puoi avere compensi in misura superiore al "trattamento economico complessivo"... Poniamo sia l'ultimo CUD: se hai guadagnato sempre quei 70.000 euro non puoi andare oltre i 140.000 perchè il resto lo incamera l'ente...
E perché, di grazia?
Se vale per tutti i dipendenti il "tetto", perchè per gli avvocati che ti vincono le cause anche milionarie deve valere il "sottotetto"?
Semplice: non è un chiaro (e scolastico) caso di norma viziata da contraddittorietà e disparità di trattamento?


Ma il bello deve ancora venire...I commi 5 e 7 raggiungono l'apoteosi della fantasiosità vampiresca.
Ma andiamo con ordine, sempre per sguazzare nella me...lma!



SECONDO COMMA Con questo comma viene disposta l'abrogazione del comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la simpatica legge di stabilità 2014), e del comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (relativo all'Avvocatura di Stato).

Perfetto, sembra dunque che:
- fino al 31/12/2013 ci deve essere corrisposto tutto;
- tra l'1/1/2014 e il 24/6/2014 (entrata in vigore del decreto) opera la trattenuta del 12,5 prevista dalla legge di stabilità;
- dal 25/6/2014 alla data di entrata in vigore della legge di conversione (?) opera il 10% delle liquidate agli avvocati dello Stato e ai dipendenti avvocati delle altre amministrazioni (non c'è scritto "enti territoriali"), mentre non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale;
- dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino a tre mesi dopo (!), l'intero delle liquidate nel senso sopra detto (tetto o sottotetto);
- se però le P.A. restano inerti, le conseguenze ricadono su altri: noi (comma 7, ultimo periodo) e non ci spetta nulla......
MI DEBBO ESSERE PERSA QUALCOSA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Conclude, poi, il comma 2, disponendo che "l'abrogazione del (solo) comma 3 (art. 21) del RD 1611/1933 per gli avvocati dello Stato, ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Che vor dì?
Che per gli Avvocati dello Stato l'abrogazione della legge di stabilità non opera, ma è limitata al comma 3?
(P.S. il comma 3 dell'art. 21 in questione prevede che "negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione").


Ed ecco i capolavori dell'ingegneria lunare:

QUINTO COMMA

(limitandoci alle avvocature diverse dallo Stato).
Si dice: i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme recuperate da controparte (che per noi tutti sono l'intero e per gli avvocati dello Stato il 50%).
Ma questi "geni" come hanno previsto avvenga questo riparto?
E qui davvero la fantasia non ha limiti: secondo criteri (oggettivamente misurabili??) da modulare IN BASE AL RENDIMENTO INDIVIDUALE, i quali dovrebbero tener conto "tra l'altro" (tra l'altro?) "della puntualità negli adempimenti processuali".

MA PENSA.... ERO CONVINTA CHE I TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI PROCESSUALI LI STABILISSERO I CODICI, invece ora apprendo che li stabilisticono i contratti collettivi....

Credo sia necessario informare gli avvocati del libero foro che i nostri termini saranno diversi dai loro!
Sarà anche necessario avvisare i Consigli degli Ordini che gli avvocati dipendenti hanno un'obbligazione di risultato (rendimento individuale oggettivamente misurabile) e non di mezzi; che l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento dell'incarico professionale sarà scandito da criteri e termini fissati dal contratto collettivo, che il compenso adeguato alla funzione svolta sta sotto il sottotetto (nel granaio?) e che, soprattutto, saranno i contratti collettivi a decidere come assegnare gli affari giurisdizionali, mica l'Avvocato capo!
Infatti, prosegue il comma 5, saranno i contratti collettivi a definire i criteri (come? con quali competenze?) di assegnazione ai professionisti degli affari consultivi e contenziosi (da operare con sistemi informatici.... GUARDA CASO COME AVVIENE IN INPS).
Quindi, occorrerà fare un programma informatico tipo SLOT MACHINE, in cui pigiando il tasto esce la combinazione vincente...
Che bello il progresso!

E infine, dulcis in fundo, l'amarezza ci rallegra!
Ci rallegra sì: perchè più una norma è assurda, punitiva, scocomerata, più ci consentirà di trarre a noi chi capisce di diritto...
Basta pensare ad una recente sentenza del giudice Comunitario, il quale ha espressamente dichiarato - condannandolo - che il legisltore italiano è l'unico in europa che emana  norme a suo uso e consumo (anche retroattivo) per lucrare a danno del lavoro dei suoi dipendenti. Be' ..mi pare che questo articolo 9 confermi perfettamente tale conclusione! (cfr. sentenze Papalia e Carratù) 

SESTO COMMA
Ohhh, finalmente si arriva alle spese compensate. ATTENZIONE!!! Non è come si pensa!!!
Eh sì, perchè se il primo comma ci racconta la favola che per i compensi vale il "tetto", perchè al comma 6 il legislatore vuole informarci che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, AI DIPENDENTI, ivi incluso IL PERSONALE dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali?
SARANNO FATTI LORO!
Cioè, con tutto il rispetto per loro... Già l'ARAN aveva detto in varie Circolari che ai "dipendenti" non spettano i compensi professionali, ma solo agli avvocati!!
Se vale il "tetto" di cui al primo comma, e lì viene detto che "spetta agli avvocati dipendenti", ciò significa che entro quell'importo ci stanno anche le compensate e che il comma 6 NON SI APPLICA AGLI AVVOCATI, MA SOLO AI DIPENDENTI CHE POSSONO STARE IN GIUDIZIO PER L'ENTE (vigili, funzionari tributi, sanzioni 689/81, ecc.)!

Poi si giunge all'"eterogenesi dei fini"....ovvero quando le azioni umane (soprattutto se sleali) ottengono fini diversi da quelli perseguiti dal soggetto che compie l’azione.
Ed infatti, chissà chi ha voluto inserire che nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., possono essere corrisposti compensi professionali nei limiti dinon superiori al 50% dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013....????
Sì perchè ha preso una bella TROMBATA!

Invece il comma 7 è veramente masochista per il legislatore, anzi dannoso per sè e per gli altri! ... come il fumo: digli di smettere!

SETTIMO COMMA   
Infatti, è previsto che un certo numero di disposizioni (quelle relative alla debenza dei compensi), si applichino subordinatamente ad un facere delle P.A. debitrici di crediti da lavoro professionale - che notoriamente non vogliono pagare - (si applicano a decorrere dall'adeguamento dei contratti collettivi di cui al comma 5), fissando il termine di adeguamento di tre mesi dalla data di entrata in vigore (stavolta) della legge di conversione del decreto.
Il bello è che le conseguenze del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, vengono a danneggiare il lavoratore professionista: le amministrazioni che non si adeguano non possono corrispondere compensi professionali ai propri avvocati dipendenti.
MA COSA C'E' DI PIU' BELLO? STARE FERMI COSI' DA NON DOVER PAGARE NULLA...
Seeee..... A parte il danno, per fortuna il legislatore si è dimenticato di abrogare anche la L. 241/90 e il Codice del Processo amministrativo:  l’art. 2, comma 8, legge 241/90, e il CPA contemplano un rito camerale ad hoc per il silenzio (alias: inerzia), ex artt. 31 e 87 cpv. lett. b).
Il Codice, inoltre, all’art. 31, comma 3, introduce lo strumento rimediale conformativo per gli atti vincolati e assimilati, come un dovere espresso in positivo ("adeguamento da operare entro tre mesi"), ponendo le basi dell’azione di accertamento da un lato e del giudizio sul rapporto/bene della vita dall’altro lato.
Quale altra lesione degna di risarcimento del danno si presta di più a ledere "io bene della vita" se non il caso dell'inerzia tesa a non pagare la retribuzione connessa alla prestazione richiesta in regime di esclusiva?
E che dire della class action contro la P.A.? 

Ho idea che il gioco si faccia interessante!

Caro John Belushi, tu diresti "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO I DURI COMINCIANO A GIOCARE"

.... anche noi!

giovedì 17 luglio 2014

Un bilancio prima di apporre il cartello "CHIUSO PER FERIE"

Un bilancio prima del "Chiuso per ferie".

Sono trascorsi 10 mesi da quando sono stata eletta all'unanimità "presidente" dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, succedendo allo storico presidente Pino Dardo, con il quale ho lavorato, strettamente raccordata, per 7 anni.
A Pino devo molto: l'avermi incoraggiata, spronata e, verso gli ultimi anni, dato "carta bianca" un po' su tutto, rendendo, così, il trapasso da vice presidente a presidente quasi naturale, una prosecuzione di ciò che già stavo facendo, semplicemente trasferendomi la sua "veste", la "veste" giusta.
Questi 10 mesi - seppur pochi rispetto agli anni di "militanza attiva" in UNAEP - sembrano in realtà un'eternità...

E' accaduto di tutto: sin da ottobre i lavori sulla legge di stabilità, con i suoi impegni di politica forense pubblica stringenti, i Tavoli ministeriali sull'attuazione della riforma forense, a cui mai eravamo stati ammessi, fino al decreto legge di riforma della P.A., l'obbrobrio che conosciamo, con gli annessi e connessi (audizioni, lavori parlamentari, ecc...) che hanno impegnato come non mai, sia in termini di tempo (e ferie usate per la collettività...), sia in termini di impegno fisico e mentale.

Mantenere la barra a dritta con la tempesta che si è scatenata in questi mesi sulle Avvocature erariali è stato uno sforzo immenso: tuttavia l'importanza di parlare con una voce sola dentro l'Unione, l'importanza di non dividere l'avvocatura pubblica - seppur composta da varie specificità - unendo la voce nostra a quella degli altri (alludo a FLEPAR, ad esempio, con cui la collaborazione leale occorre che prosegua, ma anche per la prima volta con l'Associazione Avvocati e procuratori dello Stato), è stato sin qui "pagante", ovviamente per quanto possibile nelle difficili situazioni date.

Abbiamo almeno ottenuto che, con l'audizione in Commissione Giustizia della Camera, hanno compreso le peculiarità di ogni avvocatura "pubblica".
Guardate, non è un risultato da poco. Proprio il "successo" in Commissione Giustizia (della quale un ringraziamento particolare va alla sua presidente On. Donatella Ferranti, particolarmente carina verso di noi), ha suscitato l'interesse del Ministro della P.A. ad incontrarci, convinta della necessità di dotarci di una disciplina uniforme di base: quel "ruolo separato" per cui stiamo lavorando dall'indomani dell'ottenimento dell'art. 23, L.P. forense.

Per questi risultati dobbiamo molto a Nino Lo Presti, il quale oltre ad essere il "papà" dell'art. 23, ha reso possibile l'audizione in Commissione Giustizia (che seppur richiesta congiuntamente da tutte le Associazioni....non era stato propriamente considerato), ed ha reso possibile avere la sera prima della pubblicazione ufficiale, il parere approvato dalla Commissione stessa, e che ho trasmesso a tutti.


ORAMAI, AD OGGI, 17 LUGLIO 2014, CIO' CHE ANDAVA FATTO E DOVEVA ESSERE FATTO SUL PIANO POLITICO, E' STATO FATTO.
SAPPIATE CHE PIU' DI COSI' NON C'ERA ALTRO.
OGNI ASSOCIAZIONE DELLA PUBBLICA AVVOCATURA - la Segretaria nazionale flepar inail Cignarelli, il Segretario Nazionale flepar inps Madonia/Maritato, la Segretaria ex inpdap Messina - HA CERCATO DI DARE IL MASSIMO: SOPRATTUTTO IN SEDE POLITICA CI E' STATO CHIESTO DI PARLARE CON UNA VOCE SOLA E POSSIBILMENTE UNITARIA!

Questo è stato il lavoro più difficile. In parte però ci siamo riusciti.


Ma in questo bilancio dei primi 10 mesi, c'è comunque dell'altro:
... E le Assemblee straordinarie?
... E le molteplici Sezioni Regionali UNAEP nate in questi 10 mesi?
... E l'incremento delle iscrizioni di più del doppio rispetto a settembre 2013? 
... E la difficoltà di tenere uniti tutti, ognuno con la propria bella testa?
... E la preparazione degli Stati Generali?
... E lo studio già partito per l'eventualità (oserei dire la certezza) dei ricorsi avverso il DL 90/2014 quando sarà convertito?

.... Quando penso che mi lamentavo della stanchezza da .... convegni... posso ora affermare che non sapevo ciò che dicevo...

Ridateci il tran tran tranquillo della preparazione dei soliti tranquilli Convegni!!!!!

Questo quindi lo stato dell'arte con cui abbasseremo la serranda di UNAEP per concederci un ristoro fisico e mentale che ci dia la spinta per tornare nell'arena a settembre.


Restano solo due adempimenti ... prima di apporre il cartello "Chiuso per ferie":



1)  RINGRAZIARE ANDREA, SABRINA, LUCIA, LELLO, GIULIO, CINZIA, SALVATORE, ROSSELLA, SANTO, E TUTTI I COLLEGHI CHE ATTIVAMENTE HANNO SPESO ENERGIE, TEMPO LIBERO (E IN VARI CASI ANCHE DENARO PROPRIO) PER U.N.A.E.P.






 2) CHIEDERE SCUSA SE TALVOLTA HO "PERSO LA PAZIENZA" CON ALCUNI, O MALTRATTATO" (MAGARI INGIUSTAMENTE) ALTRI... LE PRESSIONI A VOLTE SONO DAVVERO SCHIACCIANTI! SONO PERO' CERTA CHE SI TROVERA' LA STRADA PER INTENDERSI MEGLIO. BASTA VOLERLO E IO LO VOGLIO.


CIAO


giovedì 10 luglio 2014

Relazione della Commissione Giustizia sul DL 90/2014 ....Art.9 e la fretta da tweet

Cari Colleghi,
grazie all'on. Lo Presti, presidente onorario UNAEP (il quale si è adoperato molto attivamente e fattivamente per le nostre audizioni e per i numerosi rapporti sino ad oggi intrattenuti con la politica centrale), abbiamo il documento che allego e della cui soddisfazione desidero rendere partecipi tutti.
L'On. Lo Presti ha consentito di diffonderlo in anticipo, ma nel contempo haraccomandato la riservatezza fino a domani, quando sarà pubblicato.
Con questa "anticipazione", però, l'on. Lo Presti ci consente di avere una serata di "inattesa" serenità.
Ci vuole però cautela massima.
Nessuno si illuda che tale fatto significhi di aver centrato l'obiettivo: la guardia deve continuare a rimanere alta, anzi altissima. Infatti, dobbiamo attendere il testo emendato che uscirà dalla Camera: solo allora sapremo di che morte moriremo, atteso che al Senato il DL sarà blindato.
Se si voleva una conferma del fatto che solo la compattezza paga, mentre il disordine e la divisione ci rende deboli e punisce, ora l'abbiamo!
Dobbiamo continuare per ogni cosa a rimanere assolutamente uniti: fra noi UNAEP prima di tutto, ma anche leali e trasparenti con gli amici di FLEPAR.
Il momento è comuqnue terribile. Desidero sappiate che un collega dirigente avvocato, nostro iscritto, è stato licenziato ad nutum ieri sera dal proprio enteper aver posto il problema del mancato utilizzo dell'avvocatura per le funzioni professionali, affidate solo all'esterno, con costi esorbitanti a carico dell'erario (e quindi di tutti noi), e richiesto vivamente l'applicazione del Regolamento per le avvocature iscritte all'elenco speciale.
Ovviamente tale problema non poteva essere posto da un avvocato non dirigente.....
 Capite, quindi, che la divisione fra "dirigenti" e "non dirigenti" - odiosa, davvero odiosa - che il governo vorrebbe introdurre (e con stupore quasi caldeggiata con gioia da alcuni colleghi privi di lungimiranza .....), non solo è appunto odiosa, ma è dannosa.
Chi non comprende questo non ha capito nulla.
Per parte mia assicuro che continuo in questa difficile ed impegnativa direzione con serietà e determinazione.
Questa caparbietà è feconda: martedì prossimo 15 luglio sono stata convocata dal Ministro della Pubblica Amministrazione per porre il tema di una riorganizzazione della pubblica avvocatura che ci consenta di valorizzare questo patrimonio umano e professionale.
Capite, quindi, che la divisione fra "dirigenti" e "non dirigenti" - odiosa, davvero odiosa - che il governo vorrebbe introdurre (e con stupore quasi caldeggiata con gioia da alcuni colleghi privi di lungimiranza .....), non solo è appunto odiosa, ma è dannosa.
Chi non comprende questo non ha capito nulla.
Per parte mia assicuro che continuo in questa difficile ed impegnativa direzione con serietà e determinazione.
Questa caparbietà è feconda: martedì prossimo 15 luglio sono stata convocata dal Ministro della Pubblica Amministrazione per porre il tema di una riorganizzazione della pubblica avvocatura che ci consenta di valorizzare questo patrimonio umano e professionale.




Questa email è indirizzata agli Avvocati dipendenti di Enti pubblici e a coloro che possono essere interessati alle questioni trattate. Gli indirizzi non vengono utilizzati per scopi commerciali ma solo per comunicazioni, anche di natura associativa, attinenti alla professione forense. Se non si è interessati è sufficiente rispondere a questa email indicando in oggetto CANCELLAMI. 


mercoledì 9 luglio 2014

Le sfide e la salita.....Ma quanta fatica! #riformaPA : indocti discant

E' vero...abbiamo sempre sostenuto che le sfide ci appassionano!

E' vero...abbiamo sempre sostenuto che le strade in salita mantengono viva la concentrazione verso l'obiettivo!

Tutto vero.

Ma ora, è un po' troppo in salita, un po' troppo "sfida", un po' ....troppo!

Con una difficoltà estrema, che ha visto impegnati i vertici di UNAEP e FLEPAR insieme e separatamente per cercare più "strade" che portassero a Roma..., siamo riusciti ad ottenere audizioni ufficiali nelle Commissioni parlamentari sull'art. 9, DL 90/2014.

Lunedì 7 e Martedì 8 luglio il presidente UNAEP è stato audito, unitamente alle Associazioni FLEPAR e avvocati dello Stato, nelle Commissioni Giustizia (consultiva) e Affari Costituzionali (referente) sull'art. 9 del DL 90/2014.
Vi sono stati anche incontri con singoli parlamentari di peso, fra cui anche la relatrice della Commissione lavoro (consultiva).
Anche altri deputati sono stati edotti della VERITA' sul nostro conto e, onestamente, hanno dovuto convenire che, erroneamente (per la verità sarebbe meglio dire con falsità), era stato loro rappresentato tutt'altro da chi, per pregiudizio, per ignoranza, ma animato dalla sola fretta di twittare o apparire in televisione.

Noi, però, amiamo documentare le cause che vogliamo vincere: e così con CUD e cedolini alla mano, non potevamo essere smentiti, ma abbiamo potuto smentire! 

Gli incontri sono andati molto bene, ovviamente in rapporto alla situazione data, che non è più quella del tempo che fu..., ma è quella odierna di piena vigenza del DL 90, vale a dire critica e mortificante.

Chi guadagnava "x", non deve pensare che eventuali accoglimenti di emendamenti siano peggiorativi di quell'importo, ma devono ragionare sul presente: quindi qualsiasi emendamento fra quelli condivisi, non potrà che apportare miglioramenti rispetto all'"xmeno meno meno" odierno.

Anche eliminare un solo "meno" è un risultato stupendo. Da lì a salire, addirittura è degno di un fioretto alla Madonna da parte di ognuno!

Gli orientamenti emersi nelle Commissioni in cui siamo stati convocati ufficialmente, sono stati (finalmente) di comprensione delle specificità di ogni "componente" della pubblica avvocatura e, almeno in sede parlamentare, è emersa evidente l'abnormità degli effetti prodotti in assenza totale di una istruttoria, approfondimento, motivazione.

E' però anche emerso - anzi ci è stato segnalato espressamente in entrambe le Commissioni - che eventuali posizioni isolate e/o troppo specifiche sull'art. 9, rischiano, in questo momento delicatissimo, di pregiudicare lo spiraglio che faticosamente siamo riusciti ad aprire, e di condurre anche ad un peggioramento per tutti della norma.
Al contrario, è stata apprezzata (ed ha addirittura fornito oggetto di domanda specifica) l'unità - pur nelle diverse accezioni -con cui ci siamo posti innanzi alle due Commissioni.

In altre parole, se non ci dimostriamo compatti e convergenti sulle possibili modifiche emendative, non sono loro a scegliere un emendamento piuttosto che un altro, perchè una norma c'è già.

Sappiate che il governo è, ovviamente, contrario a qualsiasi modifica.

Questa la linea su cui le Commissioni hanno aperto lo spiraglio detto:

E' STATA TROVATA CONVERGENZA NELL'APPOSIZIONE DI UN TETTO, COSICCHE' "RISORGEREBBERO ANCHE LE COMPENSATE, CON IL LIMITE CHE NON SONO CORRISPOSTI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI COMPENSAZIONE AL SUPERAMENTO DEL LIMITE RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 23 TER DEL D.L. 201 DEL 2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 214 DEL 2011 E MODIFICATO DALL'ART. 13 DEL D.L. 66 DEL 2014, CONVERTITO CON LEGGE 89 DEL 2014.
SULLE LIQUIDATE, OVVIAMENTE,SI E' PRECISATO CHE IL COMMA 1 NON SI APPLICHI AGLI AVVOCATI DEGLI ENTI TERRITORIALI (TUTTI) E DEGLI ENTI PUBBLICI.

Pertanto, detto questo, chiunque voglia parlare con deputati/senatori (anche la collega che ha il marito sindaco braccio destro di Renzi), non solo fa cosa gradita, ma anche importante; soltanto dovrà necessariamente tenere la linea già concordata/caldeggiata nelle Commissioni, sapendo che scostamenti da questa possono arrecare pregiudizio a tutti gli altri, assumendosi grosse responsabilità, visto che entro domani dovremo mandare gli emendamenti su cui vi è la disponibilità del parlamento.

Raccomando dunque di evitare ragionamenti personalistici che non portano da nessuna parte.

La fatica è davvero tanta. Non vanifichiamo queste "aperture" che mai avremmo pensato di ottenere e speriamo giungano in porto. Per poter ottenere questo risultato è proprio adesso il momento di utilizzare la maggior cautela che si può.

L'ideale sarebbe far parlare una voce sola.